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Novita' sulle ritenute negli appalti: i chiarimenti dell’Agenzia entrate

Circolari Agenzia entrate ritenute appalti: Photocredit: Manfred Antranias Zimmer da PixabayLe principali novità e le risposte alle domande più frequenti relative alle nuova normativa sulle ritenute negli appalti sopra i 200mila euro, introdotta dall’ultimo Decreto fiscale.

Decreto fiscale: come cambia la norma reverse charge sugli appalti

Il Decreto fiscale collegato alla Manovra 2020 ha introdotto una nuova disciplina per contrastare l’evasione fiscale e il mancato versamento degli oneri contributivi nel mondo degli appalti. 

La norma è stata duramente contestata dalle imprese che hanno più volte lamentato poca chiarezza e un pesante aggravio sull’operatività amministrativa di un settore già duramente colpito dalla crisi.

Per rispondere alle richieste di chiarimenti e per rendere più lineare l'applicazione della nuova disciplina, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato una serie di chiarimenti.

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Cosa prevede la norma sulle ritenute negli appalti sopra i 200mila euro

La nuova disciplina mira a contrastare due fenomeni che nel corso degli anni hanno portato ad una significativa evasione fiscale da parte di molte imprese. Si tratta:

  • Dell’omesso versamento dell’IVA;
  • Dell’utilizzo di crediti falsi, soprattutto IVA, per il pagamento (con il meccanismo della compensazione) delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali o assistenziali sui redditi da lavoro dipendente. 

Per evitare questa massiccia evasione fiscale, il Governo ha stabilito che per gli appalti sopra i 200mila euro, i committenti devono richiedere ai propri appaltatori o subappaltatori copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa ai lavoratori impiegati nell’appalto.

Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice - con distinte deleghe per ciascun committente - senza possibilità di compensazione.

Se però le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici sono in posesso di determinati requisiti di affidabilità certificati dall’Agenzia delle entrate, la nuova disposizione non si applica

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I primi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate: pubblicata la Circolare n. 1/E

Nelle trentacinque pagine della Circolare 1/E del 12 febbraio 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce numerosi chiarimenti sui nuovi obblighi connessi alle ritenute sugli appalti.

Partendo dal presupposto che la nuova norma circoscrive l’adempimento ai residenti in Italia che nei contratti di appalto forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma, anzitutto la circolare chiarisce quali sono i soggetti coinvolti dall’adempimento. Tra questi figurano: 

  • Enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, del Tuir residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • Società e associazioni indicate nell’articolo 5 del Tuir residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • Persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del Tuir o imprese agricole;
  • Persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano arti e professioni;
  • Curatore fallimentare e commissario liquidatore residenti nel territorio dello Stato.

Sono esclusi, invece, i seguenti soggetti:

  • I non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta;
  • I residenti che non svolgono attività d’impresa, non esercitano imprese agricole o non svolgono arti o professioni, perché non rientrano tra i contribuenti individuati all’articolo 23, comma 1, del Dpr n. 600/1973. Si pensi alle persone fisiche e alle società semplici che non esercitano attività d’impresa o agricola o arti o professioni;

Inoltre, tra i soggetti sottoposti alla nuova norma in qualità di committenti non rientrano neanche:

  • I condomini;
  • Gli enti non commerciali (come enti pubblici, associazioni, trust ecc.) relativamente alle attività istituzionali.

perchè nessuna di queste due categorie può detenere in qualunque forma beni strumentali, in quanto non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale. 

La circolare poi si focalizza sul concetto di “catene di soggetti”. Sul punto l’Agenzia, infatti, stabilisce che ciascun “soggetto della catena” (committente, appaltatore e subappaltatore) può rivestire la qualifica di “committente” ed è pertanto tenuto ai nuovi obblighi sul versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti. Di conseguenza anche l’appaltatore può essere considerato “committente” del subappaltatore. Per evitare però il frazionamento dell’importo, la soglia dei 200mila euro sarà verificata unicamente nel rapporto tra originario committente e affidatario. 

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Chiarimenti arrivano anche sul fronte del calcolo della soglia annua di 200mila euro. La Circolare, infatti, specifica due aspetti:

  • L’arco temporale va riferito all’anno solare (cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre);
  • In presenza di contratti di durata annuale o pluriennale che presentino un prezzo predeterminato, il calcolo della soglia su base annua di 200.000 euro avverrà secondo un meccanismo di pro-rata temporis su base mensile (cioè in dodicesimi).

Per quanto riguarda invece l’altra condizione fondamentale per l’applicazione della nuova disposizione, cioè la “prevalenza di manodopera”, l’Agenzia dà indicazioni su come calcolarla. Per determinare “la prevalenza” va fatto riferimento al rapporto tra la retribuzione lorda dei lavoratori (sia dipendenti che assimilati) e il prezzo complessivo dell’opera. La prevalenza si avrà quando tale rapporto supera il 50%.

L’Agenzia dà chiarimenti anche sulle altre condizioni previste dalla nuova normativa: lo svolgimento dell’opera presso la sede del committente e l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.

Per il primo requisito, si specifica che sono considerate “sedi del committente” tutti i luoghi in cui esso opera (comprese le sedi di rappresentanza, i terreni delle imprese agricole, i cantieri, le piattaforme).

Per “beni strumentali”, invece, si intendono macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi (ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali). La riconducibilità dei beni strumentali ai committenti potrà avvenire a qualunque titolo giuridico: proprietà, possesso, detenzione. Se i lavoratori, però, utilizzano beni strumentali riconducibili agli appaltatori (o ai subappaltatori, affidatari o ad altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque denominati necessari per l’esecuzione della specifica opera commissionata), l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente, o l’utilizzo di beni strumentali del committente non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame.

Infine la circolare precisa anche il livello dei controlli che devono essere effettuati dal committente. In particolare il committente dovrà verificare:

  • Che la retribuzione oraria del lavoratore non è “manifestamente incongrua” basandosi non solo su elementi cartolari (la verifica della corrispondenza tra gli F24 e la documentazione fornita), ma anche sugli elementi notori disponibili (ad esempio i contratti collettivi) e sull’effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente;
  • Che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della relativa retribuzione corrisposta. In caso lo siano, dovrà chiedere spiegazioni agli affidatari;
  • Che le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione.

> Consulta la Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020

Photocredit: Manfred Antranias Zimmer da Pixabay

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