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Terzo Settore: modalita' di iscrizione al Registro imprese

Impresa socialeIl Ministero dello Sviluppo economico anticipa il testo del decreto del 16 marzo 2018 che stabilisce le modalità di iscrizione delle imprese sociali al Registro delle imprese.

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Online il decreto del 16 marzo 2018 a firma congiunta del ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e del ministro del Lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti che definisce gli atti da depositare presso l’ufficio del Registro delle imprese e le modalità di iscrizione da parte delle imprese sociali, in attuazione del decreto legislativo n. 112-2017.

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Chi svolge in Italia un’attività economica sotto forma di impresa ha l'obbligo di iscriversi al Registro delle imprese, tenuto dalle Camere di commercio, che raccoglie la certificazione dei loro dati costitutivi.

Il decreto interministeriale del 16 marzo 2018, in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, sostituisce il decreto del 24 gennaio 2008 e definisce gli atti da depositare e le modalità iscrizione al Registro delle imprese da parte delle imprese sociali.

Il provvedimento adegua le procedure alla luce del dlgs n. 112/2017 che ha rivisto la disciplina in materia di impresa sociale, in attuazione della riforma del Terzo settore, e ha previsto:

  • l’obbligo di depositare bilanci di tipo civilistico in luogo del precedente “documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa”;
  • l’obbligo di comunicare la nomina di uno o più sindaci a prescindere dal superamento o meno dei limiti indicati nel primo comma dell’art. 2435-bis del Codice civile ridotti della metà;
  • l’obbligo, per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, di depositare presso il Registro delle imprese l’atto di costituzione del patrimonio destinato, di cui all’art. 1, c. 3, del decreto legislativo;
  • il termine del 20 luglio 2018 entro cui le imprese già iscritte nella apposita sezione delle imprese sociali devono adeguarsi alle nuove disposizioni;
  • una procedura d’ufficio attraverso cui le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono la qualifica di imprese sociali ai sensi della nuova normativa;
  • una norma di raccordo tra le risultanze dell'apposita sezione del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali e le risultanze del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Gli atti che gli enti privati che svolgono un'attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, devono depositare presso l’ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale sono:

  • l’atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
  • il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili;
  • il bilancio sociale di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017;
  • per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui all’articolo 2497-bis, commi 1 e 2, del Codice civile, oltre all’accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonché i documenti in forma consolidata;
  • ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.

L’ufficio del Registro delle imprese che riceve la domanda di deposito da parte dell'impresa sociale ne verifica la completezza formale e l’assenza dello scopo di lucro prima di procedere all’iscrizione nell’apposita sezione. Inoltre, l'ufficio acquisisce la dichiarazione del rappresentante legale dell’ente relativa all’eventuale iscrizione in essere presso altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, da cui l'impresa sociale verrà cancellata una volta comunicata l'iscrizione presso il Registro delle imprese.

Il decreto interministeriale entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Decreto interministeriale del 16 marzo 2018

Photo credit: DIAC Images

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