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Bonus Investimenti Sud – ammessa cessione punto vendita

Bonus Investimenti Sud - Photo credit: Image by ElasticComputeFarm from Pixabay Il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno non decade se i beni agevolati non vengono dismessi o ceduti a terzi, ma restano parte integrante dell’azienda che viene affidata in gestione ad un soggetto terzo tramite contratto di affitto.

Bonus Sud – Agenzia Entrate, cambia il modello di comunicazione

Il provvedimento delle Entrate riguarda il credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, effettuano l'acquisizione, anche mediante contratto di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, in particolare macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Nello specifico, il chiarimento arriva a seguito dell'interpello di una società di commercio all’ingrosso e al dettaglio che vorrebbe accedere al credito d'imposta per il Mezzogiorno con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione di un nuovo supermercato in un Comune della Campania che intende poi cedere ad un terzo soggetto economicamente indipendente, per la gestione, con contratto di affitto di ramo d'azienda.

Bonus Investimenti Sud – circolare Entrate 12/E-2017 su credito d'imposta

Nella sua risposta l'Agenzia delle Entrate ricorda che, in base alla normativa del Bonus Investimenti Sud, “se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti”.

Nel caso in questione, però, l’ipotesi di rideterminazione del credito non trova applicazione perché i beni oggetto di agevolazione non sono singolarmente dismessi o ceduti a terzi, ma circolano insieme all’azienda che verrà condotta dall’affittuario nell’ambito dell’esercizio di un’attività imprenditoriale.

Inoltre, tali beni non sono destinati a strutture produttive diverse da quelle che darebbero diritto all'agevolazione, dal momento che l’istante, contestualmente all’acquisto di tali beni, concederà in affitto a soggetti terzi economicamente indipendenti il nuovo punto vendita, che continuerà a essere ubicato nei territori agevolabili. Laddove invece il trasferimento dei beni fosse qualificabile come locazione degli stessi, il credito d’imposta dovrebbero essere rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il loro costo.

In ogni caso, al fine di evitare la rideterminazione del credito di imposta, sottolinea il Fisco, l’affittuario dovrà comunque, entro i periodi di sorveglianza previsti, far entrare in funzione e non dismettere i beni nell’ambito del compendio aziendale.

Risposta n. 75 del 13 marzo 2019

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