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Regolamento attuativo del Codice della proprietà industriale

Brevetto - Foto di Antonio MorandiCon decreto legislativo n. 33 del 13 gennaio 2010 è stato adottato il Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale (D. Lgs. 30/2005). Tale Codice ha l'obiettivo di ordinare la materia, prima gestita attraverso diverse leggi speciali, relativa a brevetti per invenzione, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, informazioni segrete, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate, marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche e denominazioni di origine.

Il Regolamento attuativo riguarda la disciplina dei seguenti procedimenti, corrispondenti ad altrettanti articoli del Codice:

  • le modalità di deposito delle domande, delle istanze, degli atti e documenti, dei ricorsi notificati (art. 147);
  • le modalità di deposito delle domande di brevetto europeo (art. 149);
  • le modalità di deposito della domanda internazionale (art. 151);
  • le modalità di opposizione (art. 184);
  • le modalità di deposito delle domande di trascrizione e annotazione (artt. 195 e 197);
  • le modalità di convocazione e di svolgimento dell’assemblea degli iscritti all’albo dei consulenti in proprietà industriale (art. 212);
  • le modalità di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti (art. 214).

Deposito in formato cartaceo e telematico
Le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati devono essere depositati presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le quali dovranno poi trasmetterli all’Ufficio italiano brevetti e marchi entro i dieci giorni successivi al deposito. Tali documenti possono essere depositati anche presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi mediante servizio postale, ed in tal caso si considera data di deposito la data di ricezione da parte dell’Ufficio, e mediante modalità di trasmissione telematica.

Se i termini prescritti per il deposito di domande  scadono di sabato, di un giorno festivo o in un giorno nel quale gli uffici competenti sono chiusi, la scadenza è prorogata al primo giorno successivo nel quale gli uffici stessi sono aperti.

Domande di brevetto europeo e domanda internazionale per invenzione industriale
Il deposito delle domande di brevetto europeo avviene presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma che provvede a trasmettere la documentazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi, mentre le domande internazionali sono depositate presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. In entrambi casi il deposito può avvenire  direttamente, tramite un servizio postale o per via telematica. La prova del pagamento delle tasse ovvero dei diritti dovuti per la domanda e per la brevettazione o per la registrazione deve essere unita alla domanda.

Tasse e diritti di mantenimento
Il pagamento è annuale per i brevetti d’invenzione e quinquennale per i modelli di utilità e disegni e modelli. La tassa o il diritto di mantenimento in vita è dovuto entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda.

Atto di opposizione
L’atto di opposizione alle domande o registrazioni di marchio deve includere i dati relativi alla domanda o registrazione contro cui viene proposta opposizione, quelli relativi al marchio o ai diritti anteriori su cui si fonda l’opposizione e l'attestazione del pagamento dei diritti di opposizione e deve essere inviato direttamente all’Ufficio Opposizione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Trascrizione e annotazione
Le domande di trascrizione devono essere redatte in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al richiedente con la dichiarazione dell’avvenuta trascrizione, insieme a copia dell’atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell’atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia  ovvero copia dei verbali e sentenze relative agli atti di pignoramento

La domanda di annotazione deve essere redatta in un unico esemplare e deve contenere le indicazioni per individuare il titolare del brevetto o del marchio, l’elezione del domicilio per tutte le comunicazioni, gli estremi di brevettazione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale oggetto della domanda e le variazioni suscettibili di essere annotate.

Convocazione e svolgimento dell’assemblea degli iscritti all’Albo
L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio dell’Ordine mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo e l’elenco delle materie da trattare. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine o, in sua assenza dal Vice-Presidente o dall’iscritto all’Ordine più anziano per iscrizione e, a parità di iscrizione, più anziano di età fra gli intervenuti.

Svolgimento delle votazioni
Il Consiglio dell’Ordine provvede ad inviare agli iscritti, insieme all’avviso di convocazione dell’assemblea, la scheda elettorale, una busta anonima per l’inserimento della scheda e una seconda busta con timbro e firma del Consiglio, poi firmata dal votante e fatta pervenire chiusa al presidente dell’assemblea

Decorse due ore dall’inizio delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede pubblicamente alle operazioni di scrutinio; al termine dello scrutinio ne dichiara il risultato e proclama gli eletti, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al presidente della commissione dei ricorsi, nonché al Ministro di giustizia.

Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà industriale

Codice della proprietà industriale

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