logo-gruppo-bancario-iccrealogo BCC-credito-cooperativo

Fondo di garanzia PMI: cosa cambia con le nuove disposizioni operative

 

Decreto liquidità - Photo by Andrea Piacquadio from PexelsUna circolare MCC fa il punto sulle nuove disposizioni operative del Fondo centrale di garanzia, approvate il 3 ottobre dal MISE e in vigore dal 14 ottobre. Tra le novità, la priorità nell'istruttoria alle richieste relative alle operazioni Nuova Sabatini e a quelle a favore di imprese femminili, start-up innovative e incubatori certificati.

Fondo di garanzia PMI 2022: come funziona

Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 3 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale la scorsa settimana, ha infatti approvato le modifiche e le integrazioni alle disposizioni operative del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese adottate dal Consiglio di gestione nella seduta del 27 maggio scorso. A fare il punto sulle nuove regole, in vigore dal 14 ottobre, la circolare MCC n. 8-2022.

Fondo di garanzia PMI, come funziona

Le disposizioni operative del Fondo di garanzia PMI illustrano anzitutto le modalità di intervento dello strumento:

  • garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori, anche in qualità di capofila di pool di soggetti finanziatori;
  • riassicurazione e controgaranzia, su richiesta dei soggetti garanti, anche in qualità di capofila di pool di soggetti garanti.

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari finali, sono ammissibili le imprese che svolgono una qualsiasi attività economica, ad eccezione di quelle rientranti nelle sezioni:

  • K – Attività finanziarie e assicurative, Divisioni 64 e 65;
  • O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;
  • T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
  • U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

In presenza dei requisiti generali di accesso al Fondo individuati dalle disposizioni operative, i beneficiari finali sono ammessi previa valutazione del merito di credito da parte del gestore del Fondo MCC, fatta eccezione per:

  • le start up innovative e gli incubatori certificati qualora:
    - sull’operazione finanziaria non sia acquisita alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria;
    - il soggetto richiedente abbia preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell’impresa o dell’incubatore ne attesta l’iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese
  • i soggetti beneficiari finali in favore dei quali è richiesta la garanzia per le seguenti tipologie di operazioni finanziarie:
    - operazioni di microcredito
    - operazioni finanziarie di importo ridotto
    - operazioni finanziarie a rischio tripartito
    - operazioni Resto al Sud.

Le disposizioni operative passano poi a descrivere i requisiti di ammissibilità delle operazioni finanziarie, dettagliando le condizioni per quelle a fronte di investimenti e per le operazioni finanziarie a rischio tripartito, e la misura di copertura della garanzia e della controgaranzia.

Garanzia diretta

Credit: Disposizioni operative Fondo di garanzia PMI

Controgaranzia

Credit: Disposizioni operative Fondo di garanzia PMI

L’importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale è pari a euro 2,5 milioni, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate dal medesimo soggetto beneficiario finale in relazione alle operazioni garantite.

Fatta eccezione per le operazioni di finanziamento del rischio, le misure massime di copertura possono essere incrementate, mediante l’utilizzo dei contributi al Fondo previsti dal decreto interministeriale del 26 gennaio 2012, fino:

  • all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, per la garanzia diretta;
  • al 90% dell’importo garantito dal soggetto garante, per la riassicurazione e la controgaranzia.

La garanzia non può avere una durata superiore alla durata dell’operazione finanziaria garantita o, in caso di riassicurazione e/o controgaranzia, alla durata della garanzia rilasciata dal soggetto garante.

Cosa cambia nella procedura di accesso al Fondo di garanzia

Le disposizioni operative passano poi a illustrare le modalità per l'invio delle richieste di ammissione alla garanzia al Gestore del Fondo attraverso l’apposita funzionalità del Portale FdG e di istruttoria delle domande.

Il Gestore del Fondo assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai soggetti richiedenti, mediante Portale FdG, nonché ai soggetti finanziatori e ai soggetti beneficiari finali, mediante PEC, il numero di posizione assegnato e il Responsabile dell’unità organizzativa competente per l’istruttoria.

Le proposte di ammissione o di non ammissione sono deliberate dal Consiglio di gestione entro 2 mesi dalla data di arrivo o di completamento della richiesta e, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera, MCC comunica ai soggetti richiedenti, mediante Portale FdG, nonché ai soggetti finanziatori e ai soggetti beneficiari finali, mediante PEC, l’accoglimento o l'esclusione della richiesta.

Per le operazioni finanziarie a fronte di investimenti, nella comunicazione di positivo esito inviata ai soggetti beneficiari finali sono esplicitamente richiamati anche gli obblighi a loro carico per la verifica della realizzazione degli investimenti. Il perfezionamento dell'operazione finanziaria può poi avvenire in un’unica soluzione oppure in più tranches.

Tra le novità delle disposizioni operative 2022, sintetizzate nella circolare MCC n. 8 del 14 ottobre, c'è il riconoscimento di una priorità nell'istruttoria e nella delibera per le richieste relative ad operazioni Nuova Sabatini e ad operazioni finanziarie concesse a favore delle imprese femminili e delle start-up innovative e incubatori certificati.

Le imprese femminili, le startup innovative e gli incubatori sono anche esonerati dall'applicazione della commissione una tantum da versare al Fondo insieme a:

  • PMI innovative per le Operazioni Nuova Sabatini
  • beneficiari di operazioni di microcredito
  • beneficiari di operazioni finanziarie diverse dalle operazioni sul capitale di rischio, dalle operazioni di sottoscrizione di mini bond e dagli investimenti in quasi-equity, che:
    - hanno sede legale e/o sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno,
    - sono piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria,
    - sono micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete,
    - sono imprese sociali,
    - sono imprese di autotrasporto.

Per le operazioni sul capitale di rischio, oltre alla commissione una tantum, deve essere versata al Fondo entro il 31 gennaio di ciascun anno una commissione annuale, per ciascuno degli anni di detenzione della partecipazione, nella misura dello 0,25 percento dell’importo garantito per i primi 5 anni e nella misura dello 0,50 percento dell’importo garantito per gli anni successivi.

Ulteriori specifiche sono previste per le operazioni finanziarie nell'ambito delle Sezioni speciali o delle Riserve del Fondo alimentate con fondi europei, come ad esempio la Riserva PON IC, a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale Imprese e Competitività 2014-2020. In questi casi tutta la documentazione relativa al progetto di investimento, compresiva degli elaborati tecnici, deve essere conservata per almeno 3 anni; è inoltre richiesto l'accesso senza limitazioni ai libri contabili e si applicano gli impegni di informazione del pubblico circa la sovvenzione ottenuta, mediante l’esposizione di una targa o di un cartello a seconda della tipologia di investimento.

Tra le modifiche di maggior rilevanza segnalate dalla circolare MCC n. 8-2022 anche quelle relative alla disciplina relativa alla fase del recupero del credito del Fondo a seguito dell’escussione della garanzia e della successiva liquidazione della perdita al soggetto richiedente. 

Nello specifico, con riferimento alle richieste di escussione presentate a partire dal 14 ottobre 2022, è prevista, anche per la riassicurazione, la surroga da parte del Fondo a seguito della liquidazione della perdita ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005, con espresso richiamo di applicazione della disciplina prevista per le attività successive all’escussione della garanzia diretta, nonché recupero del credito pubblico del Fondo ai sensi dell’art. 9 comma 5 del d.lgs. n. 123/98 e art. 8-bis del DL n. 3/2015, anche mediante la procedura di riscossione esattoriale nei confronti dei debitori finali. Inoltre, è stato previsto l’onere a carico dei soggetti richiedenti/finanziatori di inserire negli atti eventualmente già avviati di recupero del credito un'indicazione specifica relativa alla sussistenza dell’agevolazione del Fondo e del recupero diretto da parte del Fondo di garanzia della perdita liquidata. 

Cambia anche la disciplina relativa alla revoca dell’agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario finale in caso di mancata realizzazione, totale o parziale, del programma di investimento previsto per le operazioni finanziarie a fronte di investimenti. 

In particolare le nuove disposizioni stabiliscono che, nel caso in cui la garanzia sia stata concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste per gli “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI” di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, per gli “Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria” di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 o per gli “Aiuti all’innovazione” di cui agli articoli 13, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1388/2014, laddove il programma di investimento sia stato realizzato per un importo inferiore a quello dell’operazione finanziaria garantita, l’agevolazione è revocata in riferimento alla quota dell’operazione finanziaria non utilizzata per la realizzazione del programma d’investimento. Nel caso in cui invece la garanzia sia stata concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste da regolamenti diversi da quelli di cui al punto precedente, laddove la parziale realizzazione dell’investimento abbia determinato il venir meno della qualificazione dell’operazione finanziaria come operazione finanziaria a fronte di investimenti, l’agevolazione è revocata in riferimento alla maggiore quota di copertura riconosciuta al momento dell’ammissione alla garanzia in ragione della qualificazione dell’operazione finanziaria come operazione finanziaria a fronte di investimenti.

Tale modifica si applica alle operazioni per le quali la verifica documentale da parte del soggetto gestore al 14 ottobre 2022 non si è ancora conclusa, nonché per tutte le operazioni che verranno sottoposte a verifiche documentali a partire da tale data.

Tra le novità MCC segnala anche la riformulazione della disciplina relativa agli accordi transattivi ed ai prolungamenti della durata della garanzia con l’introduzione delle nuove procedure sulla crisi d’impresa, laddove prevedano, rispettivamente, uno stralcio del debito o la concessione di una moratoria. Anche in questo l'applicazione delle nuove regole riguarda le proposte di accordo transattivo e le richieste di prolungamento presentate a partire dal 14 ottobre 2022.

Consulta il decreto ministeriale del 3 ottobre 2022 e le nuove disposizioni operative del Fondo di garanzia PMI

Consulta la circolare MCC n. 8 del 14 ottobre 2022

Per continuare a leggere gli articoli inserisci la tua...
o

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.