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Patent box - Agenzia Entrate, come procedere con affitto azienda

Patent boxIn caso di affitto d’azienda, l’affittuario può ottenere il Patent box se sussistono i presupposti e i requisiti per l’accesso all’agevolazione. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate rispondendo ad un interpello.

Patent box - Agenzia Entrate, chiarimenti su detassazione marchi

Il Patent box è uno degli strumenti agevolativi del Piano nazionale Impresa 4.0 e prevede un regime di tassazione agevolata (parziale esenzione su IRES e IRAP) per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali.

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Cos'è il Patent box

Nel dettaglio il regime di tassazione agevolata consiste nell'esclusione dal reddito complessivo del 30% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% dal 2017 dei redditi derivanti dall’uso di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

La legge n. 96-2017, conversione del decreto-legge n. 50-2017, più nota come manovrina, ha escluso i marchi d’impresa dal perimetro oggettivo della tassazione agevolata del Patent box a partire dal 2017, confermando tutte le opzioni esercitate nel 2015 e nel 2016 e prevedendo che, trascorsi i cinque anni agevolati, entro il limite massimo del 30 giugno 2021, il beneficio non sia più rinnovabile.

Come comportarsi in caso di affitto d’azienda

L'Agenzia delle Entrate è stata interpellata da una società per capire se, in caso di affitto d'azienda da parte del titolare dell'agevolazione, l'affittuario può subentrare nell'accordo già stipulato in capo all'affittante, con accesso ai benefici del Patent box.

Richiamando la circolare n. 11/E del 17 aprile 2016, l'Agenzia ricorda che le operazioni “che consentono il subentro nella posizione del dante causa, sono riconducibili alle sole operazioni di fusioni tra le aziende, scissioni di aziende e conferimenti di aziende e non anche alle operazioni aventi ad oggetto singoli beni”.

Le ipotesi per le quali l’avente causa subentra nell’opzione del dante causa – nonché, cosa non secondaria, nella natura e nell’anzianità dei costi da indicare nel nexus ratio – sono ipotesi di operazioni successorie già sotto il profilo civilistico e neutrali sotto il profilo fiscale (fusioni e scissioni) oppure neutrali solo sotto l’aspetto fiscale (conferimenti di azienda).

Ne consegue che l’affitto di azienda non presenta la medesima natura di operazione neutrale e successoria, per cui l’avente causa non può automaticamente subentrare nell’opzione esercitata dal dante causa. Quest’ultimo decade dal beneficio perché non è più il soggetto che realizza lo sfruttamento economico del bene immateriale.

L'Agenzia delle Entrate rammenta tuttavia che l’affittuario può esercitare, se ne sussistono i presupposti, l’opzione per il regime di Patent box considerando il bene acquisito a titolo derivativo e sempre che in capo al predetto conduttore sussistano i requisiti per l’accesso all’agevolazione (in primis, che lo stesso realizzi attività di ricerca e sviluppo avente ad oggetto il medesimo bene).

> Risposta n. 88 del 25 marzo 2019

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