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Chiarimenti INPS sul contratto di espansione: ok a incentivi assunzioni

Decreto crescita contratti di espansione: photocredit ceskyfreund36 da Pixabay I datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni nell'ambito dei contratti di espansione possono accedere agli incentivi all'occupazione. E' l'ultimo chiarimento pubblicato dall'INPS dopo le modifiche alla disciplina del contratto di espansione introdotte dalla legge di bilancio 2022.

La Manovra apre il contratto di espansione alle imprese con 50 addetti

La manovra 2022 ha infatti dato seguito alla sperimentazione del contratto di espansione avviata dal decreto Crescita anche per gli anni 2022 e 2023 e abbassato, per entrambe le annualità, la soglia accesso alle aziende con almeno 50 dipendenti.

In precedenza la legge di bilancio 2021 era già intervenuta sulla disciplina dello strumento a sostegno del ricambio generazionale nelle grandi aziende che attraversano processi di reindustrializzazione e riorganizzazione, riducendone la soglia di accesso da mille a 250 dipendenti, mentre al decreto Sostegni bis si deve la riduzione del limite minimo, per il periodo dal 26 maggio al 31 dicembre 2021, a 100 dipendenti.

In questa guida ripercorriamo i chiarimenti INPS sul contratto di espansione , fino al messaggio n. 1450 del 18 aprile 2023 sugli incentivi alle assunzioni.

Contratto di espansione

Contratto di espansione, come funziona

La legge di conversione del Decreto Crescita ha previsto l’adozione, in via sperimentale, di una nuova misura a sostegno della riconversione tecnologica delle aziende. 

Pensato inizialmente per le grandi imprese con almeno 1.000 dipendenti, il contratto di espansione intende sostenere l’innovazione tecnologica all'interno del tessuto produttivo italiano tramite un mix di misure che comprendono:

  • un piano di assunzioni di risorse umane qualificate e specializzate, in possesso delle competenze necessarie all’impresa per restare competitiva;
  • scivoli per la pensione fino a 5 anni, per quei lavoratori che accettano la proposta,
  • riduzione dell'orario di lavoro con accesso alla cassa integrazione straordinaria per i lavoratori che non hanno i requisiti per accedere allo scivolo;
  • un piano di formazione per i dipendenti le cui skill necessitano di aggiornamenti, soprattutto sul fronte tecnologico.

Legge Bilancio 2021: esonero contributivo al 100% per assunzioni di giovani e donne

Il contratto - a cui il legislatore attribuisce “natura gestionale” - deve prevedere un Piano di riconversione dell’azienda contenente i seguenti elementi: 

  • Il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione; 
  • La programmazione temporale delle assunzioni;
  • L’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante.

Per quanto riguarda le professionalità in organico, invece, il contratto deve indicare la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che possono accedere  all'agevolazione all’esodo.

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Pensione anticipata con accesso alla Naspi

Per quanto riguarda il pensionamento anticipato, lo scivolo di 5 anni può essere applicato a quei lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia (e che hanno maturato il requisito minimo contributivo) o alla pensione anticipata nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati.

In questi casi l’azienda, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, riconosce al lavoratore per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, un'indennità mensile (che può comprendere anche la NASpI, se spettante), commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Se il primo diritto a pensione è quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

Sul tema il Ministero del Lavoro ha chiarito, con la circolare n. 16 del 6 settembre 2019, che:

  • per quanto riguarda lo scivolo di 5 anni, esso va calcolato includendo anche la finestra di tre mesi introdotta dall’art. 15 del decreto legge 4/2019;
  • in merito, invece, alla platea di soggetti a cui si può applicare la prestazione di integrazione del reddito, possono essere inclusi anche i lavoratori dipendenti di imprese di grandi dimensioni che non rientrano nel campo di applicazione del Dlgs. n. 148/2015, ma che hanno sottoscritto Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26 del D. lgs. 148/2015) che siano già costituiti o siano in fase di costituzione;
  •  “eventuali e successive riforme pensionistiche non potranno in alcun modo modificare i requisiti per conseguire il diritto all’accesso alla quiescenza certificato al momento dell’adesione alla procedura di prepensionamento”.

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Riqualificazione delle competenze dei lavoratori in organico

I lavoratori che non possono andare prima in pensione, invece, possono essere coinvolti in piani di formazione e riqualificazione per l'acquisizione di competenze tecniche diverse da quelle in cui sono adibiti. La formazione può intendersi assolta anche qualora l’azienda abbia impartito l'insegnamento mediante la sola applicazione pratica.

Sempre con la circolare n. 16 del 6 settembre 2019 il Ministero ha precisato che il progetto formativo deve contenere anche le previsioni di recupero occupazionale di cui all’art. 1, comma 1, lettera f) del D.M. 94033 del 13 gennaio 2016. Su questo aspetto, infatti, la circolare stabilisce che l’impresa deve garantire che almeno il 70% del personale coinvolto nella riqualificazione acquisisca le nuove competenze e rientri nel circuito produttivo.

“Tale recupero - specifica sempre la circolare - deve essere inteso come rientro in azienda dei lavoratori sospesi, ma anche come riassorbimento presso unità diverse della stessa impresa o di imprese terze”. Infine, sempre su questo punto, la circolare specifica che, “per il personale che non raggiunga le competenze tecniche per il rinnovamento dell’azienda o la nuova qualificazione professionale, l’impresa deve prevedere l'eventuale gestione non traumatica, anche attraverso procedure di mobilità non oppositiva  ”.

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Cassa integrazione straordinaria per 18 mesi

A questi lavoratori si applica una riduzione dell'orario di lavoro con accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per un periodo massimo di 18 mesi.

Nello specifico:

  • La riduzione media oraria non può essere superiore al 30% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione;
  • Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. 

In tema di CIGS la circolare n. 16 del 6 settembre 2019 specifica che:

  • la sospensione dell’attività lavorativa deve corrispondere per intero al programma di formazione;
  • l’impresa che intende accedere alla cassa integrazione straordinaria nell’ambito di un contratto di espansione, deve presentare domanda tramite il canale “CGIS online” del Ministero del lavoro e agli Ispettorati territoriali del lavoro competenti, in tempi ragionevolmente brevi. 

Con la circolare n. 18 del 17 ottobre 2019, il Ministero del lavoro ha chiarito che dal trattamento di integrazione salariale straordinaria sono escluse le imprese che operano  in settori non rientranti nel campo di applicazione del titolo I del D.lgs n. 148/2015, ma che comunque assicurano ai lavoratori tutele attraverso i fondi di solidarietà bilaterali.

Successivamente, con la circolare n. 143 del 9 dicembre 2020 l'INPS è tornato sul tema dell'integrazione salariale straordinaria relativa alla riduzione oraria, in ordine all’obbligo contributivo del datore di lavoro e alle relative istruzioni operative e contabili. 

Contrariamente a quanto stabilito con la circolare n. 98 del 3 settembre 2020, il documento spiega che per l’integrazione salariale straordinaria connessa al contratto di espansione l’impresa che accede allo strumento deve considerarsi esonerata dall’obbligo di versamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate”. Il datore di lavoro potrà quindi procedere al recupero degli importi  eventualmente già versati a tale titolo.

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Come si accede ai contratti di espansione

Per accedere ai benefici previsti dal contratto di espansione, le imprese devono avviare una procedura di consultazione finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e con i sindacati.

Ai fini della stipula del contratto, il Ministero verifica il progetto di formazione e di riqualificazione, nonché il numero delle nuove assunzioni. Oltre a questi due aspetti, prima della stipula del contratto, il Ministero verifica anche la sussistenza della copertura finanziaria.

Per questo l’accordo deve contenere anche la quantificazione delle risorse necessarie per la realizzazione del programma di riconversione, in assenza delle quali  non può essere stipulato.

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Circolare INPS n. 48-2021, le modifiche al contratto di espansione nella manovra 2021

Con la circolare n. 48 del 24 marzo 2021, l'INPS rende operative le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021 che estende a tutto l'anno in corso la possibilità per le imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative di avviare una procedura di consultazione finalizzata alla stipula in sede governativa di un contratto di espansione e, solo per il 2021, abbassa la soglia di accesso allo strumento da 1.000 a 500 dipendenti e la riduce ulteriormente a 250 dipendenti per le imprese che accompagnino le nuove assunzioni con lo scivolo pensionistico per i lavoratori che ne abbiano i requisiti.

In particolare, per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201-2011, si prevede il riconoscimento da parte del datore di di un'indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS.

Tale misura è prevista nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati e, qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, si stabilisce che il datore di lavoro versi anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

Per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, precisa la circolare INPS, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 22/2015 e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all’articolo 12 del medesimo dlgs, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.

Inoltre, per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino dei piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all’atto dell’indicazione del numero dei lavoratori da assumere si impegnino a effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso al prepensionamento, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro de quo opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore.

Tale riduzione, però, si applica soltanto laddove le nuove assunzioni siano effettuate con contratto di lavoro a tempo indeterminato (compreso il contratto di apprendistato professionalizzante) e a condizione che i lavoratori assunti abbiano un profilo professionale compatibile con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione esplicitati nel contratto di espansione.

I datori di lavoro interessati devono presentare all’INPS le domande telematiche di prestazione per ciascun lavoratore. L’indennità mensile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda.

Dal momento che la manovra non prevede specifiche disposizioni relativamente al cumulo dell’indennità mensile con eventuali redditi da lavoro, l'INPS conclude che non c'è incompatibilità tra il beneficiario e l'attività lavorativa dipendente, autonoma o professionale e non provvederà a modificare l’importo dell’indennità in caso di percezione di tali redditi.

Per approfondire: La proroga della cassa integrazione e le altre misure per il lavoro nella Manovra 2021

Messaggio INPS n. 3252-2021, il contratto di espansione nel decreto Sostegni bis

Come si è detto, il dl Sostegni bis (decreto-legge n. 73-2021) ha previsto che, a decorrere dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento) e per tutto l’anno 2021, il limite minimo di unità lavorative per accedere al trattamento di agevolazione all’esodo di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 è ridotto ad almeno 100 dipendenti, anzichè 250 come previsto dalla legge di Bilancio 2021.

La misura, specifica l'Istituto, trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti di aziende private iscritti alle casse pensionistiche della Gestione dipendenti pubblici (quali, ad esempio, i dipendenti di aziende private - originariamente Amministrazioni pubbliche – che sono iscritti alla predette casse pensionistiche per aver esercitato, all’atto della depubblicizzazione dell’Ente, l’opzione per il regime previdenziale preesistente), nonché dei lavoratori dipendenti degli Enti pubblici economici e delle Aziende speciali.

Il messaggio n. 3252 del 28 settembre 2021 illustra quindi le modalità di compilazione della <ListaPosPA> da parte di tali aziende e fornisce le istruzioni contabili per le prestazioni oggetto  della comunicazione.

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I chiarimenti INPS sulle novità della manovra 2022

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato il regime sperimentale del contratto di espansione al 2022 e al 2023, riducendo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite minimo di unità lavorative in organico a 50 unità, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi.

Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio di quest'anno, le agevolazioni possono essere riconosciute entro il limite di spesa di 80,4 milioni di euro per il 2022, di 219,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 264,2 milioni di euro per il 2024, di 173,6 milioni di euro per il 2025 e di 48,4 milioni di euro per l'anno 2026.

Con la circolare n. 88 del 25 luglio 2022, l'INPS ha chiarito che, per poter effettuare il monitoraggio di tali soglie di spesa, ogni contratto di espansione sottoscritto in sede governativa può prevedere – per ciascuna delle annualità 2022 e 2023 – un solo piano di esodo annuale e "solo in casi eccezionali, caratterizzati da platee particolarmente numerose di lavoratori, è possibile prevedere, nel contratto di espansione, due piani di esodo (e, conseguentemente, due diverse date presunte di risoluzione dei rapporti di lavoro) in riferimento alla medesima annualità".

Inoltre, precisa l'Istituto, per ogni piano di esodo il contratto di espansione deve indicare "il numero massimo dei lavoratori interessati e la relativa data presunta di risoluzione dei rapporti di lavoro, uguale per tutti i lavoratori coinvolti dal singolo piano di esodo". Tale data non può essere successiva al 30 novembre 2022 con riferimento all’annualità 2022 e al 30 novembre 2023 in riferimento all’annualità 2023.

Per ciascun piano di esodo, le domande devono essere presentate all'INPS, accompagnate dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi prescritti dalla normativa.

Per approfondire: Legge Bilancio 2022: maglie più larghe per cassa integrazione e contratto di espansione 

Contratto di espansione e incentivi alle assunzioni, il Messaggio n. 1450-2023

L'ultimo chiarimento INPS in ordine di tempo, datato 18 aprile, riguarda la possibilità di accedere agli incentivi all’occupazione previsti dalla legislazione vigente in caso di nuove assunzioni effettuate in conformità alle previsioni del contratto di espansione.

Il messaggio spiega in particolare che due condizioni che in linea generale sono ostative all'ottenimento degli incentivi – cioè se l'assunzione avviene in attuazione di un obbligo preesistente e se l'assunzione è effettuata da un datore di lavoro che ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale - non si applicano nel caso del contratto di espansione, per cui il datore di lavoro può usufruire degli incentivi all'occupazione.

Sul primo fronte, infatti, l'Istituto spiega che “l’impegno del datore di lavoro ad assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato (o di apprendistato professionalizzante), non integra la fattispecie di obbligo preesistente”, in quanto il datore di lavoro interessato non adempie a un “obbligo di assunzione ex lege” ma “decide liberamente di accedere alla misura, considerando che, ai fini dell’attuazione delle attività di reindustrializzazione e riorganizzazione, nonché al fine di procedere a un più razionale impiego delle competenze professionali in organico, è necessario procedere a un ricambio della forza lavoro”.

Sul secondo, l'INPS rileva che nel contratto di espansione si presuppone che il datore di lavoro interessato ponga in essere un processo strutturale di reindustrializzazione e riorganizzazione e che le nuove assunzioni costituiscono un elemento essenziale in relazione sia alla sostituzione dei lavoratori in esodo, sia all’acquisizione di nuove figure professionali coerenti con le nuove esigenze.

Tenuto conto del carattere di specialità che connota il contratto di espansione, l'Istituto conclude che quindi per le nuove assunzioni previste nell’accordo è possibile accedere alle misure agevolative anche laddove siano in atto, presso il datore di lavoro, riduzioni dell’orario di lavoro ai sensi dell’articolo 41, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015.

Photocredit: ceskyfreund36 da Pixabay 

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