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Legge Bilancio 2019 – regime forfettario dei minimi, novita' per partite IVA

Regime forfetario Partite IvaCambiano i requisiti di accesso al regime forfettario dei minimi: la legge di Bilancio 2019 prevede l'aliquota al 15% per compensi e ricavi fino a 65mila euro, indipendentemente dall'attività esercitata.

Legge Bilancio 2019: ecco cosa prevede la manovra

Si allargano le maglie del regime forfettario per le partite IVA introdotto dalla legge di Stabilità 2015 e poi modificato dalla manovra 2016. Con l'entrata in vigore della legge di Bilancio 2019 le soglie di ricavi e compensi differenziate in base ai settori di attività lasciano il posto a un tetto unico, pari a 65mila euro, mentre vengono meno i limiti di spesa sostenuta per lavoratori e collaboratori e per l'acquisto di beni strumentali previsti dall'attuale normativa.

Il regime forfettario 2016 per partite Iva previsto dalla legge di stabilità

Aliquota al 15% per ricavi fino a 65mila euro

Un’unica soglia di ricavi e compensi, più elevata, pari a 65mila euro, indipendentemente dall’attività esercitata, è la principale novità introdotta dalla manovra nel rinnovare il regime forfettario dei minimi. In caso di svolgimento di più attività, ai fini dell’accesso al regime, il limite di 65mila euro è riferito alla somma dei ricavi o compensi derivanti dalle diverse attività esercitate.

Il mancato superamento della soglia di ricavi e compensi riferita al periodo d’imposta precedente diventa inoltre l’unico requisito di accesso all'aliquota agevolata al 15%, dal momento che la legge di Bilancio 2019 elimina i limiti di accesso relativi al costo dei beni strumentali (20mila euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5mila euro).

Modificate anche le cause di esclusione, con l'obiettivo di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte o trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.

Invariate le modalità di determinazione del reddito, nonché le altre disposizioni della disciplina non modificate. Confermata, infine, l'esclusione dei contribuenti che si avvalgono del regime forfettario dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

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