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L. 181-1989 - riqualificazione aree di crisi industriale

Riqualificazione industrialeI nuovi criteri di concessione delle agevolazioni di cui alla legge 181-1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale sono stati approvati con decreto MISE del 24 marzo 2022.

 

Finalità

Le agevolazioni sono dirette al rilancio delle aree di crisi industriale, in particolare:

  • aree di crisi industriale complessa, che riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, non risolvibili con risorse e strumenti di sola competenza regionale,
  • aree di crisi industriale non complessa, diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione.

Beneficiari

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile e le reti di impresa.

Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate in piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005.

Investimenti ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento produttivo e i programmi di investimento per la tutela ambientale.

A completamento dei predetti programmi di investimento, se strettamenti funzionali ad essi, sono ammissibili:

  • progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione
  • progetti per la formazione del personale 
  • progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

Spese ammissibili

In relazione ai programmi di investimento produttivo sono ammissibili le spese riferite all’acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 14 e 17 del regolamento GBER.

Dette spese riguardano:

  • a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
  • b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali;
  • c) macchinari, impianti ed attrezzature varie;
  • d) programmi informatici e servizi per le Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
  • e) immobilizzazioni immateriali, così come individuate all’art. 2, punto 30, del regolamento GBER;
  • f) beni strumentali, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa secondo il modello «Transizione 4.0», ivi compresi i beni che utilizzano le tecnologie di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things .

Per le sole PMI sono altresì ammissibili, nella misura massima del 5 per cento dell’importo complessivo ammissibile del programma di investimento produttivo, le spese relative a consulenze connesse al programma medesimo, ai sensi e nei limiti dell’art. 18 del regolamento GBER.

Per le sole imprese di grandi dimensioni i cui programmi di investimento produttivo sono agevolati ai sensi dell’art. 14 del regolamento GBER, le spese relative alle immobilizzazioni immateriali sostenute per la realizzazione del programma di investimento produttivo sono ammissibili nel limite del 50 per cento del costo totale del programma di investimento medesimo.

In relazione ai programmi di investimento per la tutela ambientale, sono considerati agevolabili i costi di investimento così come determinati dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 del regolamento GBER.

Incentivi

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, contributo alla spesa e finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento GBER.

Le intensita' massime di aiuto sono espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL), che rappresenta il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.

Il soggetto proponente può anche richiedere una partecipazione di minoranza al capitale dell’impresa, che è transitoria e non superiore al 30% del capitale dell’impresa.

La somma delle diverse forme di agevolazioni non può superare il 75% dell'investimento complessivo.

Procedure

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento.

Il Ministero provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti alle modalita' di accesso alle agevolazioni e a fissare i termini di presentazione della domanda di agevolazioni.

Consulta il decreto ministeriale del 24 marzo 2022 che riforma gli incentivi per le aree di crisi industriale

Consulta la circolare direttoriale n. 237343 del 16 giugno 2022

Author: Fotos GOVBA / photo on flickr

Soggetto gestore
Ministero dello Sviluppo economico
Pubblicato
10 Jul 2019
Ambito
Nazionale
Settori
Alimentare, Audiovisivo, Commercio, Costruzioni, Cultura, Energia, Farmaceutico, Ict, Industria, Sanità, Servizi, Sociale, Trasporti, Turismo
Finalita'
Ammodernamento, Formazione, Innovazione, Ricerca, Sviluppo, Tutela ambientale
Ubicazione Investimento
Europe, Italy
Tags
Crisi industriali, L 181-89, Riqualificazione industriale, Aree di crisi industriale
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