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Prorogato il de minimis pesca e acquacoltura. Come cambiano gli aiuti di Stato

Aiuti di stato agricoltura - Photo credit: Foto di lumix2004 da Pixabay Dopo gli orientamenti rivisti per pesca e acquacoltura, pubblicati nel mese di marzo, la Commissione europea ha ora adottato anche la modifica del regolamento de minimis relativo ai due settori. Si completa così il processo di aggiornamento delle norme in materia di aiuti di Stato per agricoltura, foreste, pesca e acquacoltura alla luce delle nuove priorità strategiche dell'Unione nel quadro della Politica agricola comune (PAC), della Politica comune della pesca (PCP) e del Green Deal europeo.

Agricoltura: via libera di Bruxelles al Piano strategico PAC

Il pacchetto composto da Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo (ABER), Regolamento di esenzione per categoria nel settore della pesca (FIBER), Orientamenti in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura è stato approvato dalla Commissione nel dicembre 2022, insieme alla proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, della validità del regolamento de minimis pesca, ora aggiornato e pubblicato in Gazzetta ufficiale europea il 5 ottobre.

I regolamenti ABER e FIBER e gli orientamenti agricoli rivisti sono entrati in vigore il 1° gennaio 2023, mentre per gli orientamenti per la pesca e l'acquacoltura si è dovuto attendere il completamento di tutte le versioni linguistiche e l'applicazione è partita il 1° aprile 2023.

Il regolamento de minimis pesca e acquacoltura, invece, entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, quindi il prossimo 25 ottobre e si applicherà fino al 2029.

I Regolamenti ABER, FIBER e de minimis

Il processo di revisione riguarda anzitutto il Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo (ABER) e il Regolamento di esenzione per categoria nel settore della pesca (FIBER), i quali dichiarano alcune categorie specifiche di aiuti di Stato ai rispettivi settori compatibili con il Trattato. Di conseguenza, i regimi di aiuto con le caratteristiche individuate dai due testi e che soddisfano le condizioni previste per tutelare la concorrenza nel mercato unico sono esenti dall'obbligo di notifica preventiva a Bruxelles e possono essere applicati dagli Stati membri senza passare per l'approvazione preventiva da parte della Commissione europea. Attualmente nel settore agricolo circa l'80% delle misure di aiuto è attuato dai 27 ai sensi del Regolamento ABER, con un significativo risparmio di tempo nell'erogazione delle agevolazioni ai beneficiari finali.

I Regolamenti ABER e FIBER sono complementari a quanto stabilito da altre due normative oggetto della revisione: gli Orientamenti applicabili ai settori agricolo, forestale e quelli per il settore della pesca, che stabiliscono le condizioni per classificare gli aiuti di Stato che non beneficiano di un'esenzione per categoria come compatibili con il mercato unico e quindi per autorizzarne l'applicazione da parte dei Paesi UE.

I Regolamenti de minimis, infine, stabiliscono l'esenzione dal controllo preventivo di Bruxelles per quegli aiuti di modesta entità che non hanno un impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato unico e che quindi possono essere concessi senza obbligo di notifica.

Come cambiano i regolamenti sugli aiuti di Stato ad agricoltura e pesca

Le modifiche alle norme sugli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali approvate il 14 dicembre arrivano a seguito di un processo partito nel maggio 2021, con la pubblicazione di un documento di lavoro dei servizi della Commissione che ha evidenziato la necessità di alcuni aggiustamenti mirati alla luce del Green deal e della nuova PAC 2023-27.

In concreto i regolamenti ABER e FIBER rivisti allargano il raggio delle misure che beneficiano di un'esenzione per categoria, esentando fino al 50% dei casi che prima erano soggetti a notifica. In particolare sono ora esenti dalla notifica preventiva:

  • nuove categorie, quali gli aiuti destinati a prevenire o compensare i danni causati da animali protetti, gli aiuti a favore di impegni in materia di gestione ambientale, gli aiuti alla cooperazione nei settori agricolo e forestale e gli aiuti destinati a prevenire o a compensare i danni causati da condizioni climatiche avverse nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
  • misure specifiche a favore di progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo volti a promuovere le zone rurali su scala locale.

Inoltre, si prevede un nuovo massimale per i progetti dei Gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione che perseguono l'innovazione nel settore agricolo e nelle zone rurali. I progetti di importo inferiore a 500 mila o fino a 2 milioni di euro per impresa beneficiano ora dell'esenzione per categoria.

La revisione degli orientamenti agricoli introduce invece una nuova procedura semplificata per l'autorizzazione degli aiuti di Stato per le misure cofinanziate nel quadro della PAC e allarga l'ambito di applicazione delle misure contro le epizoozie e gli organismi nocivi ai vegetali, consentendo la concessione di aiuti per le malattie animali emergenti e per talune specie esotiche invasive. Infine, vengono previsti nuovi incentivi agli agricoltori affinché aderiscano a regimi che prescrivono norme ambientali più rigorose di quelle imposte dalla legge.

Fronte pesca e acquacoltura, il processo di riesame è invece partito con la roadmap pubblicata nel 2019 e ha condotto, oltre che alla proroga del de minimis pesca, alla revisione degli orientamenti settoriali. Due i filoni di intervento sugli orientamenti pesca e acquacoltura:

  • da una parte, l'ampliamento dell'ambito di applicazione per le misure contro le malattie animali nell'acquacoltura, che consente la concessione di aiuti per le malattie animali emergenti e per talune specie esotiche invasive,
  • dall'altra, l'introduzione di nuove categorie di aiuti, quali gli aiuti per le misure riguardanti la flotta e l'arresto delle attività di pesca (conformemente al FEAMPA) e gli aiuti agli investimenti in attrezzature che contribuiscono alla sicurezza dei pescherecci nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

Questi ultimi orientamenti, inizialmente in sospeso in attesa delle traduzioni in tutte le lingue dell'UE, sono stati adottati il 17 marzo e sono entrati in vigore il 1° aprile.

Per approfondire: Ok a proroga aiuti di Stato italiani ad agricoltura e pesca per crisi ucraina

Trasformazione e commercializzazione fuori dal de minimis pesca e acquacoltura

A completare il pacchetto è arrivato ora il de minimis pesca e acquacoltura, dopo la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, decisa dalla Commissione UE nel dicembre 2022. In questo modo, infatti, è stato possibile concludere la riflessione sull'opportunità di escludere la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dal regolamento de minimis sulla pesca, per farla rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento de minimis generale, che prevede un massimale di aiuto superiore.

La nuova versione del regolamento de minimis pesca prevede:

  • l'aumento del massimale degli aiuti de minimis per impresa nell'arco di tre anni, che passa da 30mila a 40mila euro, a condizione che venga istituito un registro nazionale centrale;
  • il raggio di azione ristretto alla produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, mentre la trasformazione e la commercializzazione passano all'ambito di applicazione del regolamento de minimis generale;
  • il ricalcolo dei cosiddetti "massimali nazionali", ossia gli importi cumulativi massimi degli aiuti de minimis che possono essere assegnati per Stato membro, sulla base di dati più recenti relativi alla sola produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
  • l'autorizzazione eccezionale di alcune operazioni escluse dal campo di applicazione del regolamento de minimis sulla pesca per le sole regioni ultraperiferiche dell'UE.

Il de minimis così rivisto è prorogato fino al 31 dicembre 2029.

Consulta il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

Consulta il Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Consulta il Regolamento (UE) 2023/2391 della Commissione, del 4 ottobre 2023, che modifica i regolamenti (UE) n. 717/2014, (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda gli aiuti «de minimis» per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e il regolamento (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un’impresa unica, il relativo periodo di applicazione ed altri aspetti

Photo credit: Foto di lumix2004 da Pixabay 

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