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La rendicontazione degli investimenti ex L. 488/92

 

La gestione di un progetto di investimento che usufruisce di contributi e finanziamenti agevolati ex L. 488/92 è un'attività da programmare con particolari attenzione per evitare di incorrere in revoche delle agevolazioni concesse e compromettere la copertura finanziaria delle spese sostenute o ancora da sostenersi.
Si ricorda inoltre che le imprese ed i loro amministratori potrebbero anche incorrere anche in ipotesi di reato per truffa o false dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione qualora le inadempienze e le dichiarazioni rese siano gravi e palesemente errate.
Riepiloghiamo quindi i principali punti della circolare ministeriale n. 980902/2006 che regolano le richieste di erogazione dei contributi/finanziamenti agevolati e la rendicontazione finale del programma (consultare sempre la circolare per precauzione).

Tempistica
L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 48 mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni; tale termine è ridotto a 24 mesi nei soli casi per i quali sia stata richiesta e concessa l'erogazione del contributo in conto capitale in sole due quote.

In entrambe tali ipotesi può essere concessa una proroga, di non oltre sei mesi, per eccezionali cause di forza maggiore, che l'impresa deve richiedere alla banca concessionaria entro e non oltre la scadenza dei 48 o dei 24 mesi; non possono essere agevolate spese effettuate successivamente.

La data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo, ancorché quietanzato o pagato successivamente. La data di ultimazione del programma è quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili ovvero, per i beni in leasing, è quella relativa all'ultimo verbale di consegna dei beni.

Elenco dei beni
Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature maggiormente rilevanti oggetto di agevolazioni, e comunque di tutti quelli il cui costo unitario sia almeno pari a euro 10.000, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 8 ed il prospetto di cui all'allegato n. 9 della circolare.
I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale è inserito il bene; a tal fine si può fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore.
Qualora non si faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non può essere attribuito lo stesso numero di riferimento a più beni.
Se l'elenco dei beni è composto da più pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante o suo procuratore speciale.
La dichiarazione e l'elenco di cui sopra devono essere esibiti dall'impresa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonché allegati alla documentazione di spesa di cui al successivo punto 7.4, presentata ai fini di ciascuna erogazione. All'atto della presentazione della documentazione di spesa, l'elenco dovrà essere integrato con l'indicazione del costo di ciascun bene in esso indicato.
La mancata o incompleta tenuta di dette scritture dà luogo a contestazione all'impresa e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.

Documentazione acquisto macchinari, impianti e attrezzature
L'impresa deve inoltre acquisire e conservare la documentazione utile a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti e attrezzature oggetto delle richieste di erogazione di cui al successivo punto 7.3 (ad esempio, certificati di origine dei macchinari, documenti di trasporto, certificati di assicurazione, documenti di immatricolazione, dichiarazioni di conformità di cui alla Direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998, dichiarazione del fornitore, ecc.). Tale documentazione deve essere esibita dall'impresa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonché allegata in copia alla documentazione di spesa di cui al successivo punto 7.4, presentata ai fini di ciascuna erogazione. La mancata o incompleta esibizione di detta documentazione dà luogo a contestazione all'impresa e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.

Erogazioni contributo in conto capitale
Le erogazioni in favore dell'impresa o dell'istituto collaboratore, sia del contributo in conto capitale sia del finanziamento, avvengono per stato d'avanzamento, sulla base della documentazione di spesa. Il contributo in conto capitale è reso disponibile dal Ministero in due o tre quote annuali di pari ammontare, la prima delle quali il giorno successivo alla stipula del contratto di finanziamento e le altre dal primo gennaio di ciascuno degli anni successivi; in particolare, detta disponibilità è in due quote nel caso in cui il programma da agevolare venga ultimato entro i 24 mesi successivi alla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e l'impresa ne abbia fatta esplicita richiesta nella Scheda Tecnica, in tre quote negli altri casi. Sono esclusi dalla possibilità di richiedere due quote i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea.
Ai fini delle erogazioni del contributo in conto capitale, l'impresa, o l'istituto collaboratore, deve comprovare, di avere sostenuto:
- nel caso di due erogazioni: almeno la metà della spesa complessiva approvata per la prima erogazione ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la seconda;
- nel caso di tre erogazioni: almeno un terzo della spesa complessiva approvata per la prima erogazione, almeno i due terzi per la seconda ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la terza.
Ai fini di cui sopra si fa riferimento alla data dell'effettivo pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa. In ogni caso il raggiungimento, alla data della disponibilità, di uno stato d'avanzamento superiore a quello corrispondentemente necessario, non può dare luogo ad una erogazione superiore a quella predeterminata, né il raggiungimento del necessario stato d'avanzamento prima della data della disponibilità, può dare luogo ad un'erogazione anticipata.
La prima quota del solo contributo in conto capitale può, su richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero delle attività produttive, rilasciata in stretta conformità alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero stesso del 27 maggio 2005

Erogazione finanziamento agevolato
L'erogazione del finanziamento avviene in non più di sei quote, ovvero in non più di tre quote se per il contributo in conto capitale è prevista l'erogazione in due quote. Ciascuna quota del finanziamento è erogata in misura corrispondente allo stato di avanzamento del programma. Per lo stato di avanzamento si tiene conto, indipendentemente dall'avvenuto pagamento delle forniture, della data delle fatture e degli altri titoli di spesa, per quanto riguarda i beni acquistati o realizzati direttamente, ovvero della data di consegna dei beni oggetti del contratto di leasing per quanto riguarda i beni da acquisire in locazione finanziaria; nel caso di fatture e titoli di spesa documentati e non pagati l'erogazione del finanziamento dovrà essere utilizzata esclusivamente per il pagamento degli stessi. Ai fini dell'erogazione del finanziamento agevolato, ciascuna richiesta riguarda stati di avanzamento riferiti ad un periodo non inferiore a sei mesi.

Modalità presentazione richieste
Ai fini di ciascuna erogazione sia del contributo in conto capitale sia del finanziamento agevolato, l'impresa, per i beni acquistati o realizzati direttamente, e/o l'istituto collaboratore, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, trasmettono alla banca concessionaria una richiesta corredata della documentazione di cui all'allegato n. 23 della circolare, nonché della documentazione di spesa di cui al punto 7.4 della circolare (quest'ultima non deve essere allegata nel caso di richiesta a titolo di anticipazione).
La richiesta di erogazione e la documentazione di spesa devono essere cucite tra loro e firmate o timbrate a cavallo di ciascuna coppia di fogli. La richiesta di erogazione per stato di avanzamento presentata dall'istituto collaboratore deve essere inoltre accompagnata da una dichiarazione dell'impresa, concernente le spese ed i relativi beni cui si riferisce la richiesta di erogazione medesima.
Le richieste di erogazione e le dichiarazioni devono essere formulate, a seconda dei casi, avendo cura di ricopiare il relativo testo, omettendo le ipotesi che non ricorrono, onde evitare cancellazioni o abrasioni, in base agli schemi seguenti:
allegato n. 24: Richiesta di erogazione dell'impresa a titolo di anticipazione;
allegato n. 25: Richiesta di erogazione dell'istituto collaboratore a titolo di anticipazione;
allegato n. 26: Richiesta di erogazione dell'impresa a stato di avanzamento per investimenti inferiori a 1.500.000,00 euro;
allegato n. 27: Richiesta di erogazione dell'impresa a stato di avanzamento per investimenti pari o superiori a 1.500.000,00 euro;
allegato n. 28: Richiesta di erogazione dell'istituto collaboratore a stato di avanzamento;
allegato n. 29: Dichiarazione dell'impresa da allegare alla richiesta di erogazione a stato di avanzamento dell'istituto collaboratore per investimenti inferiori a 1.500.000,00 euro;
allegato n. 30: Dichiarazione dell'impresa da allegare alla richiesta di erogazione a stato di avanzamento dell'istituto collaboratore per investimenti pari o superiori a 1.500.000,00 euro.

La richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento deve essere trasmessa entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del programma o, per i programmi già ultimati alla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria, entro e non oltre sei mesi da quest'ultima data. Alla scadenza dei sei mesi, in assenza di gravi e giustificati motivi - che, comunque, devono essere comunicati con congruo anticipo alla banca concessionaria - quest'ultima propone la revoca delle agevolazioni al Ministero il quale procede alla emanazione del conseguente decreto.

L'impresa deve inoltre comunicare alla banca concessionaria, con dichiarazione resa dal legale rappresentante o da suo procuratore speciale, entro trenta giorni dall'ultimazione del programma, ovvero entro trenta giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria per i programmi già ultimati a tale data, la data di ultimazione del programma medesimo e di entrata in funzione degli impianti.

In considerazione del fatto che dalla data di entrata in funzione decorre il periodo di cinque anni di cui all'art. 11, comma 1 del decreto attuativo durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni, la data di entrata in funzione coincide, convenzionalmente, con quella di ultimazione; è tuttavia data facoltà alle imprese, in caso di programmi articolati, per i quali l'entrata in funzione degli impianti può anche in parte precedere l'ultimazione del programma, di rendere più dichiarazioni di entrata in funzione, relative a blocchi di investimento funzionalmente autonomi.

La documentazione di spesa consiste in:
a) copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari, ovvero, ove consentite, commesse interne di lavorazione. Le copie autentiche possono essere predisposte anche dalla banca concessionaria, previa esibizione, da parte dell'impresa, dei documenti in originale e copia. In alternativa, la documentazione in argomento può consistere in elenchi o in elaborati di contabilità industriale riepilogativi dei suddetti titoli; in questo caso i titoli devono essere riepilogati per capitolo di spesa e per ciascuno deve essere indicato il numero e la data, il fornitore, una chiara e completa descrizione sufficiente all'univoca individuazione delle singole immobilizzazioni acquisite ed il relativo importo al netto dell'I.V.A.
b) copia della documentazione utile a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti e attrezzature oggetto delle richieste di erogazione;
c) dichiarazione ed allegato elenco dei macchinari, impianti e attrezzature;
d) copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle forniture ovvero l'elenco delle fatture non ancora pagate per le quali si richiede il pagamento mediante l'erogazione del finanziamento.
I beni cui si riferisce la documentazione di spesa devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto e di quelli acquistati con contratti "chiavi in mano".
Si precisa altresì che l'impresa deve riportare sugli originali dei titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "Spesa di euro ……… dichiarata per la …… (prima, seconda, terza) …… erogazione del prog. n. ……… ex L. 488/92".

Con le circolari ministeriali pubblicate nell'agosto 2007 è venuto meno l'obbligo di produrre:
a) la documentazione attestante il pagamento delle fatture di importo inferiore a 50.000euro, salvo richiesta da parte dei soggetti deputati al controllo. Al suo posto può essere presentato un atto notorio firmato dal legale rappresentante dell'impresa e controfirmato dal Presidente del collegio sindacale o dal Revisore purché

  • i bilanci siano certificati da società di revisione,
  • l'impresa usi sistemi di pagamento telematici e
  • abbia un sistema contabile che consenta la tracciabilità dei dati.

b) la documentazione attestante il requisito di "nuovo di fabbrica" per beni il cui costo unitario è inferiore a 10.000euro.

L'intento ministeriale, con le circolari estive, sarebbe quello di semplificare i procedimenti amministrativi. In realtà i benefici sono limitati visti i valori medi dei progetti ex legge 488, le condizioni poste (le PMI italiane non hanno generalmente bilanci certificati) e considerato che nel suddetto atto notorio devono essere comunque elencati gli estremi delle fatture con imponibile pari ad almeno 50.000euro, gli importi dei pagamenti e le relative date. Infine dovrà allegarsi all'atto notorio certificazione della banca che attesti che il sistema telematico utilizzato dall'impresa sia conforme ai protocolli informatici richiesti e riconosciuti dalla banca stessa. 

 

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