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Agenzia Entrate: chiarimenti sui Piani individuali di risparmio - PIR

Piani individuali risparmio - Foto di Bruno Glätsch da Pixabay Rispondendo agli interpelli presentati dai contribuenti l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti sulle condizioni di accesso agli incentivi fiscali sui Piani individuali a lungo a termine (PIR). L'ultimo è arrivato con la Risposta n. 233 del 15 luglio 2019.

Legge Bilancio 2017 e Manovrina - guida a detassazione redditi su PIR

La legge di Bilancio 2017 ha previsto l’introduzione di un regime di esenzione dei redditi di capitale e diversi, con esclusione di quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente e di quelli derivanti da partecipazioni che sono considerate “qualificate” ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, percepiti, al di fuori di attività d’impresa, da persone fisiche residenti in Italia e rinvenienti da strumenti finanziari inseriti in un piano individuale di risparmio (PIR).

L’incentivo tributario accordato dalla normativa PIR impone la creazione di un “contenitore” fiscale, il piano di risparmio, idoneo ad accogliere tutti gli strumenti finanziari esistenti sul mercato retail, in particolare gli strumenti finanziari emessi o stipulati da imprese residenti in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, ma con una stabile organizzazione in Italia.

La nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate sui PIR

Risposta n. 96-2019, strumenti finanziari partecipativi

Un importante chiarimento delle Entrate è arrivato in risposta all'interpello presentato da una società fiduciaria che svolge l'attività di amministrazione di beni di terzi in forza di mandato fiduciario e di investimento di proprie eccedenze finanziarie.

In particolare, la società ha chiesto di conoscere se rientrano tra gli investimenti “qualificati”:

  • le quote di PMI costituite nella forma giuridica di SRL, comprese le start-up innovative e le PMI innovative, collocate anche tramite portali di equity crowdfunding,
  • i crediti in denaro erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (Peer to Peer Lending), gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d'Italia.

La società, inoltre, vorrebbe accedere all'incentivo fiscale in relazione all'investimento delle proprie eccedenze finanziarie in strumenti finanziari partecipativi (SFP) emessi da start-up innovative costituite in forma di SRL, in particolare, sia SFP convertibili in quote di SRL che SFP non convertibili in quote di SRL, ma il cui controvalore è rimborsabile solo in occasione della liquidazione della società e congiuntamente alle quote del capitale sociale nominale.

Secondo l'Agenzia, limitatamente agli investimenti in quote di SRL offerte al pubblico tramite piattaforme di equity crowdfunding legittimamente operanti, queste possono essere inserite tra gli investimenti qualificati di un piano di risparmio a lungo termine.

I Prestiti P2P, invece, dal momento che tale attività di finanziamento è riconducibile al contratto di mutuo e non si configura come esercizio professionale dell’attività creditizia, non risultano riconducibili nell’ambito della nozione di strumento finanziario e, dunque, non possono costituire oggetto di investimento ai fini della applicazione del regime PIR.

Infine, per quanto riguarda l'accesso al beneficio fiscale in relazione all’investimento in strumenti finanziari partecipativi emessi da start-up innovative costituite in forma di SRL, sentito il Ministero per lo Sviluppo economico, l'Agenzia ha affermato che è agevolabile esclusivamente l’investimento in SFP che prevedono clausole di convertibilità in quote di start-up innovative e a condizione che la conversione abbia effettivamente luogo. Laddove invece essi si configurassero come meri strumenti di credito, per quanto subordinati, non potranno considerarsi agevolabili.

> Risposta n. 96-2019

Risposta n. 97-2019, OICR

Un ulteriore interpello è arrivato da una società di gestione del risparmio che ha istituito un OICR di tipo chiuso denominato “Beta Eltif Italia”. Il Fondo rientra in una nuova tipologia di fondi comuni di investimento, gli European Long Term Investment Fund (ELTIF), i cui patrimoni possono essere investiti in una ristretta tipologia di strumenti finanziari emessi da società non quotate e altre piccole e medie imprese.

L’istante ritiene che le quote del Fondo possano rientrare tra gli investimenti qualificati ai fini del regime PIR dall'inizio del “periodo di investimento” e fino alla conclusione del “periodo di gestione”, escluso l'eventuale “periodo di grazia”. In subordine, qualora l'Agenzia non condividesse tale soluzione, l’istante ha chiesto conferma che le medesime quote possano essere considerate investimenti qualificati a partire dall’avvio del “periodo di gestione”, decorsi 24 mesi dal termine del periodo di sottoscrizione, indipendentemente da una specifica comunicazione in tal senso da parte della SGR alla clientela del Fondo ovvero, qualora il “periodo di gestione” inizi prima dei 24 mesi, alla data in cui la SGR effettua l’apposita comunicazione ai sottoscrittori.

Dal momento che gli ELTIF sono OICR istituiti allo scopo di veicolare in misura stabile nel tempo risorse prevalentemente verso società non quotate e altre PMI, l'Agenzia ha affermato che questi possono considerarsi investimenti qualificati ai fini del regime PIR, a condizione che il relativo regolamento (o documentazione di offerta) indichi espressamente i vincoli, i limiti e i divieti di investimento previsti dalla normativa fiscale vigente in materia.

Ai fini della concreta applicazione del regime di esenzione PIR in capo ai sottoscrittori delle quote di OICR PIR compliant (sia ELTIF che non), tuttavia, occorre che l’OICR (le cui quote sono inserite nel PIR) raggiunga le soglie di investimento previste dalla normativa PIR e, pertanto, solo a partire da tale momento si considererà applicabile il regime previsto per i piani individuali di risparmio.

Conseguentemente, il requisito temporale (holding period) inizia a decorrere da tale data (e non dalla sottoscrizione) ed eventuali redditi distribuiti all’investitore prima di tale momento non beneficeranno del regime di esenzione.

> Risposta n. 97-2019

Risposta n. 233-2019, Derivati nella PIR Compliant

L'interpello più recente è arrivato da un'impresa di assicurazione operante nel settore vita e previdenza complementare, che nel 2017 ha istituito e destinato al collocamento un contratto di assicurazione sulla vita destinato alla costituzione di un Piano di risparmio a lungo termine e che “investe esclusivamente in Fondi interni assicurativi PIR Compliant”.

Posta l'assimilazione dei Fondi interni assicurativi agli OICR, l’istante chiede conferma in merito alla possibilità di investire in strumenti finanziari derivati e alle condizioni indicate dalla circolare delle Entrate n. 3/E/2018 anche per i Fondi interni collegati al contratto assicurativo in esame.

La legge di Bilancio 2017, ricorda anzitutto l'Agenzia, ammette la possibilità di costituire un PIR anche attraverso la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione che rispetti le condizioni di investimento richiesti dalle norme (PIR assicurativo).

Un prodotto assicurativo si considera PIR Compliant qualora ad esso siano riferibili investimenti negli strumenti finanziari che rispondano ai vincoli di composizione, ai limiti di concentrazione e alle altre condizioni stabilite dalla normativa e a condizione che venga rispettato il divieto di investimento in strumenti finanziari emessi con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Qualora, come nel caso oggetto dell'interpello, la polizza unit linked sia collegata esclusivamente ad uno o più Fondi interni dell’impresa di assicurazione che presentino finalità, modalità e vincoli di gestione analoghi agli OICR, la polizza si considera PIR Compliant. Resta fermo che anche il Fondo interno PIR Compliant dovrà rispettare sia i vincoli stabiliti dalle disposizioni in materia di assicurazione che quelli previsti dalla normativa in esame.

Con riferimento all’inserimento nel PIR di contratti finanziari derivati, nel caso di OICR PIR Compliant tali strumenti possono essere utilizzati nell’ambito della quota libera del 30%, ma unicamente allo scopo di ridurre il rischio insito negli investimenti qualificati. Analogamente alla ipotesi di polizze assicurative che investono in OICR PIR Compliant, conclude l'Agenzia, anche nel caso di una polizza PIR Compliant collegata esclusivamente a Fondi interni “PIR Compliant” dell’impresa di assicurazione sarà possibile includere gli strumenti finanziari derivati.

 > PIR - i chiarimenti del MEF sui Piani individuali di risparmio

> Risposta n. 233 del 15 luglio 2019

Foto di Bruno Glätsch da Pixabay 

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