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Appalti - sotto mille euro non c'e' obbligo di comunicazione elettronica

Codice appaltiPer le procedure di importo inferiore ai mille euro le comunicazioni e gli scambi di informazioni da parte delle stazioni appaltanti possono essere eseguiti senza l’utilizzo di mezzi elettronici. Lo ha chiarito il presidente dell’ANAC Raffaele Cantone.

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Il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) Raffaele Cantone ha reso disponibile un documento di chiarimento per le stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’articolo 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50-2016) negli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro.

Il comma 2 dell’art. 40 del Codice - lo ricordiamo - stabilisce che, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure svolte dalle stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

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Al riguardo, l’ANAC ha ricevuto diverse richieste di chiarimento. In  particolare, spiega Cantone nel suo documento, è stato chiesto se, in relazione a tale disposizione, sia consentito procedere senza utilizzare mezzi telematici per gli affidamenti infra 1.000 euro, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma  450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

Nello specifico, la legge 296-2006 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, centrali e periferiche, e le autorità indipendenti sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altro sistema telematico solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario.

In risposta ai dubbi sollevati, l’Autorità ritiene dunque che per gli acquisti sotto i 1.000 euro permanga, in forza della L. 296-2006 - non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice Appalti -, la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche.

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