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Coronavirus: cosa prevede il decreto Cura Italia per l'export

 

Decreto Cura Italia le misure per l'export: Photocredit: Mirko Toller da PixabayCon la conversione in legge del Decreto Cura Italia, le misure previste nel campo dell’internazionalizzazione hanno subito alcune modifiche ed è stato introdotto un aiuto specifico per i connazionali all’estero in situazione di difficoltà economica. 

> Cosa prevede il decreto Cura Italia per imprese, famiglie e lavoratori

Il Decreto Cura Italia contiene una serie di interventi per favorire l’export e il posizionamento internazionale delle imprese italiane. Se è vero che, con il passaggio in Parlamento, l'obiettivo complessivo delle misure resta invariato, in Senato è stato abrogato un articolo, ne è stato inserito uno nuovo e si sono stanziati 5 milioni di euro in più per aiutare gli italiani all'estero che si trovano in difficoltà economica a causa della pandemia.

Ecco quindi come cambia il quadro degli interventi per l’export e quali sono le misure che possono essere effettivamente realizzate.

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Era in parte prevedibile che l'articolo 53 del DL Cura Italia non sarebbe sopravvissuto all’iter di conversione in legge del decreto. L’articolo, infatti, non era del tutto chiaro (dato che mirava a sostenere “tutti i settori interessati dall’impatto dell’emergenza sanitaria” tramite  il rilascio di garanzie statali in favore di Sace,  ma poi ne limitava l’intervento al solo settore crocieritisco).

Probabilmente, quindi, anche per questo il Parlamento ha preferito farlo abrogare dall'articolo 2, comma 11, del D.L. 23/2020 (in corso di conversione e pubblicato nella GU n. 94 dell'8 aprile 2020) che ha dettato ulteriori misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese. Non viene però precisato se restino salvi gli effetti medio tempore che nel frattempo si erano eventualmente prodotti.

Nel testo, invece, viene inserito un nuovo articolo (il 54-bis) che incrementa di 350 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del Fondo rotativo Simest 394/81, istituito presso il Mediocredito centrale e destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici per programmi di penetrazione commerciale in Paesi extra-UE e per attività di promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.

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Stop ai termini di rimborso per il Fondo 394/81

Non cambia nulla invece per quanto riguarda l’Art. 58 che prevede la sospensione dei termini di rimborso fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi dal Fondo 394/81, per venire incontro alle necessità delle imprese esportatrici.

Lo stop può arrivare fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente. 

Il Fondo rotativo 394/81 - lo ricordiamo - è quello strumento gestito da Simest che prevede l’erogazione di un finanziamento a tasso agevolato per sostenere l’internazionalizzazione delle PMI italiane attraverso una serie di attività, inclusa la partecipazione a fiere, la realizzazione di studi fattibilità collegati ad investimenti all’estero, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce o l'inserimento temporaneo in azienda di un Temporary export manager (TEM). 

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Qualche novità emerge, invece, nell’Art. 72 che stanzia 150 milioni di euro per il “Fondo per la promozione integrata” con cui l’ICE e la Farnesina realizzeranno nel corso dell’anno una serie di iniziative per promuovere il Made in Italy e più in generale sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Dopo il passaggio al Senato, infatti, sono stati introdotti tre nuovi commi (dal 4-bis al 4-quater) per potenziare l'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà, grazie a 5 milioni di euro in più con cui: 

  • Tutelare gli interessi italiani e la sicurezza dei cittadini all’estero in condizioni di emergenza (1 milione nel 2020);
  • Attuare misure di assistenza ai cittadini all’estero in condizioni di indigenza o di necessità, inclusa l’erogazione di sussidi fino al 31 luglio 2020 (senza promessa di restituzione) anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare (4 milioni nel 2020).

Per il resto, invece, le misure restano le stesse. Pertanto i fondi serviranno a:

  • Realizzare una campagna straordinaria di comunicazione per sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza Coronavirus, anche avvalendosi di ICE;
  • Potenziare le attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dalla Farnesina e dall’ICE;
  • Cofinanziare iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche. Si tratta di cofinanziamenti che saranno concessi nel rispetto della normativa europea sul “de minimis”;
  • Erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi sul Fondo 394/81.

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Per assicurare interventi rapidi - capaci di contenere velocemente gli effetti negativi del Coronavirus sull’internazionalizzazione del sistema Paese - fino al 31 dicembre 2020 alle attività prima elencate e a quelle previste dal Piano straordinario per il Made in Italy si applicheranno le seguenti disposizioni:

  • I contratti di forniture, lavori e servizi potranno essere aggiudicati con la procedura prevista dall’Art. 63, comma 6, del D.Lgs. 50/ 2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara);
  • La Farnesina e l’ICE potranno avvalersi (con modalità definite tramite convenzione) di Invitalia. 

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Photocredit: Mirko Toller da Pixabay

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