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Credito d'imposta per la sicurezza delle Pmi commerciali

 
Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo i due decreti del ministero dell'Economia e delle Finanze che dettano le prime regole per usufruire del cosidetto bonus "sicurezza" previsto nella Finanziaria 2008, un credito d'imposta riservato a chi svolge, in base a concessione amministrativa, attività di rivendita di generi di monopolio e di vendita al dettaglio e all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande.

Per il triennio 2008-2010 le imprese potranno usufruire di un credito d'imposta pari all'80% delle spese sostenute per la prima installazione, sul luogo dell'attività, di sistemi di pagamento con moneta elettronica e di impianti di sicurezza per prevenire furti e rapine.

Per ciascun periodo d'imposta, l'importo non potrà essere superiore ai mille euro per i tabaccai, ai tremila euro, invece, per le imprese commerciali. Il credito d'imposta andrà utilizzato esclusivamente in compensazione e indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene riconosciuto sia in quelle relative ai periodi in cui avviene l'utilizzo.

L'agevolazione non può essere cumulata con altri aiuti di stato per gli stessi costi se il cumulo comporta il superamento dei massimali previsi dalle normative comunitarie (de minimis).

I contribuenti interessati dovranno presentare un'apposta istanza all'agenzia delle Entrate, secondo le regole fissate da un provvedimento direttoriale che dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale.

L'Agenzia verificherà, in ordine cronologico di presentazione, le domande pervenute e la sussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione al beneficio fiscale. Successivamente comunicherà, per via telematica, all'interessato, l'ammissione al godimento del bonus, nei limiti dello stanziamento annuo di fondi.

Le domande non accolte per esaurimento dei fondi avranno la precedenza per gli anni successivi.
(Fonte: FiscoOggi)

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