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Guida al Fondo nazionale efficienza energetica

 

Fondo efficienza energeticaLa legge di bilancio 2022 stanzia una riserva di fondi per mettere a disposizione contributi a fondo perduto nell’ambito del FNEE per sostenere gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese e dalla Pubblica amministrazione.

Il Piano europeo per l’efficienza energetica degli edifici

Favorire il finanziamento di interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese e dalla Pubblica amministrazione su edifici, impianti di teleriscaldamento e processi produttivi. È questo l’obiettivo del Fondo nazionale per l’efficienza energetica, previsto dal decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014.

A dettare le regole d’ingaggio del Fondo è il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 22 dicembre 2017. La gestione del FNEE è affidata a Invitalia.

Guida al Fondo nazionale efficienza energetica

Cos’è il Fondo nazionale efficienza energetica

Si tratta di un incentivo che sostiene gli interventi finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, vale a dire interventi per

  • la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali,
  • la realizzazione e/o l’implementazione di reti ed impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento,
  • l’efficientamento di servizi e infrastrutture pubbliche, inclusa la pubblica illuminazione,
  • la riqualificazione energetica degli edifici.

Chi può richiedere gli incentivi del Fondo nazionale efficienza energetica?

La platea è ampia. I destinatari delle agevolazioni sono:

  • Imprese (in forma singola o associata/aggregata quali Consorzi, Contratti di rete e ATI)
  • ESCO - Energy Service COmpany (in forma singola o associata/aggregata quali Consorzi, Contratti di rete e ATI) 
  • Pubbliche Amministrazioni (in forma singola o associata/aggregata quali Protocolli d’intesa, Convenzioni, Accordi di programma)

Imprese e ESCO: i requisiti per accedere alle agevolazioni

Le imprese e le ESCO devono:

  • essere costituite da almeno 2 anni e iscritte nel registro imprese
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti
  • tenere una contabilità separata
  • rispettare l’impegno Deggendorf
  • non trovarsi in condizioni tali da risultare "impresa in difficoltà"
  • essere in regola con le disposizioni normative vigenti (in caso siano state destinatarie di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse dal Ministero, abbiano provveduto alla restituzione di quanto dovuto)
  • aver ottenuto la certificazione secondo la UNI CEI 11352 (solo per ESCO).

Chi è dentro e chi è fuori? Alcuni settori non accedono al Fondo

Le esclusioni e le limitazioni di accesso al FNEE ricalcano quelle previste dal Regolamento GBER (artt 1 e 3) e dal Regolamento De minimis (art 1). 

In particolare non sono ammissibili gli aiuti concessi a imprese operanti nei settori:

  • della pesca e dell’acquacoltura
  • della produzione primaria dei prodotti agricoli
  • della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; o qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari
  • in attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione
  • in attività subordinate all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione
  • del Trasporto e Magazzinaggio qualora acquistino veicoli o parti di esso per il trasporto merci su strada

Le agevolazioni per imprese e ESCO

Per imprese e ESCO sono previste due tipologie di agevolazioni.

Da un lato, la garanzia su singole operazioni di finanziamento, fino all'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie per capitale ed interessi, entro un importo garantito compreso tra un minimo di 150mila euro e un massimo di 2,5 milioni.

Dall’altro lato, il Fondo prevede un finanziamento agevolato per gli investimenti, di importo non superiore al 70% dei costi agevolabili, a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di dieci anni, oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni. 

I finanziamenti agevolati sono concessi da un minimo di 250mila euro e ad un massimo di  4 milioni.

Il Fondo nazionale efficienza energetica per la pubblica amministrazione

Oltre che alle imprese, le agevolazioni possono essere concesse alle Pubbliche amministrazioni, in forma singola o in forma aggregata o associata.

Escluso l’accesso al Fondo per le società “in house”. In base al decreto MISE del 22 dicembre 2017, infatti, al FNEE possono accedere solo le pubbliche amministrazioni cosiddette “pure”. L’unica eccezione alla regola vale per gli ex Istituti autonomi per le case popolari e gli enti aventi le stesse finalità sociali di tali istituti.

Le agevolazioni per le PA

Previsto un finanziamento agevolato per gli investimenti, a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di 15 anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni.

Il finanziamento non può superare il 60% dei costi agevolabili, ad eccezione delle agevolazioni concesse per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica, che non superano l'80% dei costi agevolabili.

I finanziamenti agevolati sono concessi da un minimo di 150mila euro ad un massimo di 2 milioni di euro.

Costi ammissibili sia per imprese che per PA

I costi ammissibili per l'esecuzione degli interventi devono riferirsi all'acquisto e/o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.

Nello specifico, tali costi possono riguardare:

  • consulenze connesse al progetti di investimento, con riferimento in particolare alle spese per progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori, collaudi di legge, progettazione e implementazione di sistemi di gestione energetica, studi di fattibilità nonché la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica e della diagnosi energetica degli edifici pubblici;
  • le apparecchiature, gli impianti, macchinari e attrezzature varie (inclusi i sistemi di telegestione, telecontrollo e monitoraggio per la raccolta dei dati riguardanti i risparmi conseguiti) comprensivi delle forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione dell'intervento;
  • interventi sull'involucro edilizio (opaco e trasparente) comprensivi di opere murarie e assimilate, inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, qualora riguardanti elementi edilizi interessati dagli interventi di efficientamento energetico;
  • infrastrutture specifiche (comprese le opere civili, i supporti, le linee di adduzione dell'acqua, dell'energia elettrica - comprensivo dell'allacciamento alla rete - del gas e/o del combustibile  biomassa necessari per il funzionamento dell'impianto, nonché i sistemi di misura dei vari parametri di funzionamento dell'impianto).

Tempi

L'ammissione alle agevolazioni del Fondo avviene sulla base della presentazione per via telematica, prima della data di inizio dei lavori, della domanda redatta secondo gli schemi, le modalità e gli ulteriori parametri economico-finanziari e requisiti minimi di accesso, proposti da Invitalia entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto MISE che istituisce il Fondo in oggetto.

L'accesso ai benefici avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle disponibilità della relativa sezione del Fondo.

Le modifiche introdotte negli anni

Il Fondo nazionale efficienza energetica è andato incontro ad alcune modifiche nel corso degli anni. La legge di bilancio 2018, ad esempio, ne ha ampliato il raggio d’azione con una specifica sezione dedicata all’ecoprestito, a sostegno e potenziamento anche dell’efficacia dell’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, vale a dire l’ecobonus.

Qualche ritocco arriva anche dalla legge di bilancio 2022, che al comma 514 prevede una modifica alla disciplina del Fondo prevedendo una riserva delle risorse a favore all'erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

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