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Just Transition Fund

Just Transition Fund - Photocredit: Vitaly Vlasov da PexelsRegolamento UE 2021/1056 del parlamento europeo e del consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta.

 

Il Just Transition Fund (JTF) contribuisce al singolo obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. 

Ambito di applicazione del sostegno

Il JTF sostiene unicamente le attività seguenti:

  • a) investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le microimprese e le start-up, finalizzati alla diversificazione, alla modernizzazione e alla riconversione economica;
  • b) investimenti nella creazione di nuove imprese, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza, che portino alla creazione di posti di lavoro;
  • c) investimenti in attività di ricerca e innovazione, anche da parte di università e organizzazioni di ricerca pubblici, e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate;
  • d) investimenti nella messa in opera di tecnologia nonché in sistemi e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili, comprese le tecnologie di stoccaggio dell'energia, e nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
  • e) gli investimenti nelle energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti, e nell'efficienza energetica, anche al fine di ridurre la povertà energetica;
  • f) investimenti nella mobilità locale intelligente e sostenibile, compresa la decarbonizzazione del settore dei trasporti locali e delle relative infrastrutture;
  • g) ripristino e ammodernamento delle reti di teleriscaldamento, al fine di migliorare l'efficienza energetica dei sistemi di teleriscaldamento, e investimenti nella produzione di calore, a condizione che gli impianti per la produzione di calore siano alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili di energia;
  • h) investimenti nella digitalizzazione, nell'innovazione digitale e nella connettività digitale;
  • i) investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti dismessi e nei progetti di ripristino del terreno, e anche, se necessario, nelle infrastrutture verdi e in progetti di conversione ad altri usi di terreni, tenendo conto del principio «chi inquina paga»;
  • j) investimenti per il potenziamento dell'economia circolare, anche mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l'uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;
  • k) sviluppo e riconversione delle competenze professionali dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro;
  • l) assistenza nella ricerca di lavoro;
  • m) inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro;
  • n) assistenza tecnica;
  • o) altre attività nei settori dell'istruzione e dell'inclusione sociale, incluse, ove debitamente giustificato, investimenti in infrastrutture per centri di formazione, strutture per la cura dell'infanzia e l'assistenza agli anziani, quali indicate nei piani territoriali per una transizione giusta in conformità dell'articolo 11.

Le risorse del JTF sono programmate per le categorie di regioni in cui si trovano i territori interessati, sulla base dei piani territoriali per una transizione giusta  approvati dalla Commissione nel contesto di un programma o della modifica di un programma. Le risorse programmate assumono la forma di uno o più programmi specifici o di una o più priorità nell'ambito di programmi. 

Il tasso di cofinanziamento, applicabile alla regione in cui si situano il territorio o i territori individuati nei piani territoriali per una transizione giusta per la priorità o le priorità del JTF non è superiore:

  • a) all'85% per le regioni meno sviluppate;
  • b) al 70% per le regioni in transizione;
  • c) al 50% per le regioni più sviluppate.

Piani territoriali per una transizione giusta

Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità locali e regionali pertinenti dei territori interessati, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti a regioni NUTS di livello 3, o loro parti, in conformità del modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda il previsto adattamento dei lavoratori o le previste perdite occupazionali nella produzione e nell'uso di combustibili fossili nonché le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra.

Un piano territoriale per una transizione giusta contiene gli elementi seguenti:

  • a) descrizione del processo di transizione a livello nazionale verso un'economia climaticamente neutra, compreso un calendario delle fasi principali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050 che siano coerenti con l'ultima versione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima;
  • b) giustificazione del motivo per cui sono stati individuati tali territori come quelli maggiormente danneggiati dal processo di transizione di cui alla lettera a) del presente paragrafo, cui va fornito il sostegno del JTF in conformità del paragrafo 1;
  • c) valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati individuati, compresi anche gli effetti sociali, economici e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, dei rischi di spopolamento e delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi da conseguire entro il 2030 e connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori;
  • d) descrizione del previsto contributo del sostegno del JTF per far fronte agli effetti sociali, demografici, economici, sanitari e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, compreso il contributo previsto in termini di creazione e mantenimento di posti di lavoro;
  • e) valutazione della sua coerenza con altre strategie e piani nazionali, regionali o territoriali pertinenti;
  • f) descrizione dei meccanismi di governance costituiti dagli accordi di partenariato, dalle misure di sorveglianza e valutazione programmate e dagli organismi responsabili;
  • g) descrizione del tipo di operazioni prospettate e del contributo che si prevede apporteranno per attenuare gli effetti della transizione;
  • h) se dev'essere fornito sostegno a investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, un elenco indicativo delle operazioni e delle imprese da sostenere e la giustificazione della necessità di tale sostegno atta a dimostrare mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati;
  • i) se dev'essere fornito sostegno agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, un elenco delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra, con miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE, e a condizione che tali operazioni siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro;
  • j) indicazione delle sinergie e delle complementarità con altri programmi pertinenti dell'Unione per far fronte alle esigenze di sviluppo individuate; 
  • k) indicazione delle sinergie e delle complementarità con il sostegno previsto proveniente dagli altri pilastri del meccanismo per una transizione giusta.

Budget

Le risorse del JTF per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» che sono disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 7 500 000 000 EUR a prezzi 2018

Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094 sono attuate nell'ambito del presente regolamento con un importo di 10 000 000 000 EUR a prezzi 2018

Budget complessivo: 17 500 000 000 EUR a prezzi 2018, 19 500 000 000 EUR a prezzi correnti.

Questo importo corrisponde a nuovi fondi messi a disposizione per sostenere i paesi dell'UE nella loro transizione verde, di cui 7,5 miliardi di euro saranno finanziati nell'ambito del bilancio dell'UE 2021-2027, mentre i restanti 10 miliardi di euro costituiranno entrate con destinazione specifica esterne derivanti dallo European Union Recovery Instrument (e, come tale, sarà reso disponibile dal 2021 al 2023).

Regolamento

Rettifica regolamento - Gazzetta ufficiale del 26.11.2021

Pubblicato
02 Jul 2021
Ambito
Europeo
Settori
Affari marittimi, Agricoltura, Agroalimentare, Alimentare, Assicurativo, Audiovisivo, Bancario, Commercio, Costruzioni, Cultura, Energia, Farmaceutico, Finanziario, Ict, Industria, Pesca, Pubblica amministrazione, Sanità, Servizi, Sociale, Trasporti, Turismo
Stanziamento
€ 17 500 000 000
Finalita'
Ammodernamento, Start-up, Sviluppo, Tutela ambientale
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