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Puglia: nuove norme per il Sistema Fieristico e i Sistemi Turistici Locali

 
TrulliLa Regione Puglia ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale il Regolamento n. 4 del 9 marzo 2009 riguardante i Sistemi Turistici Locali, con cui  definisce le modalità di costituzione e di riconoscimento e le norme generali per il loro finanziamento, nonchè la Legge Regionale n. 2 del 9 marzo 2009, contenente criteri, indirizzi e modalità per la promozione, lo sviluppo e la gestione del Sistema Fieristico.
Il modello organizzativo delineato dal regolamento sui Sistemi Turistici Locali (STL) ha l’obiettivo di ottimizzare le risorse esistenti sul territorio, valorizzandone gli aspetti di attrattività, migliorando la fruibilità e la qualità dei servizi erogati, attraverso la realizzazione di programmi specifici, proposti e gestiti da aggregazioni di enti locali e imprese.
 
Inoltre, attraverso i STL, la Regione definisce e realizza programmi di interventi per il perseguimento di specifici obiettivi di rafforzamento dell’offerta turistica regionale.

In particolare, la Regione Puglia distingue i Sistemi Turistici Locali in  due diverse tipologie:
  • Sistema Turistico Territoriale (STT), ovvero forme associative tra soggetti pubblici costituite in ambiti territoriali omogenei e di dimensioni significative, al fine di concorrere alla programmazione turistica locale, al miglioramento dell’attrattività territoriale e del livello qualitativo dei servizi offerti;
  • Sistema Turistico di Prodotto (STP), ovvero forme associative tra soggetti privati e pubblici destinate a rafforzare la competitività, l’innovazione, l’internazionalizzazione della rete e della filiera regionale dei servizi turistici, nonché a favorire la nascita e lo sviluppo delle imprese turistiche, creando nuova occupazione e qualificando le risorse umane operanti nel settore.
Per quanto riguarda la promozione e sviluppo del Sistema Fieristico regionale, la Regione, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, può concorrere alla promozione e allo sviluppo, sui mercati nazionali ed esteri, del sistema fieristico regionaleo.

Oiettivo della Legge è favorire il coordinamento delle manifestazioni fieristiche, al fine di garantire trasparenza e leale competizione, assicurando parità di condizioni per l'accesso alle strutture, nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi ad espositori e utenti.  
 
L’attività di organizzazione e gestione di tali manifestazioni è svolta da soggetti privati, aventi la qualità di imprenditori. Gli enti pubblici di qualsiasi natura possono partecipare al capitale di società che abbiano per oggetto sociale lo svolgimento dell’attività di organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche.
 
La Regione, nel quadro della normativa interna e comunitaria e allo scopo di pervenire all’elaborazione di un calendario fieristico europeo e nazionale, promuove intese con le istituzioni europee e nazionali al fine di evitare concomitanze tra manifestazioni con qualifica internazionale e nazionale nello stesso settore merceologico. Inoltre, in coerenza con gli indirizzi di programmazione, può concorrere finanziariamente a programmi di ammodernamento e di riqualificazione dei quartieri fieristici di proprietà pubblica, nonché al loro adeguamento al possibile impiego per l’attività congressuale.
(Fonte: Regione Puglia, Bur n. 40 del 13 marzo 2009 - Pag. 4781 e Pag. 4789)
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