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Legge 106-2011: convertito il DL 70-2011 sul Semestre Europeo

Euro coins - Credit © European Union, 2011Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, con modificazioni, del Decreto Legge Sviluppo n. 70 del 13 maggio 2011, concernente il Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. Il provvedimento è in vigore da oggi.

Credito d'imposta per Mezzogiorno e ricerca, limitatazioni allo ius variandi delle banche, riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici per le pmi, rinegoziazione dei mutui, appalti, fisco, Sistri, sanità sono alcune delle principali novità introdotte che interessano da vicino le realtà amministrative locali.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011 , n. 70

Testo del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (in Gazzetta  Ufficiale
- serie generale - n. 110 del 13 maggio 2011), coordinato con la
legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l'economia.». (11A09517)

 
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1


Credito di imposta per la ricerca scientifica

1. E' istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un
credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di
ricerca, in Universita' ovvero enti pubblici di ricerca. Universita'
ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti cosi'
finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc.
con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di
equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via
credito di imposta possono essere individuate con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (( previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve
essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano
espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto puo' essere
adottato. ))
2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere
da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l'importo percentuale che
eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio
2008-2010. Resta fermo che l'importo degli investimenti in progetti
di ricerca di cui al comma 1 e' integralmente deducibile
dall'imponibile delle imprese.
3. Operativamente:
a) per Universita' ed enti pubblici di ricerca si intendono:
1) le Universita', statali e non statali, e gli Istituti
Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;
2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del
Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di
contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonche' l'ASI-Agenzia
Spaziale Italiana (( e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico; ))
3) gli organismi di ricerca cosi' come definiti dalla (( lettera d)
del paragrafo 2.2 della comunicazione della Commissione n. 2006/C
323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n.C 323 del 30 dicembre 2006; ))
b) il credito di imposta:
1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e
fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2012;
2) compete nella misura del 90 per cento della spesa
incrementale di investimento se lo stesso e' commissionato ai
soggetti di cui alla lettera a);
3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi e non concorre alla formazione del reddito ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
5) e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al
comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo
articolo;
6) non e' soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono adottate
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le
disposizioni del presente articolo assorbono il credito di imposta
per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n.220, che e' conseguentemente (( abrogato
)).
5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 55 milioni di euro per l'anno 2011, di 180,8 milioni di euro per
l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni
di euro per l'anno 2014. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della
legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente
articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e
delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare,
fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato,
delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente,
nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della citata legge n.196 del 2009, delle missioni di
spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il
Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', nonche' le
risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' il
fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, e le risorse destinate
alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Il
Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle
Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti
e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.


                               Art. 2 


Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile
nel Mezzogiorno

1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a
livello europeo della fiscalita' di vantaggio per le regioni del
Mezzogiorno, fiscalita' che deve essere relativa a lavoro, ricerca e
imprese, coerentemente con la decisione assunta nel «Patto Euro plus»
del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini
della promozione della produttivita' nelle regioni in ritardo di
sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta per
ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato.
L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data
di entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una
estensione coerente con il citato «Patto Euro plus», il funzionamento
del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla
Commissione Europea e specificati nei successivi commi.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE)
n.800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 40 del
predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei dodici mesi
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto,
aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea
«svantaggiati» ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del predetto
Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) e' concesso
per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura
del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2
sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento
del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi
lavoratori definiti dalla Commissione Europea «molto svantaggiati» ai
sensi del numero 19 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, il
credito d'imposta e' concesso nella misura del 50% dei costi
salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.
Ai sensi (( dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del citato
Regolamento, )) per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori
privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero
privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero
che abbiano superato i 50 anni di eta', ovvero che vivano soli con
una o piu' persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori
con elevato tasso di disparita' uomo-donna - ivi definito - ovvero
membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite;
per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di
lavoro da almeno 24 mesi.
3. Il credito di imposta e' calcolato sulla base della differenza
tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato
rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a
tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti ((
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto )). Per le assunzioni di dipendenti con contratto di
lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura
proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto
nazionale.
4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate
o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a
decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del
presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo
indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I
lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si
assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore
prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive
modificazioni, entro tre anni dalla data di assunzione. Esso non
concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
a) (( se il numero complessivo dei dipendenti a tempo
indeterminato )) e' inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei
dodici mesi precedenti alla (( data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto ));
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo
minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie
imprese;
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni
non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in
materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate
sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni
alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste
dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi in cui siano emanati
provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di
lavoro per condotta antisindacale.
(( 7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i
datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta
di cui hanno gia' usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui
alla lettera c) del comma 7, e' dovuta la restituzione del credito
maturato e usufruito dal momento in cui e' stata commessa la
violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente articolo, di
cui abbia gia' usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una
procedura concorsuale, e' considerato credito prededucibile. Dalla
data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera
c) del comma 7 decorrono i termini per procedere al recupero delle
minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi
degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle
relative sanzioni. ))
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della
gioventu', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei
notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo
di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali
comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da
ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonche' le disposizioni di
attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il
rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti
fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente
credito d'imposta.
9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono
individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo
congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale
Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al
finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei
limiti stabiliti con il decreto di cui al comma precedente. Le citate
risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e
2013 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e
successivamente riassegnate per le suddette finalita' di spesa, ad
apposito programma dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni
titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione ((
di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183 )), gli
importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di
imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n.196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, provvede alla riduzione, della dotazione del fondo
per le aree sottoutilizzate in modo da garantire la compensazione
degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i
saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze
riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito
alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al
precedente periodo.


                            (( Art. 2 bis 


Credito d'imposta per gli investimenti
nel Mezzogiorno

1. In coerenza con la decisione assunta nel «Patto Europlus» del
24-25 marzo 2011 e con il Piano per il Sud approvato dal Consiglio
dei ministri il 26 novembre 2010, che si prefigge in particolare
l'obiettivo di concentrare nello strumento del credito d'imposta gli
interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature
alla loro crescita, il credito d'imposta per gli investimenti nelle
aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e'
rifinanziato con Fondi strutturali europei.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti
di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata
dell'agevolazione nonche' le disposizioni di attuazione necessarie a
garantire la coerenza dello strumento con le priorita' e le procedure
dei Fondi strutturali europei, in particolare quelle previste dal
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e
con la cornice programmatica definita con il Quadro strategico
nazionale 2007-2013. I crediti di imposta possono essere fruiti entro
i limiti delle disponibilita' previste dal decreto di cui al presente
comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino
all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate,
con proprio provvedimento, individua le modalita' per l'attuazione
della presente clausola.
3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella loro
spesa, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo
sono individuate, previo consenso della Commissione europea,
nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai
territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
4. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per ciascuno
degli anni in cui il credito d'imposta e' reso operativo con il
decreto di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalita'
di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le
amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, gli importi, dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a
titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare
all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17,
comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di
cui al presente articolo.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e
delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo
stato di attuazione del presente articolo. ))


                               Art. 3 


Reti d'impresa, «Zone a burocrazia zero»,
(( Distretti turistici, )) nautica da diporto

1. (soppresso).
2. (soppresso).
3. (soppresso).
4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del
settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le
Regioni interessate, i Distretti (( turistici )) con gli obiettivi di
riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e
internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori
del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella
produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche
alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle
opportunita' di investimento, di accesso al credito, di
semplificazione e celerita' nei rapporti con le pubbliche
amministrazioni.
(( 5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei
Distretti e' effettuata dalle Regioni d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con i Comuni interessati, previa
conferenza di servizi, che e' obbligatoriamente indetta se richiesta
da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori.
Alla conferenza di servizi deve sempre partecipare l'Agenzia del
demanio. ))
6. Nei Distretti (( turistici )) si applicano le seguenti
disposizioni:
a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi
dell'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n.33, e successive modificazioni, si applicano le
disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per
la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere
b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n.266, e successive
modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa
richiesta. Alle medesime imprese, ancorche' non costituite in rete,
si applicano (( comunque )), su richiesta, le disposizioni
agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368,
lettera a), della citata legge n.266 del 2005;
b) i Distretti costituiscono «Zone a burocrazia zero» ai sensi
dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e ai medesimi
si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2
del predetto articolo 43;
c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento
delle attivita' delle Agenzie fiscali e dell'INPS. Presso tali
sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la
risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti
(( e possono presentare richieste e istanze, anche rivolte a
qualsiasi altra amministrazione statale, nonche' ricevere i
provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti )). Con decreto
interdirigenziale dei predetti enti, nonche' con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate, ((
in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Sportello
unico per le attivita' produttive e di comunicazione unica )), le
disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalita'
degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di
competenza dei predetti enti, nonche' di competenza (( delle
amministrazioni statali )). Per le attivita' di ispezione e controllo
di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici
assicurano controlli unitari, nonche' una pianificazione e
l'esercizio di tali attivita' in modo tale da influire il meno
possibile sull'ordinaria attivita' propria delle imprese dei
Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi
precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le
amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con
l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
in base alla legislazione vigente.
7. Per semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla
navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di
pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della nautica
da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, i commi
1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla
navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali
mediante le unita' da diporto di cui all'articolo 3 del presente
codice, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8
luglio 2003, n. 172.
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da
diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi
sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonche' quella
esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la
disciplina ivi prevista.».
8. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e
razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni
demaniali marittime:
a) all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il
comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato
sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali
di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano
regolatore portuale, deve essere valutata, con priorita', la
possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad
approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
509.»;
b) ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni
a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42,
nonche' alle rispettive norme di attuazione, al procedimento di
revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle
concessioni demaniali marittime per le strutture portuali di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le
modalita' di affidamento (( appositamente definiti nell'ambito ))
dell'intesa raggiunta ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di
conferenza Stato - Regioni.


                               Art. 4 


Costruzione delle opere pubbliche

1. Per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche,
soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure
di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un piu'
efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso,
sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le
modificazioni che seguono:
a) estensione del campo di applicazione della finanza di
progetto, anche con riferimento al cosiddetto «leasing in
costruendo»;
b) limite alla possibilita' di iscrivere «riserve»;
c) introduzione di un tetto di spesa per le «varianti»;
d) introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette
«compensative»;
e) contenimento della spesa per compensazione, in caso di
variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;
f) riduzione della spesa per gli accordi bonari;
g) istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e
prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;
h) disincentivo per le liti «temerarie»;
i) individuazione, accertamento e prova dei requisiti di
partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca
dati nazionale dei contratti pubblici;
l) estensione del criterio di autocertificazione per la
dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori
pubblici;
m) controlli essenzialmente «ex post» sul possesso dei requisiti
di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;
n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che
possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici
e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con
irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle
stazioni appaltanti nella documentazione di gara;
o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di
risoluzione del contratto;
p) razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la
realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse
nazionale («Legge obiettivo»);
q) innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento degli
appalti di lavori mediante procedura negoziata;
r) innalzamento dei limiti di importo per l'accesso alla
procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre,
e' elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione
di interesse culturale degli immobili pubblici.
2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
sono, tra l'altro, apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27, comma 1, le parole: «dall'applicazione del
presente codice» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ambito di
applicazione oggettiva del presente codice»;
b) all'articolo 38:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b), le parole: «il socio» sono sostituite
dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: «gli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico» sono inserite le
seguenti: «o il socio unico (( persona fisica )), ovvero il socio di
maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci,»;
1.2) alla lettera c), le parole: «del socio» sono sostituite
dalle seguenti: «dei soci»; dopo le parole: « ((degli amministratori
)) muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico» sono
inserite le seguenti: « ((o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza )) in caso di societa' con meno di quattro
soci,»; le parole: «cessati dalla carica nel triennio» sono
sostituite dalle seguenti: «cessati dalla carica nell'anno»; le
parole «di aver adottato atti o misure di completa dissociazione»
sono sostituite dalle seguenti: «che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione »; le parole: «resta salva in ogni caso
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo
445, comma 2, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle
seguenti: «l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando
il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;
1.3) alla lettera d) dopo le parole: «19 marzo 1990, n. 55;»
sono aggiunte le seguenti: «l'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;»;
1.4) (soppresso);
1.5) alla lettera g) dopo la parola: «violazioni» e' inserita
la seguente: «gravi»;
1.6) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma
10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.»;
1.7) (soppresso);
1.8) la lettera m-bis) e' sostituita dalla seguente:
«m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma
9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui
all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.»;
1.9) alla lettera m-ter), sono (( soppresse )) le parole: «,
anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa
ivi previste,» e le parole: «nei tre anni antecedenti» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'anno antecedente»;
2) al comma 1-bis, le parole: «I casi di esclusione previsti»
sono sostituite dalle seguenti: «Le cause di esclusione previste» e
dopo le parole: «affidate ad un custode o amministratore giudiziario»
sono inserite le seguenti: «, (( limitatamente )) a quelle riferite
al periodo precedente al predetto (( affidamento )),»;
3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorita'
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in
considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto
della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai
fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un
anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque
efficacia.»;
4) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti
mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle previsioni del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il
concorrente non e' tenuto ad indicare nella dichiarazione (( le
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per le quali e'
intervenuta la riabilitazione. ))
Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni
che comportano un omesso pagamento di imposte e tasseper un importo
superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2 bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le
violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarita'
contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1,
dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli
stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di
regolarita' contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il
concorrente allega, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile (( rispetto ad
alcun soggetto )), e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la
stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione
sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta
economica.»;
c) all'articolo 40, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3, lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « (( I soggetti )) accreditati sono tenuti a inserire la
certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese
esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso
l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo
4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;»;
(( 1-bis) al comma 4, lettera e), dopo le parole: «attivita' di
qualificazione» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando
l'inderogabilita' dei minimi tariffari»; ))
2) dopo il comma 9-ter, e' aggiunto il seguente:
«9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con
dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita'
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di
falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico
ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti
di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per
un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e
perde comunque efficacia.»;
c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
(( «3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca
dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62-bis
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e
pubblicato dall'Autorita' nel sito informatico presso l'Osservatorio,
previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la
certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera
a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di
servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di
inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11»;
))
d) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Documenti e
informazioni complementari - Tassativita' delle cause di esclusione»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti
in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge
vigenti, nonche' nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o
sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di
altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita' del plico
contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre
irregolarita' relative alla chiusura dei plichi, tali da far
ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il
principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito
non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione.
Dette prescrizioni sono comunque nulle»;
(( e) all'articolo 48, comma 1, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti, in sede di controllo,
verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire
lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7,
comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente
generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica
del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera
a), del presente codice e' effettuata tramite la Banca dati nazionale
dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62-bis del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82»;
e-bis) all'articolo 49, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, nonche' il possesso dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento»;
e-ter) all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo le parole:
«Alle procedure ristrette,» sono inserite le seguenti: «per
l'affidamento di lavori,»; ))
f) all'articolo 56, comma 1, lettera a), l'ultimo periodo e'
soppresso;
g) all'articolo 57, comma 2, lettera a), l'ultimo periodo e'
soppresso;
(( g-bis) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: «Nelle
procedure ristrette relative a» sono inserite le seguenti: «servizi o
forniture, ovvero a»; ))
h) all'articolo 64, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla
base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorita', previo parere
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le
categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause
tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le
stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente
in ordine alle deroghe al bando-tipo.»;
i) all'articolo 74, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo di
moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione
di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture
o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a
150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e
tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni
appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso
dell'Autorita'.».
(( i-bis) all'articolo 81, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. L'offerta migliore e' altresi' determinata al netto delle
spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di
settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro»;
i-ter) all'articolo 87, comma 2, la lettera g) e' abrogata; ))
l) all'articolo 122:
1) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro
possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del
responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma
6; l'invito e' rivolto, per lavori di importo pari o superiore a
500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo
inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono
aspiranti idonei in tali numeri. (( I lavori affidati ai sensi del
presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a
terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento
dell'importo della medesima categoria; per le categorie
specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le
disposizioni ivi previste. )) L'avviso sui risultati della procedura
di affidamento, conforme all'allegato IX A, (( punto quinto ))
(avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione
dei soggetti invitati ed e' trasmesso per la pubblicazione, secondo
le modalita' (( di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, )) entro
dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si
applica l'articolo 65, comma 1»;
2) il comma 7-bis e' abrogato;
m) all'articolo 123, comma 1, le parole: «1 milione» sono
sostituite dalle seguenti: « un milione e cinquecentomila»;
(( m-bis) all'articolo 125, comma 11, primo e secondo periodo, le
parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti:
«quarantamila euro»; ))
n) all'articolo 132, comma 3, sono aggiunte, infine, le
seguenti parole: «al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta
conseguiti»;
o) all'articolo 133, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai
seguenti:
«4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di
singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze
eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione,
superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal ((
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti )) nell'anno di
presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa
luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta'
della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle
risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione e' determinata applicando la meta' della
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei
singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma
6 nelle quantita' accertate dal direttore dei lavori.»;
p) all'articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica le parole: «per grave inadempimento
dell'esecutore» sono soppresse;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: «prevedono nel bando
di gara che» sono soppresse e le parole: «per grave inadempimento del
medesimo » sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli
135 e 136»;
q) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 9 le parole «asseverato da una banca» sono
sostituite dalle seguenti: «asseverato da un istituto di credito o da
societa' di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed
iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi
dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o
da una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
novembre 1939, n. 1966»;
2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti:
«19. Gli operatori economici possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione
in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita'
non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128
ovvero negli strumenti di programmazione approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato (( da uno dei
soggetti di cui al comma 9, primo periodo, )) e la specificazione
delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per
la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti
sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
La proposta e' corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso
dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo
75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo
di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara.
L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico
interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice
puo' invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le
modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non
apporta le modifiche richieste, la proposta non puo' essere valutata
di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente
modificato, e' inserito nella programmazione triennale di cui
all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente ed e' posto in approvazione con le modalita' indicate
all'articolo 97; il proponente e' tenuto ad apportare le eventuali
ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in
difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto
preliminare approvato e' posto a base di gara per l'affidamento di
una concessione, alla quale e' invitato il proponente, che assume la
denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione
aggiudicatrice puo' chiedere ai concorrenti, compreso il promotore,
la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando e'
specificato che il promotore puo' esercitare il diritto di
prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in
possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta
contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario
asseverato (( da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo,
)) la specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione, nonche' le eventuali varianti al progetto preliminare; si
applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta
aggiudicatario, puo' esercitare, entro quindici giorni dalla
comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di
prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad
adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni
offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta
aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento,
a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la
predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il
promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha
diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle
spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.
19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo'
riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria
di cui all'articolo 160-bis.
20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo
periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8,
nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonche' i
soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b),
eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui
al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.»;
r) all'articolo 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole «dell'avviso» sono sostituite dalle
seguenti: «della lista»;
2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto
previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve
evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree
impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti
misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di
spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di
spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo
dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto
territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalita'
dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli
oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito
della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da
adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.»;
2-bis) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al
Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche'
alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il
medesimo progetto e' altresi' rimesso agli enti gestori delle
interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal
progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di
ogni genere e tipo, nonche', nei casi previsti, al Consiglio
superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva
competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli
enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e
richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita
conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal
ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa
non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La
conferenza di servizi ha finalita' istruttoria e ad essa non si
applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di
conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla
conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le
proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da
parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di
opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione
consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei
trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare»;
2-ter) al comma 5, il primo periodo e' soppresso;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del
bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di
approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di
gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del
Ministero, puo' disporre la revoca del finanziamento a carico dello
Stato.»;
4) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato all'esproprio
ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa
efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare
dell'opera. Entro tale termine, puo' essere approvato il progetto
definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilita'
dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo
nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e
trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo
unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il
vincolo preordinato all'esproprio, la proposta e' formulata al CIPE
da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La
reiterazione del vincolo e' disposta con deliberazione motivata del
CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo. La
disposizione del presente comma deroga alle disposizioni
dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.»;
s) identico:
1) al comma 3, il terzo periodo e' soppresso;
1-bis) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la
compatibilita' delle proposte e richieste pervenute entro il termine
di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti
e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti
contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria
proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con
eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche
ai fini della dichiarazione di pubblica utilita'»;
2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Il decreto di esproprio puo' essere emanato entro il
termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace
la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera,
salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine
diverso. Il CIPE puo' disporre la proroga dei termini previsti dal
presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate
ragioni. La proroga puo' essere disposta prima della scadenza del
termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La
disposizione del presente comma deroga alle disposizioni
dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.»;
3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del
bando di gara non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione del
progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di
mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, puo' disporre la revoca del
finanziamento a carico dello Stato.
5-ter. La procedura prevista dal presente articolo puo' trovare
applicazione anche con riguardo a piu' progetti definitivi parziali
dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti
idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile
dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in
ogni caso ferma la validita' della valutazione di impatto ambientale
effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all'intera
opera»;
t) all'articolo 167, sono apportate le seguenti modifiche:
01) al comma 5, primo periodo, le parole: «nei tempi previsti
dall'articolo 166.» sono sostituite dalle seguenti: «nei tempi
previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5. La conferenza di servizi
si svolge sul progetto definitivo con le modalita' previste
dall'articolo 165, comma 4.»;
1) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere
strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera e non possono
comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.»;
2) al comma 10, le parole: «novanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «sessanta giorni»;
u) all'articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
01) nella rubrica, la parola: «definitivo» e' sostituita dalla
seguente: «preliminare»;
02) al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 166»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 165»;
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «del progetto definitivo
» sono sostituite dalle seguenti: «del progetto preliminare» e il
quarto periodo e' sostituito dal seguente: «In ogni caso, ciascun
soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie
eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla
soluzione localizzativa alla base del progetto preliminare
presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data
di ricezione del progetto preliminare»;
2) al comma 3, al secondo periodo, le parole: «il progetto
definitivo » sono sostituite dalle seguenti: «il progetto
preliminare» e le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «quarantacinque giorni»; al terzo periodo, le parole: «il
progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «il progetto
preliminare»;
3) al comma 4, primo periodo, le parole: «novantesimo giorno» sono
sostituite dalle seguenti: «sessantesimo giorno» e le parole:
«ricezione del progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti:
«ricezione del progetto preliminare»;
3-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: «con la
localizzazione » e le parole: «individuati nel progetto preliminare
laddove gia' approvato» sono soppresse;
4) al comma 6, primo periodo, le parole: «progetto definitivo» sono
sostituite dalle seguenti: «progetto preliminare» e le parole:
«novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
v) all'articolo 169, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «la
attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi» sono inserite
le seguenti: «ovvero l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta
per cento dei ribassi d'asta conseguiti»;
z) all'articolo 170, comma 3, le parole: «novanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
aa) all'articolo 176, comma 20, primo periodo, le parole:
«comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
bb) all'articolo 187, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «I soggetti accreditati sono tenuti a
inserire la predetta certificazione nell'elenco ufficiale di cui
all'articolo 40, comma 3, lettera a);»;
cc) all'articolo 189:
1) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal
contraente generale nonche' quelle eseguite mediante affidamento a
soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente
possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati,
possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle
corrispondenti categorie»;
2) al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: «di direttori
tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti, » sono sostituite
dalle seguenti: «di almeno un direttore tecnico con qualifica di
dipendente o dirigente, nonche'»;
dd) all'articolo 204, comma 1, le parole: «cinquecentomila
euro» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:«Si applica l'articolo 122,
comma 7, secondo e terzo periodo»;
ee) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole: «38;» sono
aggiunte le parole «46, comma 1-bis;» e dopo le parole «nell'invito a
presentare offerte; 87; 88;» sono aggiunte le seguenti: «95; 96;»;
ff) all'articolo 219:
1) ai commi 6 e 7, dopo le parole: «del comma 6» sono
inserite le seguenti: «dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE»;
2) al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 6» sono
inserite le seguenti: «dell'articolo 30»;
gg) all'articolo 240:
01) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di
cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati al contraente
generale»;
1) al comma 5, dopo le parole: «responsabile del
procedimento» sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 3»;
2) al comma 6, le parole: «al ricevimento» sono sostituite
dalle seguenti: «entro trenta giorni dal ricevimento» e le parole:
«da detto ricevimento », sono sostituite dalle seguenti: «dalla
costituzione della commissione»;
3) al comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il compenso per la commissione non puo' comunque superare l'importo
di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.»;
4) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «della
commissione» la parola «e'» e' sostituita dalle seguenti: «puo'
essere»;
hh) all'articolo 240-bis:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'importo complessivo delle riserve non puo' in ogni caso essere
superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti
progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono
stati oggetto di verifica.»;
ii) nella parte IV, dopo l'articolo 246 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 246-bis (Responsabilita' per lite temeraria). - 1. Nei
giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 26 del
codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, condanna d'ufficio la parte soccombente al
pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al
doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto
per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione e'
fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali
consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si
applica l'articolo 15 delle norme di attuazione del codice del
processo amministrativo approvato con il citato decreto legislativo
n. 104 del 2010.»;
ll) all'articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: «31
dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013», e,
al terzo periodo, dopo la parola: «anche» sono aggiunte le seguenti:
«alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione
dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonche'»;
1-bis) al comma 15, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «cinque anni»;
2) al comma 15-bis le parole: «31 dicembre 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
3) dopo il comma 20 e' inserito il seguente:
«20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31
dicembre 2013 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e
124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 28.»;
4) al comma 21 il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«La verifica e' conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di
attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g).».
mm) all'allegato XXI, allegato tecnico di cui all'articolo 164,
1) all'articolo 16, comma 4, lettera d), le parole: «al 10
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'8 per cento»;
2) all'articolo 28, comma 2, lett. a), dopo le parole «per
lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;
3) all'articolo 29, comma 1, lett. a), dopo le parole: «di
lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o».
nn) all'allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei lavori:
1) le parole: «responsabile della condotta dei lavori» sono
sostituite dalle seguenti: «responsabile di progetto o responsabile
di cantiere»;
2) prima delle parole: «Dichiarazione sulla esecuzione dei
lavori» e' inserita la seguente tabella: «Indicazione delle
lavorazioni eseguite ai sensi dell'articolo 189, comma 3, ultimo
periodo.



Parte di provvedimento in formato grafico


.».
2-bis. Le disposizioni di cui alla lettera ee) del comma 2 del
presente articolo, limitatamente all'applicazione ai settori speciali
degli articoli 95 e 96 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, non si applicano alle societa' operanti nei
predetti settori le cui procedure in materia siano disciplinate da
appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), e-bis),
i-bis), i-ter), l), dd) e ll), numero 1-bis), si applicano alle
procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte.
3-bis. La disposizione di cui al comma 2, lettera e), relativa ai
fornitori e ai prestatori di servizi, si applica alle procedure i cui
bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati
successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello
di cui all'articolo 42, comma 3-bis, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 2 del
presente articolo, da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche', in caso
di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i
cui inviti a presentare le offerte sono inviati successivamente al
trentesimo giorno dalla pubblicazione del predetto modello da parte
della medesima Autorita'.
4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera m), si applicano a
decorrere dalla pubblicazione dell'avviso per la formazione
dell'elenco annuale per l'anno 2012.
5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o), si applicano a
partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 6,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle
variazioni percentuali per l'anno 2011, da adottarsi entro il 31
marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1º
gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo
delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e
le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai
sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo n.
163 del 2006.
6. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera q), numero 2), non si
applicano alle procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 153, commi 19 e 20, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente.
7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numero 2), non si
applicano ai progetti preliminari gia' approvati alla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge.
8. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere r), numero 3) e s),
numero 3), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
9. In relazione al comma 2, lettera r), numero 4) i termini di cui
al comma 7-bis dell'articolo 165 del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163, si applicano anche ai progetti preliminari gia'
approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), numero 1), t),
numero 2), e z), si applicano ai progetti definitivi non ancora
ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni
competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge.
10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri
2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero
01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari
non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Ai progetti
preliminari gia' approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto continuano ad
applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima
della medesima data.
11. In relazione al comma 2, lettera s), numero 2) i termini di cui
al comma 4-bis dell'articolo 166 del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163, si applicano anche ai progetti definitivi gia' approvati
dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
12. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numeri 1) e 2),
si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numero
3) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disposizioni di
cui al comma 2, lettera hh), si applicano ai contratti i cui bandi o
avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonche',
in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai
contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare
le offerte.
13. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e
subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura e' istituito
l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio
di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori
dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche
periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e,
in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa
dall'elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo
economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalita' per
l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, dell'elenco di cui al primo periodo, nonche' per
l'attivita' di verifica. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo
3, comma 33, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, acquisiscono d'ufficio, anche per via telematica, a titolo
gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di
decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
14. Fatta salva la disciplina di cui all'art. 165, comma 3, del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per il triennio 2011 -
2013 non possono essere approvati progetti preliminari o definitivi
che prevedano oneri superiori al due per cento dell'intero costo
dell'opera per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto
territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalita'
dell'opera. Nella predetta percentuale devono rientrare anche gli
oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito
della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da
adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.
14-bis. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro
stipulati con la pubblica amministrazione e con le societa' in house,
i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva
ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, in luogo del documento di regolarita' contributiva. Le
amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli
periodici sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi
dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
15. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la
seguente:
«b-bis) dell'articolo 14, intendendosi il richiamo ivi contenuto
agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli articoli 5 e 6
dell'allegato XXI al codice;»;
a-bis) all'articolo 16, il comma 2 e' abrogato;
a-ter) all'articolo 47, comma 2, lettera a), dopo le parole: «per i
lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;
a-quater) all'articolo 48, comma 1, lettera a), dopo le parole:
«per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;
a-quinquies) all'articolo 92, comma 2, l'ultimo periodo e'
sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei propri requisiti posseduti,
la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con
riferimento alla specifica gara»;
b) all'articolo 66, comma 1, dopo le parole «agli articoli 34»
sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai soggetti ammessi a
partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici
relativi a lavori,»;
b-bis) all'articolo 267, comma 10, le parole: «secondo periodo,»
sono soppresse;
c) all'articolo 357:
1) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta
ferma la validita' dei contratti gia' stipulati e da stipulare, per
la cui esecuzione e' prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero
nella lettera di invito la qualificazione in una o piu' categorie
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34»;
2) al comma 12, al primo e al secondo periodo, la parola:
«centottantunesimo» e' sostituita dalla seguente:
«trecentosessantaseiesimo» e, al secondo periodo, le parole: «OG 10,»
e «OS 20,» sono soppresse;
2-bis) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla
categoria OS 20 di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e
successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della
qualificazione nella categoria OS 20-A di cui allegato A annesso al
presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20,
rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui decreto del
Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate
ai fini della partecipazione alle gare in cui e' richiesta la
qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso
al presente regolamento»;
3) al comma 14, al primo periodo, la parola: «centottantesimo» e'
sostituita dalla seguente: «trecentosessantacinquesimo» e le parole:
«OG 10,» e «OS 20,» sono soppresse; dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione nelle categorie
OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento,
le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della
SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di
esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3
ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso
al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, laddove relativi a
lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e
OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo
l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri
6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle
categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente
regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma
5»;
4) al comma 15, al primo periodo, la parola: «centottantunesimo
» e' sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo» e le
parole «OG 10,» e «OS 20,» sono soppresse; dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione nelle categorie
OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento,
le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di
esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3
ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso
al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la
presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle
categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente
regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento,
indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita
a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso
al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo
83, comma 5»;
5) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole:
«centottanta » sono sostituite dalle seguenti:
«trecentosessantacinque»;
6) al comma 17, la parola: «centottantunesimo» e' sostituita
dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo»;
7) al comma 22, dopo le parole: «articolo 79, comma 17», sono
inserite le seguenti: «e all'articolo 107, comma 2»; le parole:
«centottantunesimo» sono sostituite dalle seguenti:
«trecentosessantaseiesimo» e e' aggiunto, in fine il seguente
periodo: «In relazione all'articolo 107, comma 2, nel suddetto
periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554.»;
8) al comma 24 la parola: «centottantunesimo» e' sostituita
dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo»;
9) al comma 25, la parola: «centottanta» e' sostituita dalla
seguente: «trecentosessantacinque»;
d) all'articolo 358, comma 1, dopo le parole: «del presente
regolamento » sono inserite le parole «, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 357».
d-bis) all'allegato A, alla declaratoria della categoria OS 35,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' l'utilizzo di
tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e
sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per
miniscavi superficiali».
16. Per riconoscere massima attuazione al Federalismo Demaniale
e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ad interventi
edilizi nei Comuni che adeguano gli strumenti urbanistici alle
prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, al Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 10, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono
soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al
comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni,
se immobili, nonche' le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e),
che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad
oltre cinquanta anni»;
b) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di
autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili,
sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando
non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.»;
c) all'articolo 54, comma 2, lettera a), il primo periodo e'
cosi' sostituito:
«a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10,
comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui
esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre
settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di
verifica previsto dall'articolo 12.»;
d) all'articolo 59, comma 1, dopo le parole «la proprieta' o»
sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai beni mobili,»;
d-bis) all'articolo 67, comma 1, lettera d), la parola: «,
comunque, » e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «,rinnovabili una sola volta»;
e) all'articolo 146:
1) al comma 4, terzo periodo, la parola: «valida» e' sostituita
dalla seguente: «efficace»;
2) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai
sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma
1, lettere b), c) e d), nonche' della positiva verifica da parte del
Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria
non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni
dalla ricezione degli atti, si considera favorevole»;
3) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «degli enti
locali,» sono inserite le seguenti: «agli enti parco,»;
4) al comma 7, primo periodo, le parole: «141-bis e 143, comma 3,
lettere b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «141-bis e 143,
comma 1, lettere b), c) e d)»; al medesimo comma 7, terzo periodo, le
parole: «accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa
nonche' dando comunicazione all'interessato dell'inizio del
procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia
di procedimento amministrativo» sono sostituite dalle seguenti:
«accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonche' con
una proposta di provvedimento, e da' comunicazione all'interessato
dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti
al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in
materia di procedimento amministrativo»;
5) al comma 8, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il
soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati
il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione
del parere, l'amministrazione provvede in conformita'»;
6) al comma 11, le parole: «diventa efficace decorsi trenta giorni
dal suo rilascio ed» sono soppresse;
7) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle
istanze concernenti le attivita' di coltivazione di cave e torbiere
nonche' per le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione incidenti
sui beni di cui all'articolo 134»;
8) il comma 15 e' abrogato.
17. All'articolo 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sono soppresse le parole «i beni oggetto di
accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o
la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti
alla data di entrata in vigore del presente decreto;».
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti
territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei
rispettivi patrimoni immobiliari, gia' sottoscritti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono essere
attribuiti, su richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o
l'intesa ovvero ad altri enti territoriali, qualora gli enti
sottoscrittori dell'accordo o intesa non facciano richiesta di
attribuzione a norma del presente decreto, salvo che, ai sensi degli
articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti
disciplinati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, sentita la
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti termini e modalita' per la
cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza
effetti sulla finanza pubblica.
5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-bis e' adottato
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La disposizione di cui al comma 5-bis non trova applicazione qualora
gli accordi o le intese abbiano gia' avuto attuazione anche parziale
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 2, comma 196 bis, della legge 23
dicembre 2009, n. 191.».
18. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al
comma 17, la richiesta di cui all'articolo 5, comma 5-bis, del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, come modificato dal comma
17 lett. b), puo' essere presentata, ai sensi dell'articolo 3, comma
4, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, entro il termine di
trenta giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui
al comma 17 lettera b) dall'ente che ha sottoscritto l'accordo o
l'intesa. La successiva attribuzione dei beni e' effettuata con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con gli
altri Ministri competenti per materia, entro 90 giorni dalla data di
adozione del citato decreto di cui al comma 17 lettera b).
19. A decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2010 i
contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.A. ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138
convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e
successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli gia'
trasformati in capitale sociale, possono essere considerati quali
contributi in conto impianti, secondo la disciplina di cui
all'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.
73, dopo le parole: «Il Fondo e' ripartito,» sono inserite le
seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole
regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i
singoli porti, nonche'».


(continuazione)

                               Art. 5 


Costruzioni private

1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate
modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:
a) introduzione del «silenzio assenso» per il rilascio del
permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
b) estensione della segnalazione certificata di inizio attivita'
(SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia
di inizio attivita' (DIA);
c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella
prassi: la «cessione di cubatura»;
d) la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare
assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorita' locale di pubblica
sicurezza;
e) per gli edifici adibiti a civile abitazione
l'«autocertificazione» asseverata da un tecnico abilitato sostituisce
la cosiddetta relazione «acustica»;
f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito
istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;
g) esclusione della procedura di valutazione ambientale
strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici
gia' sottoposti a valutazione ambientale strategica;
h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata
delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;
h-bis) modalita' di intervento in presenza di piani attuativi
seppur decaduti.
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra
l'altro, le seguenti modificazioni:
a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) all'articolo 5, comma 3, lettera a), la parola
«autocertificazione » e' sostituita dalla seguente: «dichiarazione»;
1-bis) all'articolo 5, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande,
le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi
elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalita'
telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione
alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le
quali adottano modalita' telematiche di ricevimento e di trasmissione
in conformita' alle modalita' tecniche individuate ai sensi
dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali
modalita' assicurano l'interoperabilita' con le regole tecniche
definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai
predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
2) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 - (Procedimento per il rilascio del permesso di
costruire). 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire,
sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo
11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali
richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i
presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La
domanda e' accompagnata da una dichiarazione del progettista
abilitato che asseveri la conformita' del progetto agli strumenti
urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e
alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la
verifica in ordine a tale conformita' non comporti valutazioni
tecnicodiscrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli
4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di
presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il
responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce,
avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto
all'articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di
assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano gia'
stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la
conformita' del progetto alla normativa vigente, formula una proposta
di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini
del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare
modifiche di modesta entita' rispetto al progetto originario, puo',
nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche,
illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta
di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, e'
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.
La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo
esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola
volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta
di documenti che integrino o completino la documentazione presentata
e che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che
questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a
notificare all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla
proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di
servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo
periodo del presente comma e' fissato in quaranta giorni con la
medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del
procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto
rilascio del permesso di costruire e' data notizia al pubblico
mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di
costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere,
secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio.
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni
con piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i progetti particolarmente
complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del
procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia
opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si
intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali
si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia
favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio-rifiuto.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce
il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui
all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre
dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso
il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda
di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli
interventi di cui all'articolo 22, comma 7, e' di settantacinque
giorni dalla data di presentazione della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in
relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni
statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle
leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e
ulteriori riduzioni di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1,
dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei
presupposti di cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da
uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento
informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle
sanzioni disciplinari.»;
3) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 21 - (Intervento sostitutivo regionale). - 1. Le regioni,
con proprie leggi, determinano forme e modalita' per l'eventuale
esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio
dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso
di costruire».
4) all'articolo 34, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha
parziale difformita' del titolo abilitativo in presenza di violazioni
di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano
per singola unita' immobiliare il 2 per cento delle misure
progettuali.»;
5) all'articolo 59, comma 2, le parole: «Il Ministro per le
infrastrutture e i trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
6) all'articolo 82, comma 2, le parole «qualora le autorizzazioni
previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse,
per il» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di».
b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) all'articolo 14-quater, comma 3, secondo periodo, le parole
«nei successivi» sono sostituite dalla seguente «entro».
2) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«nonche' di quelli», sono aggiunte le seguenti: «previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli», alla fine
del comma e' aggiunto il seguente periodo: «La segnalazione,
corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta
raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti
per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica;
in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della
ricezione da parte dell'amministrazione.», e dopo il comma 6 e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di
sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a
trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla
vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.».
c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano
alle denunce di inizio attivita' in materia edilizia disciplinate dal
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con
esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa
statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di
costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 si interpretano altresi' nel senso che non
sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in
attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del
medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli
atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle
amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio
culturale.
3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti
edificatori, all'articolo 2643 del codice civile, dopo il n. 2), e'
inserito il seguente:
«2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i
diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative
statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione
territoriale».
3-bis. Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo
il comma 49 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono inseriti i seguenti:
«49-bis.I vincoli relativi alla determinazione del prezzo
massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze
nonche' del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle
convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di
proprieta', stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore
della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del
diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano
trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con
convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo
proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo
proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato,
anche per le unita' in diritto di superficie, in misura pari ad una
percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma
48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma e'
stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in
relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche
alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni
immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad
oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo
previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
4-bis. Per agevolare la circolazione delle informazioni concernenti
gli immobili, e' abolito il divieto di riutilizzazione commerciale
dei dati ipotecari e catastali. E' consentito il riutilizzo dei
documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari a fini
commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale
nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti
sono stati prodotti, fermo restando il rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali. E' comunque consentita la
fornitura di documenti, dati e informazioni da parte dell'Agenzia del
territorio, in formato elaborabile, su base convenzionale, secondo
modalita', tempi e costi da stabilire con provvedimento del direttore
dell'Agenzia del territorio. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato. Non sono dovuti l'importo
fisso annuale e la maggiorazione del 20 per cento di cui al comma 370
del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004, e successive
modificazioni. La tabella allegata al testo unico di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, e'
sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 annesso al presente
decreto. Le disposizioni di cui al presente comma acquistano
efficacia a decorrere dal 1º settembre 2011.
5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del
permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile
abitazione, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo
il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli
strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini
dell'esercizio dell'attivita' edilizia ovvero del rilascio del
permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una
autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei
requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione
acustica di riferimento».
6. Per semplificare l'accesso di cittadini ed imprese agli
elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti
urbanistici, all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e
successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli elaborati
tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli
strumenti urbanistici, nonche' delle loro varianti, sono pubblicati
nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica».
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani
urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'articolo 16
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Lo strumento attuativo di piani urbanistici gia' sottoposti
a valutazione ambientale strategica non e' sottoposto a valutazione
ambientale strategica ne' a verifica di assoggettabilita' qualora non
comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione
ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove
previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di
edificabilita', gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici,
tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le
condizioni di sostenibilita' ambientale delle trasformazioni
previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici
comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione
ambientale strategica e la verifica di assoggettabilita' sono
comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di
valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di
valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilita'
sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del
piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie
di cui al presente comma».
8-bis. All'articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano
particolareggiato, non abbia trovato applicazione il secondo comma,
nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le
aree di infrastrutture e servizi, il comune, limitatamente
all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano
particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e
attuazione di singoli subcomparti, indipendentemente dalla parte
restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la
titolarita' dell'intero sub-comparto, purche' non modifichino la
destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli
stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo
decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma non costituiscono
variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza
l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16».
9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio
edilizio esistente nonche' di promuovere e agevolare la
riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni
eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonche' di
edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di
dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della
necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle
fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con
interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a
quella preesistente come misura premiale;
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o
aree diverse;
c) l'ammissibilita' delle modifiche di destinazione d'uso,
purche' si tratti di destinazioni tra loro compatibili o
complementari;
d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione
architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad
edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad
inedificabilita' assoluta, con esclusione degli edifici per i quali
sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in
vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato
comma si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle
destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard
urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia e in particolare delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di
quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonche' delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche
nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di
autonomia e con le relative norme di attuazione.
13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto
nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si
applicano, altresi', le seguenti disposizioni:
a) e' ammesso il rilascio del permesso in deroga agli
strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il
mutamento delle destinazioni d'uso, purche' si tratti di destinazioni
tra loro compatibili o complementari;
b) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale,
conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati
dalla giunta comunale.
14. Decorso il termine di 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le
disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al
comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono immediatamente
applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto
all'approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla
approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere
quale misura premiale, ai sensi del comma 9, lettera a), e'
realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per
cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al
dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad
uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono
calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e
pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede
di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo
previsto.
15. All'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23 le parole «1º maggio 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «1º luglio 2011».


                               Art. 6 


Ulteriori riduzione e semplificazioni
degli adempimenti burocratici

1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e
gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate
con il seguente provvedimento, operativo in una logica che trovera'
ulteriore sviluppo, le modificazioni che seguono:
a) in corretta applicazione della normativa europea le
comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono
limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano
applicazione nei rapporti tra imprese;
b) le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio
sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per
ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono
essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono
costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato;
c) riduzione degli adempimenti concernenti l'utilizzo di piccoli
serbatoi di GPL;
d) facolta' di effettuare «on line» qualunque transazione
finanziaria ASL-imprese e cittadini;
d-bis) riduzione e semplificazione delle comunicazioni, da parte
dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali;
e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione prevista
per ciascun trasporto e' sostituita, per i trasporti della medesima
tipologia ripetuti nel tempo, da un'autorizzazione periodica da
rilasciarsi con modalita' semplificata;
f) riduzione degli oneri amministrativi da parte delle
amministrazioni territoriali;
f-bis) garanzia della tutela della sicurezza stradale e della
regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di
terzi.
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra
l'altro, le seguenti modificazioni:
a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 5 e' aggiunto in fine il seguente comma:
«3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone
giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di
rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le
finalita' amministrativo-contabili, come definite all'articolo 34,
comma 1-ter, non e' soggetto all'applicazione del presente codice.»;
2) all'articolo 13 e' aggiunto in fine il seguente comma:
«5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non e' dovuta in caso
di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati
ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al
momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il
titolare e' tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una
informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1,
lettere a), d) ed f).»;
3) all'articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: «anche in
riferimento all'attivita' di gruppi bancari e di societa' controllate
o collegate» sono soppresse e dopo la lettera i) sono aggiunte le
seguenti:
«i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di
cui all'articolo 13, comma 5-bis;
i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la
comunicazione di dati tra societa', enti o associazioni con societa'
controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile ovvero con societa' sottoposte a comune controllo,
nonche' tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni
temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le
finalita' amministrativo contabili, come definite all'articolo 34,
comma 1-ter, e purche' queste finalita' siano previste espressamente
con determinazione resa nota agli interessati all'atto
dell'informativa di cui all'articolo 13.»;
4) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente:
«b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui
all'articolo 13, comma 5-bis.»;
5) all'articolo 34, il comma 1-bis e' sostituito dai seguenti:
«1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali
non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari
quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se
extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la
tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza e'
sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del
trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di
trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di
sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico
contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonche'
a trattamenti comunque effettuati per correnti finalita'
amministrativo - contabili, in particolare presso piccole e medie
imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il
Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio
provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalita' semplificate
di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato
allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al
comma 1.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati
per finalita' amministrativo -contabili sono quelli connessi allo
svolgimento delle attivita' di natura organizzativa, amministrativa,
finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati
trattati. In particolare, perseguono tali finalita' le attivita'
organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi
contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro
in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilita' e
all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale,
previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul
lavoro»;
6) all'articolo 130, comma 3-bis, dopo le parole: «mediante
l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «e della posta
cartacea» e dopo le parole: «l'iscrizione della numerazione della
quale e' intestatario» sono inserite le seguenti: «e degli altri dati
personali di cui all'articolo 129, comma 1,»;
a-bis) all'articolo 67-sexies decies del codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«3-bis. E' fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130,
comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di
abbonati a disposizione del pubblico»;
b) allo scopo di rendere effettivamente trasparente l'azione
amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su
cittadini e imprese:
1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 30 ottobre
2011, pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun
procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle
proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha
l'onere di produrre a corredo dell'istanza. Dall'attuazione della
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica e le attivita' ivi previste sono svolte
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste
in base alla legislazione vigente;
2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al numero
1) la pubblica amministrazione procedente non puo' respingere
l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e
deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un
termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto
dall'invito di cui al periodo precedente e' nullo. Il mancato
adempimento di quanto previsto dal numero 1 e' altresi' valutato ai
fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti
responsabili;
3) il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1), nei
procedimenti di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attivita' dalla data
di presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita'.
In tal caso l'amministrazione non puo' adottare i provvedimenti di
cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima
della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi
del numero 2;
4) la disposizione di cui al numero 1 non si applica per gli
atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza e' prevista
da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della repubblica Italiana;
5) i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' i
provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle
amministrazioni dello Stato, al fine di regolare l'esercizio di
poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso
ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in
allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui
cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.
Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporta
la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la
produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;
6) nei casi in cui non e' prevista la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al
numero 4) gli stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di
ciascuna amministrazione, secondo i criteri e le modalita' definiti
con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la
semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. I questionari
di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito
internet della Societa' per gli studi di settore - SOSE s.p.a.; con
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data
notizia della data in cui i questionari sono disponibili.
Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il
termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).
c) per ridurre gli adempimenti connessi all'utilizzo dei piccoli
serbatoi di gas di petrolio liquefatto, l'articolo 2, comma
16-septies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' abrogato.
Resta salvo quanto previsto dalle normative di sicurezza vigenti in
materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di
gas di petrolio liquefatto di cui al decreto del Ministro
dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
120 del 24 maggio 2004;
d) Per accelerare il processo di automazione amministrativa e
migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi:
1) le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale
adottano, ai sensi degli articoli 5, 63 e 64 del decreto legislativo
7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per
consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonche' la
consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre
modalita' digitali, dei referti medici. Le aziende sanitarie del
Servizio sanitario nazionale mettono a disposizione dell'utenza il
servizio di pagamento online ed effettuano la consegna dei referti
medici esclusivamente in forma digitale nel termine di novanta giorni
dall'entrata in vigore del decreto di cui al numero 2). Resta in ogni
caso salvo il diritto dell'interessato di ottenere, anche a
domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma elettronica,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
2) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la
Pubblica Amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il
Ministro della Semplificazione normativa, previo parere del Garante
per protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformita' con le
regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni
necessarie per l'attuazione di quanto disposto al numero 1;
2-bis) in caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche,
i comuni, su richiesta degli interessati, ne danno comunicazione
all'azienda sanitaria locale nel cui territorio e' ricompresa la
nuova residenza. La comunicazione e' effettuata, entro un mese dalla
data di registrazione della variazione anagrafica, telematicamente o
su supporto cartaceo secondo le modalita' stabilite con decreto di
natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'azienda sanitaria
locale provvede ad aggiornare il libretto sanitario, trasmettendo
alla nuova residenza dell'intestatario il nuovo libretto ovvero un
tagliando di aggiornamento da apporre su quello esistente, secondo
quanto stabilito con il decreto di cui al secondo periodo. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente
disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
d-bis) per ridurre e per semplificare le comunicazioni, da parte
dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali:
1) all'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
le parole: «entro il 31 marzo di ciascun anno» sono sostituite dalla
seguente: «annualmente»;
2) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, dopo il comma 248 e' inserito il seguente:
«248-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione di
responsabilita' di cui al comma 248 e' stabilito con determinazione
del presidente dell'INPS»;
3) all'articolo 2, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la predetta
indennita' sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o
private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, e'
obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale
cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici»;
4) alla legge 29 ottobre 1971, n. 889, sono apportate le seguenti
modificazioni:
4.1) il quarto comma dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono
trasmettere con modalita' telematiche all'Istituto nazionale della
previdenza sociale l'elenco degli elementi accessori, di cui alla
lettera d) del primo comma dell'articolo 5, che sono stati
corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o
modificati rispetto a quelli gia' portati a conoscenza dell'Istituto
medesimo»;
4.2) l'articolo 18 e' abrogato;
e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni
relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 e' inserito il
seguente:
«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che
per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente la trasmissione,
per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione,
corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o
concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle
regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima
della data fissata per il viaggio»;
f) All'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «piano di riduzione
degli oneri amministrativi» sono inserite le seguenti: «relativo alle
materie affidate alla competenza di ciascun Ministro»;
1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni,
le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria
competenza, sulla base delle attivita' di misurazione, programmi di
interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo
volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il
coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione
degli oneri, e' istituito presso la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri
designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la
semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale, e da sei membri designati
dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i
rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province
e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato
paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I
risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle
Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e per la semplificazione normativa.»;
2) al comma 5, dopo le parole: «oneri amministrativi gravanti
sulle imprese», sono inserite le seguenti: «e sui cittadini».
f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011
prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno
provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attivita'
produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi
necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi
dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto
invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione
competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle
specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad
assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per
la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure
che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale,
lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione,
la continuita' della funzione amministrativa, anche attraverso
parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.
3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle
funzioni affidate agli sportelli unici per le attivita' produttive, i
comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino
necessarie»;
f-ter) al fine di semplificare e di razionalizzare il procedimento
di applicazione delle sanzioni di cui al comma 14 dell'articolo
83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, al comma 15 del medesimo articolo 83-bis del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, le parole:
«dall'autorita' competente, individuata con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti:
«dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le
modalita' individuate con decreto dello stesso Ministro»;
f-quater) all'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
«Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti
dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri,
repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti
informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della
marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di
altro soggetto dal medesimo delegato.
Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la
firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte
all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il
periodo annuale di cui al terzo comma»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i libri e per i registri la cui tenuta e' obbligatoria per
disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il
termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di
conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni»;
f-quinquies) al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l'articolo 43 e' inserito
il seguente:
«Art. 43-bis. - (Certificazione e documentazione d'impresa). - 1.
Lo sportello unico per le attivita' produttive:
a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel
procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti,
qualita', stati soggettivi, nonche' gli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati
rilasciati dallo stesso sportello unico per le attivita' produttive o
acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o
dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di
qualita' o ambientali;
b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento
nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al
fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per
ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla
lettera a).
2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attivita'
produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le
imprese avvengono esclusivamente in modalita' telematica secondo le
disposizioni vigenti.
3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti
interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del
comma 1, lettera a).
4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
f-sexies) nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo l'articolo 9 e'
inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Iscrizione all'albo provinciale delle imprese
artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese). -
1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa in conformita' ai
requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle
disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione
attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione
unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9, secondo le
regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
152 del 3 luglio 2009.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione
all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e
disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi
prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle
imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi
di iscrizione nel registro delle imprese.
3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i
controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei
requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonche' le modalita' per
la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti
interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di
proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonche' ai
fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni
vigenti.
4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva,
emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui
all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31
della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'ente accertatore comunica
all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione
all'albo provinciale delle imprese artigiane.La comunicazione, ove
previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina
l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con
decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del
presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione
adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti
tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il
periodo di esercizio effettivo dell'attivita'.
5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
f-septies) per semplificare le modalita' di riconoscimento delle
organizzazioni di produttori e favorire l'accesso delle imprese
agricole ai mercati, i consorzi agrari disciplinati dall'articolo 9
della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono istituire al loro interno,
previo adeguamento degli statuti, per ciascun settore o prodotto
agricolo, una o piu' sezioni di attivita', cui aderiscono
esclusivamente imprenditori agricoli iscritti nel registro delle
imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni. Le predette sezioni, con gestioni separate,
possono ottenere il riconoscimento come organizzazioni di produttori
ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. In tale
ipotesi, i vincoli e i controlli relativi si riferiscono
esclusivamente alla sezione e agli imprenditori aderenti;
f-octies) al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio
consenta la progressiva entrata in operativita' del Sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti, per i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 30 maggio 2011, il relativo
termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi
di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
18 febbraio 2011, n.52, non puo' essere antecedente al 1º giugno
2012.
2-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al
decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, all'articolo 19, comma 6,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli atti concernenti
la nomina degli investigatori incaricati non si esercita il controllo
preventivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f-ter), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20».
2-ter. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.68, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al
comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le
aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano
il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al
60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo
e' sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che
attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di
computo».
3. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri
amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse
disponibili a legislazione vigente, le autorita' amministrative
indipendenti di vigilanza e garanzia effettuano, nell'ambito dei
propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a
carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il
31 dicembre 2012, proponendo le misure legislative e regolamentari
ritenute idonee a realizzare tale riduzione.


                               Art. 7 


Semplificazione fiscale

1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e
piu' in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono
apportate modificazioni cosi' articolate:
a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia
ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte
di qualsiasi autorita' competente deve essere unificato, puo' essere
operato al massimo con cadenza semestrale, non puo' durare piu' di
quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra
costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare.
Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di
propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in
borghese;
b) abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo
di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari
a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati;
c) abolizione di comunicazioni all'Agenzia delle entrate in
occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per
cento;
d) i contribuenti in regime di contabilita' semplificata possono
dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a
1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura;
e) abolizione della comunicazione telematica da parte dei
contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di
pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;
f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano gia' in
possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi
possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;
g) la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente in
dichiarazione puo' essere mutata in richiesta di compensazione entro
120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa;
h) i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici,
previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria
che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al
primo giorno lavorativo successivo;
i) estensione del regime di contabilita' semplificata a 400 mila
euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di
ricavi per le altre imprese;
l) abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di
pagamento con carte di credito, di debito o prepagate;
m) attenuazione del principio del «solve et repete». In caso di
richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si
procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque
fino al centoventesimo giorno;
n) per favorire la tutela dei propri diritti da parte dei
contribuenti, semplificazioni in tema di riscossione di contributi
previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento
delle dichiarazioni dei redditi;
o) abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la
rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle
dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione
separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata;
p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni
d'impresa per i quali e' possibile ricorrere ad attestazione di
distruzione mediante atto notorio;
q) innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in
un solo documento le fatture ricevute nel mese;
r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli
enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP;
s) e' del 10 per cento l'aliquota IVA dovuta per singolo contratto
di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili
(fino a 480 metri cubi di gas somministrato);
t) nuova opportunita' di rideterminazione del valore di acquisto
dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei
mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un'imposta
sostitutiva.
t-bis) riconoscimento del requisito di ruralita' dei fabbricati.
2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono introdotte le
seguenti disposizioni:
a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa
nell'esercizio delle attivita' delle imprese di cui all'articolo 2
dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, recante «Raccomandazione della Commissione relativa
alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese»,
nonche' di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attivita' di
controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresi' una
maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di
sprechi nell'attivita' amministrativa, gli accessi dovuti a controlli
di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette
imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti
competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati.
Conseguentemente:
1) a livello statale, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono disciplinati modalita' e termini idonei a garantire una concreta
programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva,
nonche' il piu' efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso
i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della
Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Direzione generale per l'attivita' ispettiva, dando, a tal
fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e
informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto
e' altresi' assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle
predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell'inizio
di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali
elementi acquisiti utili ai fini delle attivita' di controllo di
rispettiva competenza. Gli appartenenti al Corpo della Guardia di
finanza, per quanto possibile, eseguono gli accessi in borghese;
2) a livello substatale, gli accessi presso i locali delle
imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, ivi
comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende
ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere
oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi
e' affidato al comune, che puo' avvalersi delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente numero nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3) gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio della
contestualita' e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori
al semestre;
4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in
violazione delle disposizioni di cui ai numeri 1)-3) costituiscono,
per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito
disciplinare;
5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si applicano ai
controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, nonche' a quelli funzionali
alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumita',
dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresi' ai
controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni
di necessita' ed urgenza;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) costituiscono
attuazione dei principi di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettere e), m), p) e r), della Costituzione nonche' dei principi di
cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 dicembre 2006 e della normativa comunitaria in materia di
microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto speciale
e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria
legislazione alle disposizioni di cui alla lettera a), secondo i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
c) dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della
legge 27 luglio 2000, n.212, recante disposizioni in materia di
Statuto dei diritti del contribuente, e' aggiunto il seguente: «Il
periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo
periodo, cosi' come l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere
superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non
piu' di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta
presso la sede di imprese in contabilita' semplificata e lavoratori
autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni
lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza
degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria
presso la sede del contribuente.»;
d) le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio
2000, n.212, concernente disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di
attivita' ispettive o di controllo effettuate dagli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria;
e) all'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo:
1.1) le parole «agli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle
seguenti: all'articolo 12»;
1.2) la parola «annualmente» e' soppressa;
2) e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La dichiarazione ha
effetto anche per i periodi di imposta successivi. L'omissione della
comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni»;
f) (soppressa).
g) i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' i
provvedimenti, comunque denominati, degli organi di vertice delle
relative articolazioni, delle agenzie fiscali, degli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria, sono adottati escludendo la
duplicazione delle informazioni gia' disponibili ai rispettivi
sistemi informativi, salvo le informazioni strettamente
indispensabili per il corretto adempimento e per il pagamento delle
somme, dei tributi e contributi dovuti;
h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla
legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165, gli enti pubblici economici e le Autorita'
amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati
e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che gli
stessi detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli
adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto
alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonche' per
accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali,
assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono
indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni
medesime. La mancata fornitura dei dati di cui alla presente lettera
costituisce evento valutabile ai fini della responsabilita'
disciplinare e, ove ricorra, della responsabilita' contabile;
i) all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n.322, dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente:
«8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive possono essere integrate dai contribuenti per
modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza
d'imposta esclusiva-mente per la scelta della compensazione,
sempreche' il rimborso stesso non sia stato gia' erogato anche in
parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla
scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a
quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la
dichiarazione.»;
l) gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni
relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero
dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorche'
previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere
effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i
relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo,
sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;
m) all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, le
parole «lire seicento milioni» e «lire un miliardo» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «400.000 euro» e «700.000 euro»;
n) al fine di semplificare le procedure di riscossione delle somme
dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle
entrate, contenenti l'intimazione ad adempiere all'obbligo di
pagamento degli importi negli stessi indicati, nonche' di
razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti destinatari dei
predetti atti, all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010,
n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n.122, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alinea, la parola «notificati» e' sostituita dalla
seguente: «emessi»;
2) al comma 1, lettera a):
2.1) dopo le parole «delle imposte sui redditi», ovunque ricorrano,
sono aggiunte le seguenti: «, dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive»;
2.2) nel secondo periodo, dopo la parola «sanzioni» e' soppressa la
seguente: «, anche»;
2.3) nel terzo periodo, dopo le parole «entro sessanta giorni dal
ricevimento della raccomandata;» sono aggiunte le seguenti: «la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n.471, non si applica nei casi di
omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini
di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati»;
3) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di
centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della
riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non
si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative,
nonche' ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela
del creditore»;
3-bis) al comma 1, lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti
della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli
atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei
a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non
opera la sospensione di cui alla lettera b)»;
4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione
dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso
all'agente della riscossione con le modalita' determinate con il
provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli
effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.»;
o) All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1 e'
aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei
contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al
comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti
passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e' escluso qualora
il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di
debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605.»;
p) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 444 - recante il regolamento per la semplificazione
delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli
acquisti di carburanti per autotrazione - dopo il comma 3 e' inserito
il seguente:
«3-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti
all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di
carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito
o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo
di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono
soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal
presente regolamento».;
q) la lettera a), del comma 1, dell'articolo 1 del decreto del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici 18 febbraio 1998, n.41, e' sostituita dalla seguente:
«a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali
identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal
detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce
titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della
detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i
documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.»;
r) l'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n.244,
e' abrogato;
s) all'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, nel comma 3, in fine sono aggiunti i seguenti periodi: «I
costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a
spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo
109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell'esercizio nel quale e'
stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica
solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di
spesa non sia superiore a euro 1.000.»;
t) al fine di semplificare ed uniformare le procedure di
iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto
nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i premi
previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18
dicembre 1997, n.462, assicurando in tal modo l'unitarieta' nella
gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme
dovute all'Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni:
1) l'articolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185,
convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, e' abrogato;
2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31
maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n.122, relative al recupero, tramite avviso di addebito
con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle
somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai
contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da
liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle
entrate in base alle dichiarazioni dei redditi, fatto salvo quanto
disposto dal numero 3) della presente lettera;
3) resta ferma la competenza dell'Agenzia delle entrate
relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi
previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18
dicembre 1997, n.462, nonche' di interessi e di sanzioni per
ritardato o omesso versamento che risultano dovuti:
3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti
dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462;
3.2) per gli anni d'imposta 2006 e successivi in base agli
accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009;
u) all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole «se superiori a duemila
euro,» sono soppresse;
1.2) al secondo periodo:
1.2.1) le parole «Se le somme dovute sono superiori» sono
sostituite dalle seguenti: «Se l'importo complessivo delle rate
successive alla prima e' superiore»;
1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione
in misura piena,» sono inserite le seguenti: «dedotto l'importo della
prima rata,»;
1.3) al terzo periodo, dopo le parole «comprese quelle a
titolo di sanzione in misura piena» sono inserite le seguenti: «,
dedotto l'importo della prima rata»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 6:
3.1) al primo periodo, le parole «, superiori a cinquecento
euro,» sono soppresse;
3.2) il secondo periodo e' soppresso;
3-bis) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche
di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito»;
u-bis) all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, dopo il comma 2
e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'agente della riscossione e' tenuto a notificare al
proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente
l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il
termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma
1»;
v) (soppressa).
z) all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n.441, le parole «lire dieci
milioni» sono sostituite con le seguenti «euro 10.000»;
aa) all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9
dicembre 1996, n.695, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole «lire trecentomila» sono sostituite dalla
seguenti: «euro 300»;
2) al comma 6 le parole «lire trecentomila» sono sostituite dalla
seguenti: «euro 300» e le parole «al comma 5» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633»;
3) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma «6-bis. Per le
fatture emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6 del
presente articolo.»;
bb) all'articolo 32-ter del decreto-legge 29 novembre 2008,
n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n.2, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le somme di
cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza.
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento e'
tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo
di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonche' il
termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre
1990, n.405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta
a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre». Le
disposizioni introdotte dal presente numero si applicano a partire
dal 1º luglio 2011;
2) al comma 3 le parole: «Ai versamenti eseguiti nel corso
dell'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Ai versamenti
relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni
2008, 2009 e 2010, da eseguire»; sono altresi' soppresse le parole:
«previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n.471, e successive modificazioni,»;
cc) le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta
sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili,
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.26,
trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di
somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili,
indipendentemente dal numero di unita' immobiliari riconducibili allo
stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui
all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sia
con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n.127-bis)
della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.633;
cc-bis) per garantire il pieno rispetto dei principi del diritto
dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto sui
tabacchi lavorati, all'articolo 39-sexies, comma 1, del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: «Per le cessioni e per le importazioni
di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al consumo,
l'imposta e' applicata in base al regime ordinario previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Resta ferma l'applicabilita', ove ne ricorrano i presupposti, del
regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e successive modificazioni». Le disposizioni di cui alla
presente lettera si applicano a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto;
cc-ter) all'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «depositi fiscali» sono
inserite le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e),
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni»;
1.2) alla lettera b), dopo le parole: «depositi doganali» sono
inserite le seguenti: «di cui all'articolo 525, secondo paragrafo,
del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio
1993, e successive modificazioni»;
2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dei beni dal
deposito» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli relativi
ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo,»;
3) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «previa prestazione di idonea garanzia commisurata
all'imposta. La prestazione della garanzia non e' dovuta per i
soggetti certificati ai sensi dell'articolo 14-bis del regolamento
(CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive
modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43»;
4) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino
all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche
dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione
comunica, altresi', al gestore del deposito IVA i dati relativi alla
liquidazione dell'imposta di cui al presente comma, anche ai fini
dello svincolo della garanzia, di cui al comma 4, lettera b); le
modalita' di integrazione telematica sono stabilite con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto
con il direttore dell'Agenzia delle entrate»;
dd) al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo periodo, le parole «1º gennaio 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «1º luglio 2011»;
2) al secondo periodo., le parole «31 ottobre 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
3) al terzo periodo, le parole «31 ottobre 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
dd-bis) tra i soggetti che possono avvalersi della rideterminazione
dei valori di terreni e partecipazioni nei termini e con le modalita'
stabiliti dalle disposizioni di cui alla lettera dd) sono incluse le
societa' di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001,
n.448, e successive modificazioni, siano stati oggetto di misure
cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquistato la
piena titolarita';
ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori
di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili
e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge
28 dicembre 2001, n.448, qualora abbiano gia' effettuato una
precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono
detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione
l'importo relativo all'imposta sostitutiva gia' versata. Al fine del
controllo della legittimita' della detrazione, con il provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello
di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare
nella dichiarazione stessa.
ff) i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera
ee) possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva gia'
pagata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e il termine di decadenza per la
richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell'intera
imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione
effettuata. L'importo del rimborso non puo' essere comunque superiore
all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore
effettuata;
gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai
versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente
decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la
richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa puo' essere
effettuata entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla medesima
data;
gg-bis) all'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, le parole: «, succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza» sono soppresse;
gg-ter) a decorrere dal 1º gennaio 2012, in deroga alle vigenti
disposizioni, la societa' Equitalia Spa, nonche' le societa' per
azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di
effettuare le attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione,
spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei
comuni e delle societa' da essi partecipate;
gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i
comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate
tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresi' la
riscossione coattiva delle predette entrate:
1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo
esecutivo, nonche' secondo le disposizioni del titolo II del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto
compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle
condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di
iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare,
esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero
mediante societa' a capitale interamente pubblico ai sensi
dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2) esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di
gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni;
gg-quinquies) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti
fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni
cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta
ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali
decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;
gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater), numero 1), il
sindaco o il legale rappresentante della societa' nomina uno o piu'
funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le
funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonche' quelle
gia' attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo
unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari
responsabili sono nominati fra persone la cui idoneita' allo
svolgimento delle predette funzioni e' accertata ai sensi
dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e
successive modificazioni;
gg-septies) in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere
da gg-ter) a gg-sexies):
1) all'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
i commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sono abrogati;
2) all'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole da: «degli enti locali» fino a: «dati e» sono sostituite
dalle seguenti: «tributarie o patrimoniali delle regioni, delle
province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le
societa' di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' consentito di
accedere ai dati e alle»;
3) il comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, e' abrogato;
4) il comma 28-sexies dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno
2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e' abrogato;
gg-octies) in caso di cancellazione del fermo amministrativo
iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, il debitore non e' tenuto al pagamento di
spese ne' all'agente della riscossione ne' al pubblico registro
automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o ai
gestori degli altri pubblici registri;
gg-novies) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis.
L'istanza di sospensione e' decisa entro centottanta giorni dalla
data di presentazione della stessa»;
gg-decies) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non
puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
modificato, da ultimo, dalla lettera u-bis) del presente comma, se
l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede e'
inferiore complessivamente a:
1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia
contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e
il debitore sia proprietario dell'unita' immobiliare dallo stesso
adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10,
comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
2) ottomila euro, negli altri casi;
gg-undecies) all'articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il concessionario puo' procedere all'espropriazione immobiliare
se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera
complessivamente:
a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia
contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e
il debitore sia proprietario dell'unita' immobiliare dallo stesso
adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10,
comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) ottomila euro, negli altri casi»;
2) al comma 2, le parole: «all'importo indicato» sono sostituite
dalle seguenti: «agli importi indicati».
2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili ai
sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare
all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria
catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli
immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli
immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro
il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente
dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal
quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i
requisiti di ruralita' dell'immobile necessari ai sensi del citato
articolo 9 del decreto-legge n.557 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive
modificazioni.
2-ter. Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio, previa
verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralita' di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al
comma 2-bis del presente articolo e riconosce l'attribuzione della
categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al
periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia
pronunciata, il contribuente puo' assumere, in via provvisoria per
ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria
catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata
dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con
provvedimento motivato, il richiedente e' tenuto al pagamento delle
imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in
misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa
vigente.
2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabilite le modalita' applicative e la documentazione
necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al
comma 2-bis nonche' ai fini della convalida della certificazione
medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di
accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio e
dell'amministrazione comunale.
2-quinquies. All'articolo 15, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, le parole: «la meta'» sono sostituite dalle seguenti:
«un terzo».
2-sexies. All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, dopo la parola: «ruolo» sono inserite le seguenti: «,
esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,».
2-septies. La disposizione dell'articolo 30, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come da
ultimo modificato dal comma 2-sexies del presente articolo, si
applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-octies. All'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole: «tre punti percentuali» sono sostituite dalle
seguenti: «un punto percentuale».
2-novies. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, le parole: «La Direzione regionale
dell'Agenzia delle dogane » sono sostituite dalle seguenti:
«L'Ufficio delle dogane».


                               Art. 8 


Impresa e Credito

1. Per agevolare il reinserimento nel lavoro delle donne prive di
un regolare impiego, al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 54, comma 1, lettera e), dopo le parole
«qualsiasi eta'» sono aggiunte le seguenti: «prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi»;
b) all'articolo 59, comma 3, le parole «n.2204/2002 della
Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee il 13 dicembre 2002» sono sostituite dalle
seguenti: «n.800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008».
2. Per ampliare il campo di applicazione dei soggetti beneficiari
del regime di attrazione europea, al comma 1 dell'articolo 41 del
decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n.122, dopo le parole «che intraprendono in Italia nuove
attivita' economiche» sono inserite le parole «, comprese quelle di
direzione e coordinamento,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La normativa dello Stato membro prescelta
dall'interpellante che trova applicazione e' quella vigente nel primo
giorno del periodo di imposta nel corso del quale e' presentata
l'istanza di interpello».
3. Per accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione
straordinaria che si protraggono da molti anni si dispone quanto
segue:
a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i commissari liquidatori nominati a norma dell'articolo 1,
comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n.296, nelle procedure di
amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30
gennaio 1979, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n.95, per le quali non risultino avviate le operazioni
di chiusura, provvedono a pubblicare un invito per la ricerca di
terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori, a norma
dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e secondo
gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando
preferenza alle proposte riguardanti tutte le societa' del gruppo
poste in amministrazione straordinaria;
b) in caso di mancata individuazione dell'assuntore, entro sei
mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui alla lettera a), il
commissario liquidatore avvia la procedura di cui agli articoli da 69
a 77 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270;
c) al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270, sono apportate le
seguenti modifiche:
01) all'articolo 38, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nei casi di cui all'articolo 50-bis, il Ministro dello
sviluppo economico puo' nominare lo stesso organo commissariale»;
1) dopo l'articolo 50 e' aggiunto il seguente:
«Art. 50-bis (Cessione di azienda o ramo d'azienda nell'anno
anteriore la dichiarazione di insolvenza). - 1. Nel caso di cessione
di azienda o di ramo d'azienda che costituisca l'attivita' prevalente
dell'impresa cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora per
l'impresa cedente e l'impresa cessionaria sia intervenuta, anche in
tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con
conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria
per entrambe, entro un anno dall'avvenuta cessione, l'impresa cedente
risponde in solido con l'impresa cessionaria dei debiti da questa
maturati fino alla data dell'insolvenza.
«2) all'articolo 55, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente
comma:
«1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 50 bis, il Ministro
dello sviluppo economico adotta le direttive idonee ad assicurare che
i programmi delle procedure siano coordinati e finalizzati alla
salvaguardia dell'unita' operativa dei complessi aziendali
dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria.»;
3) gli articoli 38, comma 2-bis, 50-bis e 55 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come modificato dalle precedenti
lettere si applicano anche alle procedure di amministrazione
straordinaria in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore
della presente disposizione. In tal caso, il Ministro dello sviluppo
economico puo', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, nominare un nuovo e
unico organo commissariale. I commissari in carica cessano
dall'incarico alla data della nomina del nuovo organo»;
4) l'articolo 47, comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale,
al commissario straordinario ed ai membri del comitato di
sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati
con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. I criteri di
determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono tener
conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa
e dei risultati conseguiti dalla procedura con riferimento
all'attuazione dell'indirizzo programmatico prescelto a norma
dell'articolo 27, comma 2, e del raggiungimento degli obiettivi
fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione
dei creditori e al complessivo costo della procedura. Per la
liquidazione del compenso ai commissari straordinari, trova
applicazione l'articolo 39, commi 2, 3 e 4, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267»;
5) al comma 1 dell'articolo 56, dopo la lettera d), e' aggiunta la
seguente:
d-bis) i costi generali e specifici complessivamente stimati per
l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei
commissari e del comitato di sorveglianza.».
4. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di
credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e
medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel
Mezzogiorno, sono apportate le modificazioni che seguono:
a) possono essere emessi specifici Titoli di Risparmio per
l'Economia Meridionale (di seguito «Titoli») da parte di banche
italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in
Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e delle relative disposizioni di attuazione
delle Autorita' creditizie;
b) i Titoli sono strumenti finanziari aventi scadenza non inferiore
a diciotto mesi; sono titoli nominativi ovvero al portatore e
corrispondono interessi con periodicita' almeno annuale; possono
essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attivita' di
impresa; sono assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I; non
sono strumenti finanziari subordinati, irredimibili o rimborsabili
previa autorizzazione della Banca d'Italia di cui all'articolo 12,
comma 7, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 385
del 1993, ne' altri strumenti computabili nel patrimonio di
vigilanza;
c) le disposizioni del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239
si applicano agli strumenti finanziari di cui alle lettere a) e b)
del presente comma. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli
l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto
legislativo n. 239 del 1996 si applica nella misura del 5 per cento.
Per i rapporti di gestione individuale di portafoglio di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli
interessi e gli altri proventi dei titoli di cui alla lettera a) non
concorrono alla determinazione del risultato della gestione secondo
le disposizioni di cui alla lettera d);
d) i Titoli possono essere emessi per un importo nominale
complessivo massimo di 3 miliardi di euro annui. Il predetto importo
e' eventualmente modificato entro il 31 gennaio di ogni anno con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non
regolamentare;
e) per ciascun gruppo bancario il limite massimo di emissione e'
pari al 20 per cento dell'importo nominale complessivo annuo di cui
alla lettera d). Per singole banche non facenti parte di un gruppo
bancario, il limite massimo e' del 5 per cento. In ogni caso,
l'emissione di Titoli di cui alle lettere da a) a d) non puo'
superare il 30 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del
gruppo bancario o individuale della banca non facente parte di un
gruppo bancario;
f) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non regolamentare sono stabilite eventuali ulteriori modalita'
attuative e di monitoraggio dei Titoli di Risparmio per l'Economia
Meridionale;
g) sono abrogati i commi da 178 a 181 dell'articolo 2 della legge
23 dicembre 2009, n.191.
4-bis. Al fine di promuovere l'accesso al microcredito da parte
delle piccole e medie imprese sono adottate le seguenti disposizioni:
a) il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito,
di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n.81, e' costituito in ente pubblico non economico dotato di
autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e
finanziaria, e assume la denominazione di Ente nazionale per il
microcredito, di seguito denominato «Ente»;
b) all'Ente vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore
nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione,
valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi
dall'Unione europea nonche' delle attivita' microfinanziarie
realizzate a valere su fondi dell'Unione europea;
c) lo statuto dell'Ente, approvato dal consiglio nazionale
dell'Ente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri,
puo' essere modificato con delibera del consiglio nazionale dell'Ente
stesso trasmessa al Ministero vigilante;
d) i componenti degli organi dell'Ente, il segretario e il vice
segretario generale in carica alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto permangono nella carica per
un periodo di quattro anni e possono essere riconfermati;
e) gli emolumenti spettanti agli organi in base alla delibera del
consiglio di amministrazione del Comitato nazionale italiano
permanente per il microcredito in data 17 febbraio 2009, diminuiti in
conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.122, non possono essere aumentati nei
due esercizi contabili successivi alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto;
f) ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali,
l'Ente puo' avvalersi di un contingente di personale non superiore a
20 unita'. Di tale contingente, un numero non superiore a 15 unita'
puo' essere acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante
collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilita'
dei posti nell'amministrazione di provenienza. All'attuazione del
periodo precedente si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie
destinate a legislazione vigente al Comitato nazionale italiano
permanente per il microcredito. Le restanti 5 unita' possono essere
reclutate a tempo indeterminato mediante procedure concorsuali
pubbliche a valere sulle facolta' assunzionali della Presidenza del
Consiglio dei ministri. In relazione alle assunzioni di cui al
periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
riduzione della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei
ministri e alla definizione delle modalita' di trasferimento delle
corrispondenti risorse finanziarie all'Ente;
g) le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico per interventi a favore del Comitato
nazionale italiano permanente per il microcredito sono trasferite
all'Ente. Le spese per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente,
ivi incluse le spese per il personale, sono autorizzate nei limiti
delle risorse di cui al presente comma.
5. Per favorire l'operativita' nonche' per garantire la disciplina
del Fondo di garanzia sono apportate le modifiche che seguono:
a) all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n.296,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto
1997, n.266,» sono soppresse;
2) le parole «vengono soppressi» sono sostituite dalle parole
«viene soppresso»;
3) dopo le parole «il Fondo opera con interventi mirati a
facilitare operazioni» sono aggiunte le parole «di finanziamento,».
b) ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al
credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi
del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a)
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per un utilizzo piu'
efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati
i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la
gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e successivi
decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in
termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della
garanzia in modo da meglio perseguire le finalizzazioni sopra citate.
A tali fini, il Fondo puo' anche sostenere con garanzia concessa a
titolo oneroso il capitale di rischio investito da fondi comuni di
investimento mobiliari chiusi. Le predette modifiche riguardanti il
funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il
rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, dopo il
comma 361, sono aggiunti i seguenti:
«361-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e
361, una quota fino al 50 per cento delle risorse di cui al comma 354
che risultino inutilizzate al 30 giugno 2011 e, a decorrere dall'anno
2012, al 31 dicembre di ciascun anno, e' destinata al finanziamento
agevolato delle imprese attraverso l'intermediazione di enti
creditizi con priorita' per quelle di dimensioni piccole e medie e
anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) l'intensita' dell'agevolazione per le imprese beneficiarie non
puo' superare la quota di aiuto di Stato definita «de minimis», di
cui al Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre
2006;
b) la durata dei finanziamenti agevolati non puo' essere superiore
a quindici anni, ad eccezione delle iniziative infrastrutturali, per
le quali non puo' essere superiore a trenta anni;
c) il rimborso delle spese di gestione di cui al comma 360 e'
posto, per il cinquanta per cento, a carico delle imprese
finanziate.».
«361-ter. Ai fini del comma 361-bis sono da intendersi come
inutilizzate le risorse per le quali non siano ancora state
pubblicate le modalita' attuative del procedimento automatico,
valutativo o negoziale, ovvero, per i procedimenti gia' in corso,
quelle destinate ad iniziative per le quali non risulti avviata la
relativa valutazione, nonche' quelle derivanti da rimodulazione o
rideterminazione delle agevolazioni concedibili. Sono da intendersi,
altresi', come inutilizzate le risorse provenienti da rientri di
capitale dei finanziamenti gia' erogati e da revoche formalmente
comminate, che abbiano avuto luogo nell'anno precedente, non
riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nell'anno precedente, per
le quali siano verificate le condizioni di cui al periodo precedente.
«361-quater. Dall'attuazione dei commi 361-bis e 361-ter non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere definiti ulteriori criteri e modalita'
di attuazione degli stessi.»;
d) all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n.108, le
parole: «aumentato della meta'.» sono sostituite dalle seguenti:
«aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori
quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso
medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali.».
e) all'articolo 23-bis, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge
25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.133, dopo le parole «societa' quotate in mercati
regolamentati e» sono aggiunte le seguenti: «alle societa' da queste
direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, nonche'»;
f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
«2-bis. Se il cliente non e' un consumatore ne' una micro-impresa
come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi
da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente
articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate
dal cliente, che prevedano la possibilita' di modificare i tassi di
interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni,
predeterminati nel contratto»;
g) le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 118 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
introdotto dalla lettera f) del presente comma, non si applicano ai
contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta
data sono inefficaci.
6. La materia della «rinegoziazione dei contratti di mutuo
ipotecario» e' regolata come segue:
a) fino al 31 dicembre 2012 il mutuatario che - prima dell'entrata
in vigore del presente decreto - ha stipulato, o si e' accollato
anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di
importo originario non superiore a 200 mila euro, per l'acquisto o la
ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione, a tasso
e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di
ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni
di cui alla lettera b), qualora al momento della richiesta presenti
un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35 mila
euro e, salvo diverso accordo tra le parti, non abbia avuto ritardi
nel pagamento delle rate del mutuo;
b) la rinegoziazione assicura, in funzione delle esigenze del
cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o,
con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore, l'applicazione
di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si
ottiene in base al minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in euro
di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non
disponibile, la quotazione dell'IRS per la durata precedente,
riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del
circuito Reuters, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai
fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo;
c) il mutuatario e il finanziatore possono concordare che la
rinegoziazione di cui alle precedenti lettere comporti anche
l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo
di cinque anni, purche' la durata residua del mutuo all'atto della
rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni;
d) le garanzie ipotecarie gia' prestate a fronte del mutuo oggetto
di rinegoziazione ai sensi del presente comma continuano ad assistere
il rimborso, secondo le modalita' convenute, del debito che risulti
alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento
di alcuna formalita' o annotazione. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385. La disposizione di cui alla presente lettera si applica anche
al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualita' di
debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con
cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie
garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, al fine di
consentire il rimborso del mutuo secondo il piano di ammortamento in
essere al momento della rinegoziazione. In tal caso la banca e'
surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento
di alcuna formalita' o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a
seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal
cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione o
di emissione di obbligazioni bancarie garantite;
e) qualora la banca, al fine di realizzare la rinegoziazione di cui
alle lettere precedenti, riacquisti il credito in precedenza oggetto
di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero
di emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria
ne da' notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche
mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo
stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente,
conservano la loro validita' ed il loro grado a favore della banca
cessionaria senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione.
7. Per allineare allo standard europeo l'esercizio del credito sono
apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010,
n.11, e' sostituito dal seguente:
«1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che
dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione
venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento
del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva.
Fino al 1º gennaio 2012 le parti di un contratto per la prestazione
di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di
esecuzione diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di
fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per gli
strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in euro che non
puo' comunque essere superiore a tre giornate operative. Per le
operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, i termini
massimi di cui ai periodi precedenti possono essere prorogati di una
ulteriore giornata operativa.»;
b) al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n.1736, sono apportate le
seguenti modifiche:
1) all'articolo 31 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'assegno bancario puo' essere presentato al pagamento, anche nel
caso previsto dall'articolo 34, in forma sia cartacea sia
elettronica.»;
2) il numero 3) del primo comma dell'articolo 45 e' sostituito dal
seguente:
«3) con dichiarazione della Banca d'Italia, quale gestore delle
stanze di compensazione o delle attivita' di compensazione e di
regolamento delle operazioni relative agli assegni, attestante che
l'assegno bancario, presentato in forma elettronica, non e' stato
pagato.»;
3) all'articolo 61 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il
protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in
forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma
elettronica.»;
4) all'articolo 86, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «All'assegno circolare si applica altresi' la disposizione
dell'assegno bancario di cui all'articolo 31, terzo comma.
c) all'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n.1736, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni
effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro
conformita' all'originale e' assicurata dalla banca negoziatrice
mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle
disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi
dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70»;
d) con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'Economia e
delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina le modalita'
attuative delle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c);
e) la Banca d'Italia, entro 12 mesi dall'emanazione del regolamento
di cui alla lettera d), disciplina con proprio regolamento le regole
tecniche per l'applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti
lettere e del regolamento ministeriale;
f) le modifiche apportate al regio decreto 21 dicembre 1933, n.
1736, dalla lettera b) del presente comma entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca d'Italia di
cui alla lettera e);
f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre
1990, n. 386, e successive modificazioni, il seguente:
3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo e'
effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i
previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato
diniego».
8. Per semplificare le operazioni di portabilita' dei mutui, al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 6 dell'articolo 40-bis e' sostituito dal seguente:
«6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed
intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza
obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti.»;
b) al comma 2 dell'articolo 120-ter, le parole «e quelle
contenute nell'articolo 40-bis» sono soppresse;
c) l'articolo 120-quater e' modificato nel modo seguente:
1) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto
con il Ministero della giustizia, stabilite specifiche modalita' di
presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione.»;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si
perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data
della richiesta al finanziatore originario di avvio delle procedure
di collaborazione da parte del mutuante surrogato, il finanziatore
originario e' tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'uno
per cento del debito residuo del finanziamento per ciascun mese o
frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilita' per il
finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso
in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.»;
2) al comma 9, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da
intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o
micro-imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera t),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11»;
d) l'articolo 161, comma 7-quater e' modificato nel modo seguente:
1) le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
2) dopo il periodo: «A tal fine, la quietanza rilasciata dal
finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore
surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente
all'atto di surrogazione.», e' aggiunto il seguente: «Con il
provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 120-quater sono
stabilite le modalita' con cui la quietanza, il contratto e l'atto di
surrogazione sono presentati al conservatore al fine
dell'annotazione.».
9. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: «3. Le disposizioni degli
articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410,
trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati
esclusivamente da uno o piu' dei seguenti partecipanti:
a) Stato o ente pubblico;
b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio;
c) Forme di previdenza complementare nonche' enti di previdenza
obbligatoria;
d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti
destinati alla copertura delle riserve tecniche;
e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di
vigilanza prudenziale;
f) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere
costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio
d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del
reddito o del risultato della gestione e sempreche' siano indicati
nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 168-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917;
g) enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente
le finalita' indicate nell'articolo 1, comma 1, lett. c-bis) del
d.lgs. 17 maggio 1999, n.153 nonche' societa' residenti in Italia che
perseguano esclusivamente finalita' mutualistiche;
h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale
partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati
nelle precedenti lettere.
3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, ai fondi diversi
da quelli di cui al comma 3, i redditi conseguiti dal fondo e
rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai
partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che
possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento
del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo
e' rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al
termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote
di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della
percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle
partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite
di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona. Il controllo societario e' individuato ai sensi
dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche
per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle societa'.
Si tiene altresi' conto delle partecipazioni imputate ai familiari
indicati nell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917. Il partecipante e' tenuto ad attestare alla societa' di
gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di
partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti
che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5
per cento, individuate con i criteri di cui al presente comma,
nonche' per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di
imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n.351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n.410.»;
c) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: «4. I redditi dei fondi
imputati ai sensi del comma 3-bis concorrono alla formazione del
reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla
percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I
medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono
soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20 per
cento, con le modalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso
di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono
assimilate alle quote di partecipazione in societa' ed enti
commerciali indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi
diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni
dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di
cessione, il costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente, dei
redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed e' altresi'
diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei
proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi
imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si
applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23
novembre 2001, n. 410.
4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che
alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione
al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di cui
al comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura del 5 per cento del valore
medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai
prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010. Il costo di
sottoscrizione o di acquisto delle quote e' riconosciuto fino a
concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base
imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali
minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta e'
versata dal partecipante con le modalita' e nei termini previsti per
il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta puo' essere
versata a cura della societa' di gestione del risparmio o
dell'intermediario depositario delle quote in due rate di pari
importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16
giugno 2012. A tal fine il partecipante e' tenuto a fornire la
provvista. In mancanza, la societa' di gestione del risparmio puo'
effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare
necessario al versamento dell'imposta.»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Previa deliberazione
dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data del 31
dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello
indicato nel comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva
quote per un ammontare superiore alla percentuale indicata nel comma
3-bis, la societa' di gestione del risparmio puo' altresi' deliberare
entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune
d'investimento. In tal caso la societa' di gestione del risparmio
preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo
risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L'imposta e'
versata dalla societa' di gestione del risparmio nella misura del 40
per cento entro il 31 marzo 2012 e, per la restante parte, in due
rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e
la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere
conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti
dal 1º gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la
societa' di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 7 per cento.
Non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 4-bis. L'imposta
sostitutiva e' versata dalla societa' di gestione del risparmio entro
il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata
della liquidazione.»;
e) il primo periodo del comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e successive modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a
concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di
cui al comma 5, secondo periodo.»;
f) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalita' di
attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e
5.».
10. (soppresso).
11. Al fine di agevolare l'applicazione delle disposizioni
contenute nel regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21
giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola
comune, e in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori, in
conformita' all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio, del 19 gennaio 2009, e agli articoli 12 e 27 del
regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009,
e' consentita la cessione dei relativi crediti agli Istituti
finanziari a condizione che l'operazione finanziaria sia
contabilizzata come sconto di credito tra soggetti privati, in deroga
al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.
12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le modalita' di cessione dei crediti
derivanti dai finanziamenti della Politica Agricola Comune,
assicurando l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza
pubblica.
12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «consorzi con attivita' esterna»,
ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «nonche' a quelli di
garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti»;
b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' da liberi professionisti».


                             Art. 8 bis 


Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento

1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni
relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o
giuridiche gia' inserite nelle banche dati devono essere cancellate
entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte
dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere
alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni
dall'avvenuto pagamento.
2. Le segnalazioni gia' registrate, se relative al mancato
pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica
rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. La Banca d'Italia e' autorizzata ad apportare le dovute
modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n.139, e successivi
aggiornamenti, per l'attuazione del presente articolo.


                               Art. 9 


Scuola e merito

1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva l'individuazione e
l'attuazione di iniziative e progetti strategici di rilevante
interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in materia
di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche
coordinati o integrabili con analoghe iniziative di natura
prevalentemente industriale, nonche' per concorrere sul piano della
ricerca alla attrazione di investimenti e alla realizzazione di
progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche di rilevanti
dimensioni a beneficio della comunita' scientifica, accademica e per
il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto
nelle aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il
Ministero dello sviluppo economico, e' autorizzato a stipulare
appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici
e privati, anche in forma associata, nonche' con distretti,
denominati «Contratti di programma per la Ricerca Strategica», per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata,
secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297, individuando regole e procedure uniformi ed eventualmente
innovative per la piu' efficace e speditiva attuazione e gestione
congiunta degli interventi, nonche' per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. La disposizione contenuta nel presente comma si
applica anche agli accordi di programma previsti dall'articolo 13 del
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire
ulteriori modalita' e termini di regolamentazione dello strumento di
cui al comma 1, anche in deroga alla vigente normativa in materia di
programmazione negoziata.
3. E' istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice
civile, la Fondazione per il Merito (di seguito «Fondazione») per la
realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il
merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240
nonche' con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della
qualita' degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema
universitario. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione
instaura rapporti con omologhi enti ed organismi in Italia e
all'estero. Puo' altresi' svolgere funzioni connesse con l'attuazione
di programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione
europea, ai sensi della vigente normativa comunitaria.
4. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministero
dell'economia e delle finanze, ai quali viene inoltre attribuita la
vigilanza sulla Fondazione medesima.
5. Lo statuto della Fondazione, e' approvato con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro della gioventu'. Lo statuto disciplina, inoltre:
a) la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e
privati nonche' le modalita' con cui tali soggetti possono
partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui
all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240;
b) l'istituzione e il funzionamento di un comitato consultivo,
formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori, dei collegi di
cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n.240, e
degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli
studenti universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo
massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con
l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonche' le modalita' di
predisposizione e svolgimento delle stesse.
6. Alla Fondazione e' affidata la gestione del Fondo per il merito
di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240, sulla base
di un'apposita convenzione stipulata con i ministeri vigilanti con
oneri a carico del Fondo. Con atti del proprio organo deliberante, la
Fondazione disciplina, tra le altre materie:
a) i criteri e le modalita' di restituzione della quota di cui al
comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010,
n.240, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito
percepito nell'attivita' lavorativa;
b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni di cui
all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240 e i criteri e le
modalita' per la loro eventuale differenziazione;
c) i criteri e le modalita' di utilizzo del Fondo e la ripartizione
delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1
dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240;
d) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e
informazione, nonche' di assistenza a studenti e universita' in
merito alle modalita' di accesso agli interventi di cui al presente
articolo;
e) le modalita' di monitoraggio, con idonei strumenti informatici,
della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del
rimborso degli stessi, nonche' dell'esposizione del fondo.
6-bis. La Fondazione trasmette al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca gli atti di cui al comma 6 entro
cinque giorni dalla loro adozione. Essi si intendono approvati quando
siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che il
Ministero abbia formulato rilievi.
7. In attuazione dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010,
n.240, la Fondazione recepisce e si conforma con atti del proprio
organo deliberante alle direttive emanate mediante decreti del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della
somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma 1
dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui
realizzazione e' affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di
valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
9. Fermo quanto indicato al comma 15, il patrimonio della
Fondazione puo' inoltre essere costituito da apporti dei Ministeri
fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonche'
dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati.
La Fondazione potra', altresi', avere accesso alle risorse del
Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitivita' Fesr
2007/2013» e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali
europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli
obiettivi specifici dei programmi stessi. Alla Fondazione possono
essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e
del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di
particolare valore artistico e storico e' effettuato di intesa con il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e non modifica il
regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del
codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di
cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240, la Fondazione
e' autorizzata a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie ai
soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 della legge 30 dicembre
2010, n.240. A dette attivita' non si applicano le disposizioni di
cui al Titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385. I
suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui all'articolo 5,
comma 7, lettera a) e comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.269, convertito, con modificazioni, in legge, dall'articolo 1 della
legge 24 novembre 2003, n.326.
11. Al fine di costituire il patrimonio della Fondazione nonche'
per la realizzazione dello scopo della fondazione, i soggetti
fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonche' gli enti ad
essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse alla
Fondazione.
12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della
Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi
da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di
neutralita' fiscale.
13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di cui al
comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010,
n.240 non ottemperi ai versamenti previsti, la Fondazione procede al
recupero della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di
riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e dell'articolo
17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46.
14. La restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b),
dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240 avviene anche
attraverso le modalita' di cui al titolo II ed al titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180, e
successive modifiche. La disposizione di cui all'articolo 54, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,
n.180, e successive modifiche non si applica alle operazioni di
restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo
4 della legge 30 dicembre 2010, n.240.
15. Per l'attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo e'
autorizzata la spesa per l'anno 2011 di 9 milioni di euro, a favore
del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, e di 1 milione di euro, per la costituzione del fondo
di dotazione della Fondazione. A favore della Fondazione, e' altresi'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno
2012.
16. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.240 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d), i), l) ed m);
b) i commi 5 e 9 sono abrogati.
17. Per garantire continuita' nella erogazione del servizio
scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di
certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel
rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad
una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia
contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto
del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, nel rispetto degli
obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, e' definito un
piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale
docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei
posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative
cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di
riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133; il piano puo' prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno
scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale
docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al
medesimo anno scolastico 2010-2011, fermo restando il rispetto degli
obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Il piano e'
annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali
rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il
regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo
39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni. Al personale docente a tempo determinato, assegnato a
pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo
e' riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del servizio
prestato nelle sedi considerate situate in zona disagiata, secondo
criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
18. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Stante quanto
stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e
all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono altresi' esclusi dall'applicazione del presente decreto i
contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle
supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessita' di
garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo
anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In
ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente
decreto.».
19. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 luglio», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «31 agosto»;
b) il comma 3 e' abrogato.
20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
giugno 2004, n. 143, e' sostituito dal seguente: «A decorrere
dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilita' di ulteriori nuovi
inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad
esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato con cadenza triennale e
con possibilita' di trasferimento in un'unica provincia secondo il
proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza.
L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5,
comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della
pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle
supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio
1999, n. 124, e' effettuato con cadenza triennale».
21. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: «I docenti destinatari di
nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico
2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione
provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di
effettivo servizio nella provincia di titolarita'».
21-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4,
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide
anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, relativamente al
personale della scuola che, nel suddetto anno, non possa stipulare,
per carenza di posti, contratto di supplenza della stessa tipologia
di quello dell'anno precedente o, comunque, dell'ultimo anno
lavorativo nel triennio precedente.


                               Art. 10 


Servizi ai cittadini

1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di
aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in
particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei
documenti obbligatori di identificazione, all'articolo 7-vicies ter
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«2-bis. L'emissione della carta d'identita' elettronica, che e'
documento obbligatorio di identificazione, e' riservata al Ministero
dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in
materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica
e degli standard internazionali di sicurezza e nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. E' riservata, altresi', al Ministero dell'interno la fase
dell'inizializzazione del documento identificativo, attraverso il
CNSD».
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e della salute per gli aspetti
relativi alla tessera sanitaria, unificata alla carta d'identita'
elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinate le modalita' tecniche di attuazione della
disposizione di cui al comma 2bis, dell'articolo 7-vicies ter, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n.43, aggiunto dal comma 1 del presente
articolo. Nelle more della definizione delle modalita' di convergenza
della tessera sanitaria nella carta d'identita' elettronica, il
Ministero dell'economia e delle finanze continua ad assicurare la
generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale
dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge
31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n.122.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e' disposta
anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul
medesimo supporto della carta d'identita' elettronica con la tessera
sanitaria, nonche' il rilascio gratuito del documento unificato,
mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di
tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera
sanitaria e per la carta di identita' elettronica, ivi incluse le
risorse dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le modalita'
tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento
unificato sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e,
limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute.
4. In funzione della realizzazione del progetto di cui al comma
2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43,
aggiunto dal comma 1, e ai commi 2 e 3 del presente articolo, con
atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle
finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle societa' di cui
all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n.559, e successive
modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25
giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.133. Il consiglio di amministrazione delle predette
societa' e' conseguentemente rinnovato nel numero di cinque
consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi
atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del codice civile. Il relativo statuto, ove necessario,
dovra' conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di
cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007,
n.244».
5. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Il sindaco e' tenuto a rilasciare alle persone aventi nel
comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identita'
conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.»;
b) al secondo comma:
1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Per i
minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' della carta
d'identita' e' di tre anni; per i minori di eta' compresa fra tre e
diciotto anni, la validita' e' di cinque anni.»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esentati
dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di eta'
inferiore a dodici anni»;
c) dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
«Per i minori di eta' inferiore agli anni quattordici, l'uso della
carta d'identita' ai fini dell'espatrio e' subordinato alla
condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne
fa le veci, o che venga menzionato in una dichiarazione rilasciata da
chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla
questura, o dalle autorita' consolari in caso di rilascio all'estero,
il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui
i minori medesimi sono affidati.».
6. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre
2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n.2, e' aggiunto infine il seguente periodo: «In caso di
ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale delle anagrafi, il
responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e,
ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.».
7. All'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n.407 e'
aggiunto in fine il seguente periodo: «Al pagamento del beneficio
provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della
pensione di reversibilita' o indiretta.».
8. Al fine di salvaguardare la piena operativita' del sistema
nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il
periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica di
capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si
provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217,
attraverso una o piu' procedure straordinarie. Analogamente, alla
copertura dei posti da conferire al 1º gennaio 2008 nella qualifica
di capo reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si
provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217.
9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano anche alla copertura
dei posti disponibili al 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo
squadra e al 1º gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi
compresi, in ragione dell'unitarieta' della dotazione organica
complessiva del ruolo, quelli derivanti dall'avvio delle procedure
concorsuali per la nomina a capo reparto. Resta fermo che le
procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque
assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla
qualifica di capo squadra.
10. Nel triennio 2011-2013, la durata del corso di formazione di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n.217, e' stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione
pratica; la durata del corso di formazione di cui all'articolo 23,
comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, e' stabilita
in mesi sei e la durata del corso di formazione di cui all'articolo
42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, e'
stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio operativo.
11. Al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel
decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in tema di gestione delle
risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con
particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla
regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonche' alla
promozione dell'efficienza, dell'economicita' e della trasparenza
nella gestione dei servizi idrici, e' istituita, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale
per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, di seguito
denominata «Agenzia».
12. L'Agenzia e' soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente
indipendente dal Governo.
13. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia
organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di trasparenza e di
economicita'.
14. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di
giudizio, le seguenti funzioni:
a) definisce i livelli minimi di qualita' del servizio, sentite le
regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila sulle
modalita' della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di
acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irrogando, in caso di
inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni
amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro 50.000 e
non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e, in caso di
reiterazione delle violazioni, qualora cio' non comprometta la
fruibilita' del servizio da parte degli utenti, proponendo al
soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione;
determina altresi' obblighi di indennizzo automatico in favore degli
utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;
b) predispone una o piu' convenzioni tipo di cui all'articolo 151
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
c) definisce le componenti di costo per la determinazione della
tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego
dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale
derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi
conseguenti a carico della collettivita';
d) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con
riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si
articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base
della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle
risorse idriche e tenendo conto, in conformita' ai principi sanciti
dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della
fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle
risorse, affinche' siano pienamente attuati il principio del recupero
dei costi ed il principio «chi inquina paga», e con esclusione di
ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresi',
le relative modalita' di revisione periodica, vigilando
sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei
termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione
della tariffa da parte delle autorita' al riguardo competenti, come
individuate dalla legislazione regionale in conformita' a linee guida
approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare previa intesa raggiunta in sede di Conferenza
unificata, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza
delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta
giorni, previa diffida all'autorita' competente ad adempiere entro il
termine di venti giorni;
e) approva le tariffe predisposte dalle autorita' competenti;
f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo
osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia,
prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessita'
di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il
rapporto tra le Autorita' d'ambito territoriale ottimale e i gestori
del servizio idrico integrato;
g) emana direttive per la trasparenza della contabilita' delle
gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici
di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della
economicita' delle gestioni a fronte dei servizi resi;
h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su
richiesta del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle
Autorita' d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori,
e tutela i diritti degli utenti anche valutando reclami, istanze e
segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti
dei quali puo' intervenire con i provvedimenti di cui alla lettera
a);
i) puo' formulare proposte di revisione della disciplina vigente,
segnalandone altresi' i casi di grave inosservanza e di non corretta
applicazione;
l) predispone annualmente una relazione sull'attivita' svolta, con
particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione
dei servizi idrici e all'andamento delle entrate in applicazione dei
meccanismi di autofinanziamento, e la trasmette al Parlamento e al
Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si
riferisce.
15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma 11, sono
trasferite le funzioni gia' attribuite alla Commissione nazionale per
la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dalle altre disposizioni vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
16. L'Agenzia e' organo collegiale costituito da tre componenti, di
cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, due su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e uno su proposta della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Le designazioni effettuate dal
Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla
richiesta. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in
mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a
maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni
possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti
dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralita' e
indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e competenza nel
settore. I componenti dell'Agenzia durano in carica tre anni e
possono essere confermati una sola volta. La carica di componente
dell'Agenzia e' incompatibile con incarichi politici elettivi, ne'
possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di
qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le
funzioni di controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di
verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono affidate
al Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno
con funzioni di presidente, nominati dal Ministro dell'economia e
delle finanze. Due membri del Collegio sono scelti tra gli iscritti
al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n.39. Con il medesimo provvedimento e' nominato anche
un membro supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in
carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Da'
attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questa approvati e
assicura l'esecuzione degli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo, relativi alle attivita' dell'Agenzia ed al
perseguimento delle sue finalita' istituzionali. Il direttore
generale e' nominato dall'Agenzia per un periodo di tre anni, non
rinnovabile. Al direttore generale non si applica il comma 8
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
18. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia sono
determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Il compenso e' ridotto almeno della meta'
qualora il componente dell'Agenzia, essendo dipendente di una
pubblica amministrazione, opti per il mantenimento del proprio
trattamento economico.
19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e il direttore
generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente,
alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori
o dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri
uffici pubblici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore. I componenti dell'Agenzia ed il
direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono
obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza
assegni per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in
organico e' reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.
20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i
componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti
nel settore. La violazione di tale divieto e' punita, salvo che il
fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria
pari ad un'annualita' dell'importo del corrispettivo percepito.
All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applicano una
sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del
fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a
euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi o quando il comportamento
illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I
limiti massimo e minimo della sanzione amministrativa pecuniaria di
cui al terzo periodo sono rivalutati secondo il tasso di variazione
annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati rilevato dall'ISTAT.
21. L'Agenzia puo' essere sciolta per gravi e motivate ragioni,
inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi
fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con
il medesimo decreto e' nominato un commissario straordinario, che
esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni
dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si
procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma
16.
22. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un
mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono
definiti le finalita' e i compiti istituzionali, i criteri di
organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le
modalita' di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto, adottato
entro trenta giorni dall'entrata in vigore di quello di cui al
periodo precedente, e' approvato il regolamento che definisce
l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne
determina il contingente di personale, nel limite di 40 unita', in
posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri
a carico dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla data
di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma 22,
sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da trasferire
all'Agenzia ed e' disposto il comando, nel limite massimo di venti
unita', del personale del medesimo Ministero gia' operante presso la
Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Alla copertura dei
rimanenti posti del contingente di personale cui al comma 22 si
provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in
posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n.127, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si
provvede:
a) mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti
sottoposti alla sua vigilanza, il cui costo non puo' essere
recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei
ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, per un totale dei contributi
versati non superiore allo 0,2% del valore complessivo del mercato di
competenza. Il contributo e' determinato dalla Agenzia con propria
deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ed e' versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative
somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia;
b) in sede di prima applicazione, anche mediante apposito fondo
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nel quale confluiscono le
risorse di cui al comma 23, la cui dotazione non puo' superare 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2011 e puo' essere ridotta con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera
a) e dei costi complessivi dell'Agenzia.
25. In sede di prima applicazione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 22, secondo periodo, e' stabilito l'ammontare delle
risorse di cui alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente per il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sono conseguentemente
rideterminate le dotazioni finanziarie del medesimo Ministero e sono
stabilite la misura del contributo di cui alla lettera a) del comma
24, e le relative modalita' di versamento al bilancio dell'Agenzia.
26. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' soppressa la Commissione nazionale per la
vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, e il predetto articolo 161 e'
abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al
presente articolo. Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma 11 si
provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga
a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni gia' attribuite dalla
legge alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse
idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.152 continuano ad essere esercitate da quest'ultima. Entro lo
stesso termine si provvede alla nomina del direttore generale e del
Collegio dei revisori dei conti.
26-bis. I ricorsi aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti
dell'Agenzia rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo e sono devoluti alla competenza inderogabile del
tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. Si
applica l'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui
all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e
successive modificazioni. L'incarico di consulente tecnico d'ufficio
non puo' essere attribuito a dipendenti dell'Agenzia, che siano
cessati dal servizio da meno di cinque anni.
27. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611.
28. L'articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 25
settembre 2009, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n.166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla
entrata in vigore di quest'ultimo, e' da considerarsi cessato il
regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge
17 marzo 1995, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
maggio 1995, n.172.


                               Art. 11 


Disposizioni finanziarie

1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n.307, e' incrementata di 1,4 milioni di euro per
l'anno 2011, di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012, di 0,4 milioni
di euro per l'anno 2013, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2014 e di
1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo e dagli
articoli 1, comma 5, 7, comma 2, lettere n) e da dd) a gg), 8, commi
2, 3 e 9, 9, comma 15, e 10, comma 24, lettera b), pari
complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2011, 203,1 milioni
di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3
milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, che per l'anno 2012 aumentano ai fini della
compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 293,1
milioni di euro, si provvede rispettivamente:
a) quanto ad euro 100 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 25, della
legge 13 dicembre 2010, n.220, a seguito dell'abrogazione disposta
dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto;
b) quanto ad euro 293,1 milioni di euro per l'anno 2012, 188
milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno
2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante
utilizzo delle maggiori entrate recate dall'articolo 7, comma 2,
lettere da dd) a gg), e dall'articolo 8, commi 3 e 9.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


                               Art. 12 


Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.



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