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Condizionalita' PAC – quando scatta il taglio dei contributi

Politica Agricola Comune - PACIl testo del decreto Mipaaf che disciplina il regime di condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti PAC e dei contributi dei Programmi di sviluppo rurale (PSR).

Agricoltura - condizionalita' e sanzioni per pagamenti PAC e PSR

In Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero delle Politiche agricole del 18 gennaio 2018 che individua i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) per l’applicazione del regime di condizionalità ai pagamenti della Politica Agricola Comune (PAC), di cui al regolamento UE n. 1306/2013.

Il decreto Mipaaf detta anche la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento UE n. 809/2014 e del regolamento UE n. 640/2014 e i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, laddove non definiti dalle Regioni e Province autonome nei programmi cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

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In base al provvedimento, ai beneficiari dei pagamenti PAC e dei contributi PSR che non rispettino le regole di condizionalità - che fanno riferimento ai settori ambiente, cambiamento climatico, buone condizioni agronomiche del terreno, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e benessere degli animali - è applicata una sanzione amministrativa a valere sulle agevolazioni spettanti.

La riduzione o l'esclusione dal sostegno è applicata in relazione all’insieme delle domande presentate, se, in qualsiasi momento di un dato anno civile, le regole di condizionalità non sono rispettate e se tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell’anno civile considerato.

Ai fini del calcolo, specifica il decreto Mipaaf, si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell’inadempienza constatata.

In particolare, in caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5% e, in caso di reiterazione, il 15%. I casi di inadempienza che, data la limitata rilevanza della loro gravità, portata e durata, sono giudicati di importanza minore, non determinano immediatamente una riduzione o un’esclusione. In questi casi l’Organismo pagatore invia infatti un’allerta tempestiva al beneficiario, notificando la constatazione e l’obbligo di adottare misure correttive e, solo qualora un controllo successivo, entro tre anni civili consecutivi, stabilisca che l’inadempienza non è stata sanata, si applica con effetto retroattivo la riduzione e l’infrazione riscontrata si considera reiterata.

Se invece l’inadempienza accertata è stata commessa intenzionalmente dal beneficiario, la riduzione da applicare all’importo complessivo risultante dai pagamenti e dai premi annuali è stabilita nella misura del 20%.

Infine, nei casi di inadempienza intenzionale estrema in termini di portata, gravità o durata, il beneficiario, oltre alla sanzione imposta e calcolata a norma dell’art. 40 del regolamento UE n. 640/2014, è escluso da tutti i pagamenti anche nell’anno civile successivo.

Decreto ministeriale del 18 gennaio 2018

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