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Decreto Semplificazioni: le misure per logistica e trasporti

 

Logistica - Foto di Tom Fisk da PexelsOltre a prevedere novità in materia di Zone Logistiche Semplificate, il decreto Semplificazioni interviene sulla digitalizzazione della logistica portuale e sulla sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali.

Dl Semplificazioni: banda ultralarga, meno burocrazia per velocizzare i lavori

Due articoli della legge di conversione del decreto Semplificazioni (legge n. 120-2020), introducono una serie di novità in materia di logistica, infrastrutture e trasporti. 

Digitalizzazione della logistica portuale

I commi 4 e 5 dell’articolo 48 prevedono modifiche alle norme che disciplinano il finanziamento degli interventi per sviluppare la logistica portuale, in particolare prevedendo la destinazione delle risorse anche al completamento degli interventi e allo sviluppo dei nodi del Meridione. 

Per quanto riguarda il finanziamento degli interventi, si prevede un’autorizzazione di spesa pari 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 per finanziare le attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie, all'autotrasporto. 

Risorse provenienti dal Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti (legge n. 84 del 28 gennaio 1994) che serviranno anche a garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci e il completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno.

Si prevede inoltre la ridefinizione del rapporto con UIRnet, per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti. 

Previsto inoltre l’utilizzo di più decreti (e non esclusivamente di un decreto) per determinare le quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorità di sistema portuale e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro per le finalità di riduzione dei canoni concessori, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Zone logistiche semplificate

L'articolo 48-quinquies del decreto Semplificazioni prevede disposizioni in materia di Zone Logistiche Semplificate, la cui istituzione è diretta a favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni in cui non si applicano le disposizioni concernenti le Zone economiche speciali. 

A differenza di quanto previsto finora, il dl Semplificazioni autorizza l’istituzione di una seconda ZLS qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale, e nell'ambito di una di tali Autorità ricadano scali siti in regioni differenti. 

In queste nuove ZLS non si applicano le agevolazioni relative al credito d'imposta per le imprese che investono nelle Zone Economiche Speciali commisurato ai costi dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022.

Le altre novità in materia di logistica

Il decreto introduce misure di semplificazione per le procedure di autorizzazione delle opere da realizzare nelle aree portuali, ai dragaggi e alla riperimetrazione dei siti da bonificare di interesse nazionale rientranti nei limiti territoriali di competenza dell’Autorità. 

Previste anche misure ad hoc per sostenere il settore croceristico: autorizzata la possibilità di svolgere servizi di cabotaggio, per servizi esclusivamente croceristici, alle navi iscritte al registro internazionale, in deroga al divieto, generalmente previsto per tale tipologia di navi, di svolgere i servizi di cabotaggio marittimo.

Novità anche sul fronte cold ironing: il comma 7-bis dell'articolo 48 del dl Semplificazioni esclude l'applicazione degli oneri generali di sistema, “data la natura addizionale dei suddetti prelievi”, alle forniture di energia elettrica, erogate da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW. 

La legge di conversione del dl Semplificazioni introduce poi:

  • novità sul fronte dei documenti relativi alla sicurezza della navigazione;
  • modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche in materia di spese per i collaudi e le ispezioni;
  • l’estensione agli avvisatori marittimi dell’utilizzo del sistema PMIS, per lo scambio di informazioni commerciali in ambito navale e la proroga al 31 dicembre 2020 della deroga all’articolo 328 del codice della navigazione in materia di forma dei contratti di arruolamento.

Sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali

L’articolo 49, commi 1-5, del decreto Semplificazioni opera una revisione complessiva della disciplina del sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza di ponti e viadotti e opere similari su strade e autostrade

Disciplina che viene inoltre integrata con la previsione di linee guida per il mantenimento in sicurezza sia per ponti, viadotti e opere similari, che per le gallerie della rete stradale e autostradale. 

Licenze taxi e modifiche al Codice della strada

L’articolo 49, comma 5-bis, del dl Semplificazioni interviene in materia di rilascio delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC, estendendo tale possibilità di rilascio anche ai singoli che abbiano la disponibilità ad uso noleggio a lungo termine del veicolo o natante.

Il dl prevede inoltre numerose modifiche al Codice della strada, in materia di: 

  • definizione di strade e corsie ciclabili e di zone scolastiche; 
  • possibilità dei comuni di istituire il doppio senso ciclabile; 
  • conferimento delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni ai divieti di sosta; 
  • semplificazione procedurale in materia di omologazione di taxi, NCC e veicoli di linea, nonché per le modifiche alle caratteristiche dei veicoli, e in materia di patenti di guida. 

Sono inoltre presenti disposizioni di semplificazione amministrativa, abrogazione di norme incompatibili e proroga di termini (in materia di visita e prova e revisione e di documento unico di circolazione) nonché in materia di segnaletica stradale.

Previste infine disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione: il dl Semplificazioni prevede la facoltà dell’intestatario del veicolo di richiedere la restituzione del documento di circolazione originale, in occasione del rilascio del documento unico di circolazione, previo pagamento di un contributo.

Legge n. 120-2020 conversione del decreto Semplificazioni

Testo del decreto Semplificazioni coordinato con la legge di conversione

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