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Dl Rilancio: arriva la moratoria per le imprese terremotate

Dl Rilancio: estesa la moratoria mutui anche alle imprese terremotateNovità per le aziende terremotate all'interno del dl Rilancio. Durante la conversione in legge del decreto, infatti, il Parlamento ha esteso anche alle imprese colpite dai terremoti del 2012 e del 2016, la moratoria su mutui e finanziamenti concessi per pagare tasse e tributi, prevista dal Cura Italia per le imprese colpite dall’emergenza Covid-19.

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Grazie ad un nuovo articolo del dl Rilancio introdotto alla Camera durante l’iter di conversione in legge del decreto e confermato ieri dal Senato, le misure agevolative per le micro, piccole e medie imprese previste dal Cura Italia, sono state estese anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa.

Moratoria sui mutui anche per le imprese terremotate

Le misure agevolative di cui adesso - grazie al Parlamento - beneficiano anche le imprese terremotate sono, nello specifico, quelle previste dall’articolo 56 del dl Cura Italia che prevede una moratoria su mutui e prestiti fino al 30 settembre.

I parlamentari, infatti, hanno deciso di estendere questa misura anche a:

  • Finanziamenti concessi dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito e assistiti dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni, concedibili ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del maggio 2012, per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013;  
  • Finanziamenti garantiti dallo Stato a favore delle imprese industriali, commerciali, agricole e dei lavoratori autonomi, che hanno subito un danno economico alle loro attività per il sisma del 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013;  
  • Finanziamenti agevolati, assistiti da garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi, contributi e premi da effettuare entro il termine del 20 dicembre, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
  • Finanziamenti per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013 nei confronti dei soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale (30 novembre 2012) e dei soggetti che lo hanno già utilmente rispettato;
  • Finanziamenti concessi dai soggetti autorizzati all’esercizio del credito e assistiti dalla garanzia dello Stato da erogare ai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti di attività agricole per il pagamento dei tributi sospesi a seguito degli eventi sismici del 2016 nonché per i tributi dovuti per gli anni 2017 e 2018

La norma, però, prevede che gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori restino comunque a carico dell'impresa richiedente. 

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