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Circolare 24/2011 Agenzia Entrate: come funziona lo Spesometro

Agenzia delle Entrate - LogoIl Dl 78/2010, al fine di individuare la reale capacità contributiva delle persone fisiche e contrastare forme di frode ed evasione fiscale in materia di Iva, ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, di importo non inferiore a 3.000 euro ("Spesometro"). L'Agenzia delle Entrate, in seguito al provvedimento del 22 dicembre 2010 in cui definiva i soggetti obbligati, l'oggetto della comunicazione, gli elementi da indicare, i termini di invio e le sanzioni, con Circolare del 30 maggio fornisce chiarimenti sulle modalità di applicazione del nuovo adempimento.

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[tab title="Soggetti obbligati"]

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, ovvero operazioni:

  • per le quali hanno emesso fattura nei confronti dei clienti
  • ricevute da soggetti titolari di partita Iva (acquisti da fornitori)
  • per le quali non hanno emesso fattura (consumatori finali, compresi imprenditori e professionisti per gli acquisti di beni e servizi no rientranti nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo).

La disposizione normativa in esame e il provvedimento non prevedono ipotesi di esclusioni soggettive dall’obbligo di comunicazione che è fissato, pertanto, in capo a tutti i soggetti passivi ai fini dell’IVA.
Sono esonerati i contribuenti “minimi”, i quali, però, se fuoriescono dal regime in corso d’anno, devono presentare la comunicazione per tutte le operazioni compiute nell’intero periodo d’imposta che hanno superato le soglie previste dallo “spesometro”.

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Oggetto

Le operazioni per le quali vige l’obbligo di trasmettere i dati sono quelle rilevanti ai fini Iva, ovvero:
  • imponibili,
  • non imponibili (se si tratta di cessioni all’esportazione - con esclusione di quelle soggette all’obbligo di emissione della bolletta doganale -, operazioni assimilate e servizi internazionali),
  • esenti (articolo 10 del decreto).
Sono da considerare operazioni non rilevanti ai fini dell’IVA quelle fuori campo di applicazione dell’IVA perché manca uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale).
Rientrano, inoltre, nell’obbligo della comunicazione sia le operazioni soggette al regime del margine sia quelle cui si applica il meccanismo del reverse charge.

[/tab] [tab title="Elementi da indicare"]

Elementi da indicare

La comunicazione, effettuata per via telematica attraverso Fisconline o Entratel oppure avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni, deve contenere, per ciascuna cessione, acquisto o prestazione di servizi:
  • la partita Iva o il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente
  • l’importo delle operazioni effettuate, evidenziando l’imponibile e l’imposta oppure specificando che si tratta di operazioni non imponibili o esenti (per verificare se è necessario o meno inviare i dati, bisogna tener conto delle eventuali note di variazione).
    Per le operazioni per le quali non c’è obbligo di fattura, vanno riportati i corrispettivi comprensivi dell’Iva applicata.
Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti, privi di codice fiscale, vanno indicati:
  • per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all’estero,
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede legale.

Con successive istruzioni saranno forniti chiarimenti sulle modalità di trasmissione delle comunicazioni.

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Termini

In sede di prima applicazione, il provvedimento attuativo dell'articolo 21 del Dl 78/2010 stabilisce che devono essere comunicate:
  • entro il 31 ottobre 2011, le operazioni di importo pari o superiore ai 25.000 euro al netto dell’IVA rese e ricevute nel periodo d’imposta 2010, limitatamente a quelle per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura;
  • entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA rese e ricevute nel periodo d’imposta 2011, per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura;
  • entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011.

Dunque, mentre per il periodo d’imposta 2010 dovranno essere comunicate soltanto le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione di ammontare pari o superiore a 25.000 euro, al netto dell’imposta, a regime, invece, la predetta soglia è fissata ad un ammontare pari o superiore a 3.000 euro, ovvero pari o superiore a 3.600 euro nel caso di operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione.

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Sanzioni e Links

Ai fini sanzionatori, l'omessa trasmissione della comunicazione, nonché l'invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Agenzia delle Entrate:

Dl 78/2010 - Art. 21

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In sede di prima applicazione il provvedimento stabilisce che devono essere comunicate:

  • entro il 31 ottobre 2011, le operazioni di importo pari o superiore ai 25.000 euro al netto dell’IVA rese e ricevute nel periodo d’imposta 2010, limitatamente a quelle per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura;
  • entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA rese e ricevute nel periodo d’imposta 2011, per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura;
  • entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011.

Per il periodo d’imposta 2010 dovranno, quindi, essere comunicate soltanto le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione di ammontare pari o superiore a 25.000 euro, al netto dell’imposta.

A regime, invece, la predetta soglia è fissata ad un ammontare pari o superiore a 3.000 euro, ovvero pari o superiore a 3.600 euro nel caso di operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione e la comunicazione dovrà essere inviata all’Agenzia entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

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