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Nuove imprese a tasso zero - chiarimenti su garanzie e anticipazioni

Finanziamenti StartupAggiornata la normativa sulle agevolazioni Nuove imprese a tasso zero per l'autoimprenditorialità giovanile e femminile 

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Chiarimenti sul regime di aiuto Nuove imprese a tasso zero: il Ministero dello Sviluppo economico ha aggiornato, con la circolare n. 90954 del 25 luglio 2017, le modalità di accesso alle agevolazioni in favore della nuova imprenditorialità giovanile e femminile.

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Nuove imprese a tasso zero

Il nuovo provvedimento MISE interviene sulla precedente circolare n. 75445 del 9 ottobre 2015, con cui erano stati individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla misura Nuove imprese a tasso zero.

Si tratta della nuova versione del regime di aiuto per l'autoimprenditorialità, di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 185/2000, dedicato ai giovani fino a 35 anni, alle donne, indipendentemente dall’età, e alle imprese giovanili e femminili costituite da non più di 12 mesi.

A differenza che in passato la misura si applica su tutto il territorio nazionale, anziché nelle sole aree svantaggiate, e prevede la concessione di mutui agevolati, in alternativa ai vecchi contributi a fondo perduto.

Gli investimenti possono riguardare:

  • produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;
  • fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
  • commercio e turismo;
  • attività riconducibili anche a più settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, riguardanti:
    - la filiera turistico-culturale,
    - l’innovazione sociale.

Le agevolazioni sono concesse per investimenti fino a 1,5 milioni di euro in forma di finanziamento agevolato a tasso zero, della durata massima di otto anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.

Novità sulle garanzie

La nuova circolare MISE fornisce chiarimenti relativamente alle garanzie che devono assistere il finanziamento agevolato.

In particolare, si stabilisce che il finanziamento agevolato deve essere assistito da privilegio speciale, ai sensi del decreto legislativo n. 185 del 2000, da acquisire sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento, per un valore pari all’importo del finanziamento concesso.

Per i programmi di investimento che prevedono l’acquisto e/o la costruzione e/o la ristrutturazione di un bene immobile, qualora il privilegio non sia acquisibile nell’ambito del programma, il finanziamento agevolato è assistito da ipoteca di primo grado da acquisire su beni immobili, anche non facenti parte del programma di investimento, rilasciati a garanzia da soggetti terzi oppure dal beneficiario dell’agevolazione fino a concorrenza dell’importo del finanziamento agevolato non coperto.

Laddove il valore della predetta ipoteca non dovesse consentire la copertura dell’intero valore del finanziamento concesso, lo stesso deve essere assistito da fideiussione rilasciata a favore del soggetto gestore Invitalia fino a concorrenza della quota parte di finanziamento non assistita da privilegio speciale e da ipoteca. Tale garanzia fideiussoria deve essere prestata secondo lo schema reso disponibile da Invitalia e rilasciata da istituti di credito, da compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385-1993 e successive modifiche e integrazioni.

Possibili anticipazioni

Inoltre, in base alla nuova circolare, l’impresa beneficiaria può richiedere l’erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall’avanzamento del programma degli investimenti, entro il limite del 25% del finanziamento agevolato.

Per accedere all'anticipazione è necessario presentare idonea fideiussione a favore del soggetto gestore, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema che sarà reso disponibile da Invitalia, e rilasciata da istituti di credito, da compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385-1993.

Le modifiche e le integrazioni contenute nella circolare del 25 luglio 2017 si applicano, su richiesta dell’impresa, anche ai progetti che sono già stati ammessi alle agevolazioni ma che, alla data di pubblicazione del provvedimento nel sito internet del Ministero dello Sviluppo economico, non abbiano ancora ricevuto erogazioni da Invitalia a qualsiasi titolo.  

Autoimprenditorialita': bando Nuove imprese a tasso zero

Photo credit: Heisenberg Media

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