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Bonus straordinario in favore delle famiglie a basso reddito

Data chiusura
30 Jun 2009
Agevolazione
Nazionale
Soggetto gestore
Agenzia delle Entrate

Descrizione

Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti ai sensi dell'Art. 1 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185.

L’importo del bonus spettante varia in funzione sia della composizione del nucleo familiare che del reddito complessivo conseguito dai relativi componenti nel periodo d’imposta 2007 o, in alternativa, nel periodo d’imposta 2008.

Tale beneficio, attribuito ad un solo componente del nucleo familiare del richiedente, non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali né per il rilascio della carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

Per beneficiare del bonus è necessario che il richiedente sia residente in Italia. Per gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente (coniuge non separato, figli a carico, altri familiari a carico), invece, non è richiesta la residenza nel territorio dello Stato, così come previsto peraltro ai fini della condizione di familiare “a carico” ai sensi dell’articolo 12 del Tuir.

Il bonus è concesso a condizione che il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare abbiano percepito, nel periodo d'imposta prescelto, redditi rientranti esclusivamente in una o più delle seguenti categorie:

1. redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del Tuir;

2. redditi di pensione di cui all’art. 49, comma 2, del Tuir;

3. taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, del Tuir, e più precisamente:

  • A. compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • B. redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • C. remunerazioni dei sacerdoti;
  • D. compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • E. assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), del Tuir.
4. redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, del Tuir derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; il possesso di tali redditi non è di ostacolo alla fruizione del bonus a condizione che gli stessi siano percepiti esclusivamente dal coniuge del richiedente o daglialtri familiari a carico; per converso, il possesso degli stessi redditi da parte del “richiedente” esclude la fruizione del bonus;

5. redditi fondiari di cui all’art. 25 del Tuir, purché posseduti esclusivamente in coacervo con le altre tipologie di reddito indicate precedentemente, per un ammontare non superiore a 2.500 euro. Tale ammontare deve intendersi riferito alla somma dei redditi fondiari prodotti dall’intero nucleo familiare.

La richiesta può essere effettuata una sola volta, con riferimento ai componenti del medesimo nucleo, tenendo conto che il numero di componenti del nucleo familiare e il reddito complessivo familiare devono essere riferiti al medesimo anno che è stato prescelto per la richiesta del bonus.

Il bonus, per il quale non è prescritto il ragguaglio ai mesi in cui sussiste la condizione di persona a carico di cui all’articolo 12 del Tuir, compete nelle misure di seguito indicate:

  • 200 euro per i soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore a 15.000 euro;
  • 300 euro per il nucleo familiare di 2 componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a 17.000 euro;
  • 450 euro per il nucleo familiare di 3 componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a 17.000 euro;
  • 500 euro per il nucleo familiare di 4 componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a 20.000 euro;
  • 600 euro per il nucleo familiare di 5 componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a 20.000 euro;
  • 1.000 euro per il nucleo familiare di oltre 5 componenti, componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a 22.000 euro;;
  • 1.000 euro per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap, per i quali ricorrono le condizioni previste dall’articolo 12, comma 1, del Tuir, con un reddito complessivo familiare non superiore a 35.000 euro.
La composizione del nucleo familiare e l’ammontare del reddito complessivo vanno verificati entrambi in relazione al periodo d’imposta in dipendenza del quale si vuole richiedere il beneficio.

La richiesta dell’erogazione del beneficio deve essere presentata al sostituto d’imposta o all’ente pensionistico:

  • entro il 28 febbraio 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007;
  • entro il 31 marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008.

Qualora il beneficio non venga erogato dai sostituti d’imposta, è necessario presentare una richiesta all’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate:

  • entro il 30 aprile 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007;
  • entro il 30 giugno 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008, per i soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La richiesta dell’erogazione del beneficio deve essere presentata al sostituto d’imposta o all’ente pensionistico.

Per maggiori informazioni consultare i Links.

Beneficiari e Finalitá

Stato agevolazioni
Inattive
Dimensione beneficiari
Non Applicabile
Organizzazione
Privato
Settori
Sociale
Finalita'
Inclusione social, Cooperazione
Ubicazione Investimento
Italy

Incentivi e Spese

Tipologia agevolazione
Incentivo fiscale
Tags
Bonus famiglia, Sociale, Bonus, Dl 185/2008
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